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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 28001/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza deliberata il 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di tentato furto aggravato presso una gioielleria (aprile 2022) e presso una tabaccheria (febbraio 2022).

2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

2.1.1. In relazione al tentato furto presso la gioielleria, non è stata indicata la distanza tra il distributore presso il quale è stata registrata l'immagine del ricorrente e il luogo nei pressi della gioielleria nel quale l'auto fu parcheggiata, laddove Caroleo sarebbe entrato in scena in una seconda fase del tentato furto, infliggendo dei colpi alla vetrata della gioielleria, ma presso il distributore la persona individuata si presenta senza cappello e con una paio di scarpe scure, mentre la persona individuata successivamente aveva un cappello e senza rappresentazione delle scarpe, tanto più che una reiterata produzione di colpi contro una vetrata che non viene oggettivamente superata integra al più un danneggiamento, non un tentato furto.

2.1.2. In relazione al tentato furto presso la tabaccheria, l'ordinanza impugnata ripete lo stesso errore di valutazione, in quanto nessun elemento dimostra che l'indagato, al quale viene attribuito il ruolo di palo, fosse a conoscenza di ciò che gli altri due soggetti stavano facendo, non ravvisandosi una preparazione idonea a essere ritenuta frutto di un'ideazione predefinita quale condotta furtiva, posto che si ignora la qualità dello strumento estratto dalla tasca di uno dei due soggetti.

2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

Con riferimento al primo episodio, una personalità proclive a delinquere e a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede non avrebbe incontrato alcun problema nell'abbattere una barriera di vetro, né avrebbe lasciato sulla scena del delitto tracce di sangue, mentre del tutto generico è il richiamo ai precedenti del ricorrente, neppure temporalmente collocati.

Con riguardo al secondo episodio, l'atteggiamento del ricorrente è del tutto passivo e la figura del "palo" esprime una figura di primo piano nell'ideazione, pianificazione, preparazione ed esecuzione di un atto finalizzato al furto.

Il lasso di tempo intercorso tra i fatti in esame e l'arresto è di circa sei mesi entro i quali non si registra condotta presumibilmente illecita associabile al ricorrente, il che esclude l'attualità del pericolo cautelare.

2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione.

L'ordinanza impugnata non indica le prescrizioni degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico che resterebbero eluse da tale misura, laddove le condotte contestate esprimono approssimazione e improvvisazione che non consentono di definire scenari inquietanti.

3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.

L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotta una memoria con allegato il verbale di sommarie informazioni rese il 12/01/2023 con le quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva che non intendeva presentare querela per il tentato furto per il tentato furto presso la tabaccheria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso riguarda due distinti titoli cautelari, rappresentati dai tentati furti presso una gioielleria (aprile del 2022) e presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (febbraio 2022).

Con riguardo a quest'ultimo episodio la memoria del difensore allegava le dichiarazioni della persona offesa (aggiungendo che "rimane dunque soltanto il capo A") che, come si è anticipato, riferiva l'intenzione di non presentare querela.

Acquisita la posizione giuridica integrale del ricorrente, la Corte ha constatato l'intervenuta sostituzione della misura della custodia carceraria con quella domiciliare giusta ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 04/05/2023, e ha quindi acquisito anche detta ordinanza dalla quale non risulta univocamente la revoca della misura cautelare per il tentato furto ai danni di Mauro; inoltre, dagli atti trasmessi, oltre a non risultare dichiarazioni di segno diverso da parte dello stesso Mauro, risultava una nota del medesimo G.I.P. indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro che fa riferimento a tutti i titoli per i quali Caroleo era stato originariamente ristretto.

Di qui, la necessità di provvedere all'annullamento parziale e ai provvedimenti consequenziali, come da dispositivo, in relazione a tale titolo, per il quale non risulta la condizione di procedibilità, restando assorbite le doglianze in punto di gravi indizi relative a tale imputazione provvisoria.2.

Il primo motivo, con riferimento all'episodio dell'aprile 2022, non è fondato.

I giudici cautelari, in estrema sintesi, hanno valorizzato i dati indiziari offerti dal raffronto tra le immagini tratte dalle videoriprese effettuate presso un distributore (dove il ricorrente e i complici erano ripresi a volto scoperto) e quelle, successive di alcune decine di minuti, effettuate nei pressi del /ocus commissi delicti, dove i vari complici, in fasi diverse e con strumenti diversi, cercavano di sfondare la vetrina di una gioielleria.

