CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 37871/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE di APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Napoli confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di rapina impropriasi contestava alla stessa di avere investito con la propria vettura, al fine di garantirsi l'impunità, il dipendente di un supermercato che tentava di fermarla, dopo averla sorpresa nell'atto di sottrarre delle merci dall'esercizio commerciale dove lavorava. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti contestati che avrebbe dovuto essere quella di furto e di lesioni come conseguenza "non voluta" del reato di furto; l'investimento del dipendente del supermercato sarebbe infatti un incidente non voluto dalla la ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il collegio riafferma, in via generale che in tema di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, pur definendosi il rapporto tra il delitto voluto e l'evento "non voluto" in termini di causalità materiale, la condotta delittuosa deve avere insito, in sé, il rischio non imprevedibile, né eccezionale, di porsi come concausa di morte o lesioni. Ne consegue che, nell'ipotesi di incendio doloso di un'abitazione, appiccato per provocare danni, la deflagrazione - che ha determinato la morte del proprietario -, inserendosi in un contesto di non imprevedibile eccezionalità, non può ritenersi causa sopravvenuta, da sola sufficiente a determinare l'evento, escludente il nesso di causalità tra la condotta e l'evento non voluto (Sez. 4, n. 19179 del 25/01/2006, Bellino, Rv. 234187 - 01; Sez. 2, n. 6361 del 15/02/1996, Caso, Rv. 205374 - 01). 1.2. Fatta questa dovuta premessa il collegio rileva che la doglianza si risolve nella richiesta di rivalutazione dalla capacità dimostrativa delle prove non consentita in sede di legittimità. Invero sia la sentenza di primo grado, che quella d'appello ricostruivano la condotta della ricorrente riconoscendo in capo alla stessa la piena volontà di investire l'addetto al supermercato, che si era avvicinato all'auto nel vano tentativo di bloccarla (pag. 4 della sentenza impugnata). La piena consapevolezza dell'azione lesiva è riconosciuta anche dalla sentenza di primo grado dove si rinviene una accurata ricostruzione della condotta: la ricorrente, incurante del richiamo della vittima, accelerava il passo, entrava nella macchina e nel momento in cui l'addetto alle vendite si avvicinava all'auto, metteva in moto e partiva investendolo volontariamente tvestend-9"" (pag. 2 della sentenza di primo grado).Si tratta di un compendio motivazionale privo di fratture logiche che si sottrae ad ogni censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 16 gi