CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 aprile 2023
Cassazione n. 24485/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
MPLIFICATA SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma in data 20/4/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020, convertito nella L. 18/12/2020 n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.228, convertito nella L. 25/02/2022 n. 15); udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]: letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Latina del 25/5/20:21, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in ordine al delitto di truffa posto in essere 6t- in concorso con [OSCURATO:PERSONA], in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA] il quale eccepisce il vizio di violazione di legge processuale ( art. 606 lett. c) cod. proc. pen.) in relazione gli artt. 415 bis , 552, co.3, cod. proc. pen. e 185 cod. proc. pen., assume di non avere avuto cognizione del giudizio di primo grado, non essendogli stato notificato, né l'avviso di concluse indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen., nè il decreto di citazione a giudizio di cui all'art. 552 cod. proc. 3.Con secondo motivo lamenta il vizio di manifesta contraddittorietà della motivazione in riferimento agli artt. 192, 530 e 533 cod. proc. pen., avendo il giudice di appello fondato la penale responsabilità del ricorrente sulle dichiarazioni della p.o., ad avviso della difesa inattendibile per la sussistenza di interessi economici contrapposti a quelli dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è basato su motivi manifestamente infondal:i e va dichiarato inammissibile. Risulta dagli atti che l'imputato effettuò una rituale elezione di domicilio nella fase delle indagini, in sede di identificazione, in data 5/5/2014, venendo poi ristretto in carcere, per altra causa, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] fino al 12/10/2015 e poi dal 26/11/2017 al 12/3/2020. Si osserva, sul punto, che è consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale lo stato di detenzione sopravvenuto per altra causa alla dichiarazione o all'elezione di domicilio effettuata dall'imputato non impone, se l'autorità giudiziaria non ne è stata portata a conoscenza da parte dell'interessato, di eseguire le successive notificazioni presso il luogo di detenzione piuttosto che presso il domicilio precedentemente dichiarato od eletto (Cass. sez. 1, 15 ottobre 2009 n. 41339, Petralia; sez. 4, 14 febbraio 2008 n. 16431, Chioso; sez. 2, 22 maggio 2007 n. 25425, Sacco; sez. 2, 17 maggio 2006 n. 195, Mele). L'imputato non può pertanto fondatamente dolersi delle modalità di nol:ifica dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p. ne' dell'avvenuta notifica del decreto di citazione diretta a giudizio, non avendo provveduto a comunicare il "trasferimento di domicilio" e il sopravvenuto stato di detenzione come sarebbe stato suo preciso onere a norma dell'art. 161 cod. proc. pen. 2. Peraltro l'eventuale nullità del decreto di citazione integrerebbe, in ipotesi, una nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art.184 cod. proc. pen., comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 cod.proc. pen. ed alle regole di deducibilità di cui all'art. 182 cod. proc.pen., oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato che, in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen., ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, mentre la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione della notificazione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. (Sez.U., n. 27 ottobre 2004 n. 119, Rv. 229539; Sez. U. n. 12778 del 27/02/2020, Rv. 278869). Nel caso di specie non risulta che il ricorrente abbia mai sollevato né in primo grado, né in grado di appello, eccezioni riguardanti la notifica dell'avviso ex art. 415 bis cod. proc. pen. o del decreto di citazione diretta a giudizio, con il che deve ritenersi che le eventuali nullità siano sanate. 2. Quanto al secondo motivo, lo stesso si appalesa inammissibile perché generico. Il ricorrente non si confronta con la motivazione della Corte d'appello che, in punto di individuazione del [OSCURATO:PERSONA], ha richiamato sia la deposizione della p.o., sia le conducenti dichiarazioni del teste Sagoni. 3. Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiarato inammissibile, conseguentemente il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 18/4/2023 Sentenza a motivazione semplificata. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] te [OSCURATO:PERSONA],R ' t i [OSCURATO:PERSONA] CANCELLAR1A SECONDA SEZIONE PENALE:0