L'ultima fase vedeva Caroleo, già in precedenza in azione con Monterosso, utilizzare un bastone per provare a mandare in frantumi la vetrata e, nel far ciò, ferirsi alla mano sinistra; il ricorrente era identificato per la corrispondenza della felpa e dei pantaloni con l'immagine a volto scoperto registrata presso il distributore e per la ferita alla mano sinistra riscontrata successivamente in sede di fotosegnalamento (oltre che per la traccia di sangue rinvenuta nell'auto di Monterosso utilizzata per raggiungere il /ocus).

Le doglianze proposte al riguardo dal ricorso non sono fondate.

La mancata indicazione della distanza tra le diverse sedi in cui erano allocate le telecamere dalle quali sono state tratte le videoriprese non inficia la valenza indiziaria attribuita ai dati raccolti e valorizzati, mentre le dedotte discrasie (il cappello non presente nelle prime, le scarpe non messe in evidenza nelle seconde) sviliscono indebitamente il nucleo comune registrato "in positivo" (ossia felpa e pantaloni), tanto più che ad esso si aggiunge il dato offerto dalla ferita riscontrata dalle immagini e, poi, de visu dagli inquirenti.Manifestamente infondate è la deduzione circa la qualificazione del fatto, deduzione che può essere esaminata da questa Corte nei limiti della provvisoria ricostruzione del fatti operata dai giudici cautelari, attesa la connotazione dell'incidente cautelare e i limiti strutturali dei poteri cognitivi del giudice di legittimità.

Ciò premesso, mette conto ricordare che, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491).

Nel caso di specie, la pluralità e la diversità degli strumenti utilizzati per sfondare la vetrina rivela che l'azione posta in essere era indirizzata non già al mero danneggiamento, me, per riprendere l'espressione dei giudici cautelari, all'effrazione della vetrina stessa al fine di entrare nella gioielleria e di impossessarsi di quanto ivi custodito.3.

Il secondo motivo può essere esaminato, non incidendo sulle valutazioni dell'ordinanza impugnata l'annullamento di cui sopra.

Esso non è fondato.

Il giudice del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie richiamando, per un verso, le modalità della condotta (espressive e di professionalità e di capacità di programmazione delle azioni furtive) e, per altro verso, i plurimi, gravi precedenti del ricorrente, anche specifici (furto, estorsioni, porto d'armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti).

Le censure proposte dal ricorso non inficiano la tenuta della motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata.

Alcune censure fanno leva, in buona sostanza, sulla mancata consumazione, ma la deduzione non infirma il rilievo dell'ordinanza impugnata circa la programmazione dell'azione delittuosa, laddove il mancato riferimento temporale ai precedenti non coglie il punto sottolineato dal giudice del riesame, ossia la considerazione che le precedenti condanne erano rimaste prive di alcuna efficacia rieducativa sul ricorrente.

Le ulteriori doglianze sono tese a esaltare il periodo intercorso tra l'ultimo episodio e l'esecuzione della misura, in realtà, non sono di dimensioni tali da escludere il pericolo cautelare.

4. Il terzo motivo - a seguito della applicazione degli arresti domiciliari - è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

5. Pertanto, con riguardo al tentato furto presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata e quella in data 4 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio e, in relazione a detta imputazione provvisoria il ricorrente deve essere immediatamente rimesso in libertà se non ristretto per altro titolo; nel resto il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 4 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Catanzaro limitatamente al tentato furto presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dispone che in relazione a detta imputazione provvisoria il ricorrente sia immediatamente rimesso in libertà se non ristretto per altro t

