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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023

Cassazione n. 41285/2023

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e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato\a FORLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14276/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di furto, con recidiva reiterata infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - è reiterativo e aspecifico perché, insistendo nella richiesta del beneficio, non coglie alcun vizio nel ragionamento della Corte di appello, quantomeno nella parte relativa all'entità del danno; Rilevato che per il secondo motivo del ricorso - con cui si contesta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quanto alla Capanni - possono essere ribadite le considerazioni di cui sopra; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la Capanni lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della non menzione - è manifestamente infondato in quanto la prognosi di recidiva, legata alla disinvoltura mostrata nel commettere i reati, rende ragione del diniego del beneficio; Rilevato che il quarto motivo del ricorso è redatto in maniera confusa perché ora pare invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute a Sassi, ora indulge sulla non abitualità della condotta nell'ottica del proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato\a FORLI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 14276/2023 Rilevato che gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna che ha confermato la sentenza del Tribunale di Forlì di condanna per il reato di furto, con recidiva reiterata infraquinquennale per [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui i ricorrenti lamentano vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. - è reiterativo e aspecifico perché, insistendo nella richiesta del beneficio, non coglie alcun vizio nel ragionamento della Corte di appello, quantomeno nella parte relativa all'entità del danno; Rilevato che per il secondo motivo del ricorso - con cui si contesta il mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quanto alla Capanni - possono essere ribadite le considerazioni di cui sopra; Rilevato che il terzo motivo del ricorso - con cui la Capanni lamenta vizio di motivazione quanto al rigetto della richiesta di concessione del beneficio della non menzione - è manifestamente infondato in quanto la prognosi di recidiva, legata alla disinvoltura mostrata nel commettere i reati, rende ragione del diniego del beneficio; Rilevato che il quarto motivo del ricorso è redatto in maniera confusa perché ora pare invocare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti riconosciute a Sassi, ora indulge sulla non abitualità della condotta nell'ottica del proscioglimento ex art. 131- bis cod. pen.; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
Sentenza Cassazione n. 41285/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris