CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 maggio 2024
Cassazione n. 22773/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 2120/23proposto da: -) Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del direttore del [OSCURATO:PERSONA], Regolatori e Istituzionali, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro -) [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., volontariamente rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del procuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza del Consiglio di Stato, II Sezione, 10 giugno 2022 n. 4752; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2024dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]; Oggetto:produzione di energia da biomasse -revoca dei benefici -domanda di restituzione rivolta contro il cessionario del credito - giurisdizione.[OSCURATO:PERSONA] 1. La società “Italiana [OSCURATO:SOCIETA].” nel 2010 realizzò un impianto per la produzione di energia elettrica da biomasse. Chiese quindi alla società“Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - GSE s .p. a . ” (d’ora innanzi, “la GSE”)l’erogazione degli incentivi previsti dalla legge a favore di chi produca energia da c.d. fonti rinnovabili, consistenti nell’erogazione d’una somma di denaro proporzionale ad una percentuale dell’energia prodotta e trasferita allaGSE. La domanda fu accolta nel 2012. L’anno dopo la Italiana [OSCURATO:SOCIETA] chiese ed ottenne dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. un mutuo. A garanzia della restituzione cedette alla mutuante il credito vantato nei confronti della GSE, col consenso di quest’ultima. Dopo la cessione la GSE proseguì i pagamenti versando i relativi importi su un conto corrente intrattenuto dalla Italiana Pellet (cedente). Con tali importi la cedente rimborsò le rate di mutuo dovute alla [OSCURATO:PERSONA] (cessionaria). 2. Nel 2015 la GSE, contestando la difformità dell’impianto termoelettrico realizzato dalla Italiana [OSCURATO:SOCIETA] rispetto a quella dichiarata al fine della concessione degli incentivi, revocò il beneficio e ne chiese la restituzione alla cessionaria [OSCURATO:PERSONA], per l’importo di circa euro 1,88 milioni. 3. Mancato l’adempimento spontaneo, la GSE chiese ed ottenne dal TAR del Lazio il decreto ingiuntivo n. 167/18. Il decreto fu opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] e il TAR del Lazio con sentenza 9491/18 rigettò l’opposizione. 4. La sentenza di rigetto dell’opposizione fu appellata dalla IntesaSanpaolo. Il Consiglio di Stato, II Sezione,con sentenza 10.6.2022 n. 4752 accolse il gravame e negò la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo d’appello rilevò che la controversia aveva ad oggetto non la legittimità del provvedimento col quale la GSE aveva revocato gli incentivi già concessi alla Italiana [OSCURATO:SOCIETA], ma unicamente l’individuazione del soggetto legittimato passivamente rispetto alla pretesa restitutoria: se, cioè, questi fosse il cedente (Italiana [OSCURATO:SOCIETA]) o il cessionario ([OSCURATO:PERSONA]). 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione dalla GSE con ricorso fondato su un motivo. [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del rappresentante volontario [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha resistito con controricorso. Il Procuratore Generale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso la GSE denuncia la violazione delle regole sul riparto di giurisdizione. Deduce che la controversia spettava alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lettera (o), c.p.a.. Sostiene questa affermazione con argomenti così riassumibili: -) il credito della GSE scaturiva da un provvedimento di decadenza della Italiana [OSCURATO:SOCIETA] dal diritto agli incentivi; dunque tale provvedimento costituiva fondamento del credito vantato anche nei confronti della IntesaSanpaolo; -) se la domanda di restituzione degli incentivi indebitamente erogati fosse devoluta al giudice ordinario sol perché il soggetto ammessoal beneficio abbia ceduto ad un terzo il proprio credito nei confronti della GSE, ne deriverebbe l’inaccettabile conseguenzache la giurisdizione sui crediti della GSE dipenderebbe dalla qualità del debitore, e non dalla qualità del credito; -) irrilevante, al fine di riparto di giurisdizione, era la circostanza che il provvedimento di decadenza dai benefìci non fosse stato impugnato; -) irrilevante era la circostanza che la cessione del credito avvenne a scopo di garanzia; -) il ceduto poteva opporre - per patto espresso - al cessionario le medesime eccezioni che avrebbe potuto opporre al cedente, e quindi anche quella di difetto di giurisdizione.2. Il ricorso è infondato. La giurisdizione esclusivadel giudice amministrativo è limitata dalla legge alle controversie “attinenti procedure e provvedimenti” riguardanti la produzione di energia. Nel caso di specie la lite non riguarda né una “procedura”, né un “provvedimento”: non la prima, perché violazionidi regole procedimentali non sono state mai nemmeno prospettate; non il secondo, perché la legittimità del provvedimento di revoca dei benefìci non è in discussione. 2.1. In fattispecie identica ( controversia concernente la legittimazione sostanziale passiva del cessionario di crediti nei confronti della pretesa restitutoria del GSE) questa Corte ha già affermato la giurisdizione del giudice ordinario (Sez. U, Ordinanza n. 18866 del 4.7.2023), rilevando essere “palese che le tesi contrapposte si incentrano, essenzialmente, sulla interpretazione delle clausole contenute nel più volte menzionato atto di cessione dei crediti a scopo di garanzia (…), questione da risolversi alla luce delle regole del codice civile”(in senso sostanzialmente conform e si vedano anche Sez. U, Ordinanza n. 9841 del 13.4.2023; Sez. U, Ordinanza n. 15572 del 4.6.2021; Sez. U, Ordinanza n. 785 del 19.1.2021; Sez. U, Ordinanza n. 23900 del 29.10.2020) 3. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna la Gestore dei [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA]. alla rifusione in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., come in epigrafe rappresentata,delle spese del presente giudizio di legittimità , che si liquidano nella somma di euro 10.200, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consigl