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che le parti non hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza dell'art. 5 -duodecies del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. Letta la requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif., del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza deliberata il 15/11/2022, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Giudice delle indagini preliminari di Catanzaro ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione alle imputazioni provvisorie di tentato furto aggravato presso una gioielleria (aprile 2022) e presso una tabaccheria (febbraio 2022). 2. Avverso l'indicata ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 273 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. 2.1.1. In relazione al tentato furto presso la gioielleria, non è stata indicata la distanza tra il distributore presso il quale è stata registrata l'immagine del ricorrente e il luogo nei pressi della gioielleria nel quale l'auto fu parcheggiata, laddove Caroleo sarebbe entrato in scena in una seconda fase del tentato furto, infliggendo dei colpi alla vetrata della gioielleria, ma presso il distributore la persona individuata si presenta senza cappello e con una paio di scarpe scure, mentre la persona individuata successivamente aveva un cappello e senza rappresentazione delle scarpe, tanto più che una reiterata produzione di colpi contro una vetrata che non viene oggettivamente superata integra al più un danneggiamento, non un tentato furto. 2.1.2. In relazione al tentato furto presso la tabaccheria, l'ordinanza impugnata ripete lo stesso errore di valutazione, in quanto nessun elemento dimostra che l'indagato, al quale viene attribuito il ruolo di palo, fosse a conoscenza di ciò che gli altri due soggetti stavano facendo, non ravvisandosi una preparazione idonea a essere ritenuta frutto di un'ideazione predefinita quale condotta furtiva, posto che si ignora la qualità dello strumento estratto dalla tasca di uno dei due soggetti. 2.2. Il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 274 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. Con riferimento al primo episodio, una personalità proclive a delinquere e a commettere reati della stessa specie di quelli per i quali si procede non avrebbe incontrato alcun problema nell'abbattere una barriera di vetro, né avrebbe lasciato sulla scena del delitto tracce di sangue, mentre del tutto generico è il richiamo ai precedenti del ricorrente, neppure temporalmente collocati. Con riguardo al secondo episodio, l'atteggiamento del ricorrente è del tutto passivo e la figura del "palo" esprime una figura di primo piano nell'ideazione, pianificazione, preparazione ed esecuzione di un atto finalizzato al furto. Il lasso di tempo intercorso tra i fatti in esame e l'arresto è di circa sei mesi entro i quali non si registra condotta presumibilmente illecita associabile al ricorrente, il che esclude l'attualità del pericolo cautelare. 2.3. Il terzo motivo denuncia violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. L'ordinanza impugnata non indica le prescrizioni degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico che resterebbero eluse da tale misura, laddove le condotte contestate esprimono approssimazione e improvvisazione che non consentono di definire scenari inquietanti. 3. Con requisitoria scritta ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. nnod., il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. L'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha prodotta una memoria con allegato il verbale di sommarie informazioni rese il 12/01/2023 con le quale [OSCURATO:PERSONA] riferiva che non intendeva presentare querela per il tentato furto per il tentato furto presso la tabaccheria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso riguarda due distinti titoli cautelari, rappresentati dai tentati furti presso una gioielleria (aprile del 2022) e presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (febbraio 2022). Con riguardo a quest'ultimo episodio la memoria del difensore allegava le dichiarazioni della persona offesa (aggiungendo che "rimane dunque soltanto il capo A") che, come si è anticipato, riferiva l'intenzione di non presentare querela. Acquisita la posizione giuridica integrale del ricorrente, la Corte ha constatato l'intervenuta sostituzione della misura della custodia carceraria con quella domiciliare giusta ordinanza del G.I.P. presso il Tribunale di Catanzaro del 04/05/2023, e ha quindi acquisito anche detta ordinanza dalla quale non risulta univocamente la revoca della misura cautelare per il tentato furto ai danni di Mauro; inoltre, dagli atti trasmessi, oltre a non risultare dichiarazioni di segno diverso da parte dello stesso Mauro, risultava una nota del medesimo G.I.P. indirizzata alla [OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro che fa riferimento a tutti i titoli per i quali Caroleo era stato originariamente ristretto. Di qui, la necessità di provvedere all'annullamento parziale e ai provvedimenti consequenziali, come da dispositivo, in relazione a tale titolo, per il quale non risulta la condizione di procedibilità, restando assorbite le doglianze in punto di gravi indizi relative a tale imputazione provvisoria.2. Il