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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 32772/2023

Testo disponibile della fonte

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3718-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2172/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 859/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con relativo estratto di ruolo, per il pagamento di tassa di registro in relazione a contratto di locazione stipulato nel 2005; la Concessionaria è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]

1.1. deve darsi atto che, con memoria depositata in data 27/10/2023, con allegata documentazione, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all’impugnata cartella esattoriale, di valore inferiore ad Euro 1.000,00, per intervenuto annullamento ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022);

1.2. va premesso che, dopo la presentazione del ricorso e prima della data fissata per la sua trattazione in camera di consiglio, è stata emanata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all’articolo 1, comma 227, prevede l’annullamento automatico dei debiti, fino alla somma di Euro 1.000,00, articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602

1.3. la cartella in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 21 aprile 2012, come attestato in sentenza e nel ricorso, e che l'importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano contestazioni delle parti), è di Euro 315,12;

1.4. deve conseguentemente darsi atto della cessazione della materia del contendere;

2. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva della Concessionaria;

3. il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, e l’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (cfr. ex multis Cass. 30.9.2015, n. 19560; Cass. 12.10.2018, n. 25485; Cass. 28.5.2020, n. 10140; Cass. 9.3.2021, n. 6400; Cass. n. 17780 del 2023) P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3718-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al ricorso -ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 2172/03/2016 della [OSCURATO:PERSONA] della SICILIA, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 6/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. di Riccardo e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a sei motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale della Sicilia aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 859/2013 della Commissione tributaria provinciale di Agrigento, in rigetto del ricorso proposto avverso cartella esattoriale notificata da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., con relativo estratto di ruolo, per il pagamento di tassa di registro in relazione a contratto di locazione stipulato nel 2005; la Concessionaria è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA] 1.1. deve darsi atto che, con memoria depositata in data 27/10/2023, con allegata documentazione, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione all’impugnata cartella esattoriale, di valore inferiore ad Euro 1.000,00, per intervenuto annullamento ai sensi dell’articolo 1, comma 222, della Legge di bilancio 2023 (n. 197 del 29/12/2022); 1.2. va premesso che, dopo la presentazione del ricorso e prima della data fissata per la sua trattazione in camera di consiglio, è stata emanata la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che, all’articolo 1, comma 227, prevede l’annullamento automatico dei debiti, fino alla somma di Euro 1.000,00, articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 1.3. la cartella in esame rientra nello stralcio de quo, posto che è stata notificata in data 21 aprile 2012, come attestato in sentenza e nel ricorso, e che l'importo per il quale si procede, risultante dalla sentenza impugnata (sul punto non risultano contestazioni delle parti), è di Euro 315,12; 1.4. deve conseguentemente darsi atto della cessazione della materia del contendere; 2. nulla sulle spese di lite stante la mancanza di attività difensiva della Concessionaria; 3. il tenore della pronunzia, che è di estinzione del giudizio e non di rigetto, o di inammissibilità o improponibilità del ricorso, esclude - trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale e pertanto di stretta interpretazione - l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, quale inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, circa l'obbligo per il ricorrente, anche incidentale, non vittorioso di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione, e l’estraneità della fattispecie rispetto alle previsioni dalla norma ora richiamata consente di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo (cfr. ex multis Cass. 30.9.2015, n. 19560; Cass. 12.10.2018, n. 25485; Cass. 28.5.2020, n. 10140; Cass. 9.3.2021, n. 6400; Cass. n. 17780 del 2023) P.Q.M. La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi in modalità da remoto,
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