primo motivo, con riferimento all'episodio dell'aprile 2022, non è fondato. I giudici cautelari, in estrema sintesi, hanno valorizzato i dati indiziari offerti dal raffronto tra le immagini tratte dalle videoriprese effettuate presso un distributore (dove il ricorrente e i complici erano ripresi a volto scoperto) e quelle, successive di alcune decine di minuti, effettuate nei pressi del /ocus commissi delicti, dove i vari complici, in fasi diverse e con strumenti diversi, cercavano di sfondare la vetrina di una gioielleria. L'ultima fase vedeva Caroleo, già in precedenza in azione con Monterosso, utilizzare un bastone per provare a mandare in frantumi la vetrata e, nel far ciò, ferirsi alla mano sinistra; il ricorrente era identificato per la corrispondenza della felpa e dei pantaloni con l'immagine a volto scoperto registrata presso il distributore e per la ferita alla mano sinistra riscontrata successivamente in sede di fotosegnalamento (oltre che per la traccia di sangue rinvenuta nell'auto di Monterosso utilizzata per raggiungere il /ocus). Le doglianze proposte al riguardo dal ricorso non sono fondate. La mancata indicazione della distanza tra le diverse sedi in cui erano allocate le telecamere dalle quali sono state tratte le videoriprese non inficia la valenza indiziaria attribuita ai dati raccolti e valorizzati, mentre le dedotte discrasie (il cappello non presente nelle prime, le scarpe non messe in evidenza nelle seconde) sviliscono indebitamente il nucleo comune registrato "in positivo" (ossia felpa e pantaloni), tanto più che ad esso si aggiunge il dato offerto dalla ferita riscontrata dalle immagini e, poi, de visu dagli inquirenti.Manifestamente infondate è la deduzione circa la qualificazione del fatto, deduzione che può essere esaminata da questa Corte nei limiti della provvisoria ricostruzione del fatti operata dai giudici cautelari, attesa la connotazione dell'incidente cautelare e i limiti strutturali dei poteri cognitivi del giudice di legittimità. Ciò premesso, mette conto ricordare che, ai fini della qualificazione del reato come tentativo di furto aggravato dalla violenza sulle cose o come tentativo di danneggiamento, poiché i due reati si distinguono non per la materialità del fatto, che può essere identica, ma per la finalità della condotta, occorre valutare le modalità dell'azione, i mezzi impiegati per realizzarla nonché le caratteristiche strutturali della cosa mobile, per stabilire se l'intenzione dell'agente fosse diretta all'impossessamento della cosa mobile o, invece, al mero deterioramento della stessa (Sez. 5, n. 7559 del 13/12/2018, dep. 2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275491). Nel caso di specie, la pluralità e la diversità degli strumenti utilizzati per sfondare la vetrina rivela che l'azione posta in essere era indirizzata non già al mero danneggiamento, me, per riprendere l'espressione dei giudici cautelari, all'effrazione della vetrina stessa al fine di entrare nella gioielleria e di impossessarsi di quanto ivi custodito.3. Il secondo motivo può essere esaminato, non incidendo sulle valutazioni dell'ordinanza impugnata l'annullamento di cui sopra. Esso non è fondato. Il giudice del riesame ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie richiamando, per un verso, le modalità della condotta (espressive e di professionalità e di capacità di programmazione delle azioni furtive) e, per altro verso, i plurimi, gravi precedenti del ricorrente, anche specifici (furto, estorsioni, porto d'armi, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti). Le censure proposte dal ricorso non inficiano la tenuta della motivazione resa sul punto dall'ordinanza impugnata. Alcune censure fanno leva, in buona sostanza, sulla mancata consumazione, ma la deduzione non infirma il rilievo dell'ordinanza impugnata circa la programmazione dell'azione delittuosa, laddove il mancato riferimento temporale ai precedenti non coglie il punto sottolineato dal giudice del riesame, ossia la considerazione che le precedenti condanne erano rimaste prive di alcuna efficacia rieducativa sul ricorrente. Le ulteriori doglianze sono tese a esaltare il periodo intercorso tra l'ultimo episodio e l'esecuzione della misura, in realtà, non sono di dimensioni tali da escludere il pericolo cautelare. 4. Il terzo motivo - a seguito della applicazione degli arresti domiciliari - è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 5. Pertanto, con riguardo al tentato furto presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA], l'ordinanza impugnata e quella in data 4 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Catanzaro devono essere annullate senza rinvio e, in relazione a detta imputazione provvisoria il ricorrente deve essere immediatamente rimesso in libertà se non ristretto per altro titolo; nel resto il ricorso deve essere rigettato. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella in data 4 maggio 2023 del Gip presso il Tribunale di Catanzaro limitatamente al tentato furto presso l'edicola tabacchi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e dispone che in relazione a detta imputazione provvisoria il ricorrente sia immediatamente rimesso in libertà se non ristretto per altro t
Decreto Cassazione n. 28001/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris