CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 maggio 2021
Cassazione n. 43580/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], depositata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n.137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Lecce ha confermato l'ordinanza emessa in data 13 maggio 2021 dal Giudice delle indagini preliminari presso il medesimo ufficio, con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. In particolare ad [OSCURATO:PERSONA] si contesta di avere curato insieme con il fratello [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], l'acquisto di g. 100 di cocaina da [OSCURATO:PERSONA] al prezzo di euro 4.500,00. 2. Con atto a firma del difensore di fiducia, [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo i motivi di seguito indicati. Con il primo motivo deduce vizio della motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, osservando che il Tribunale ha fondato la propria valutazione su dati oggetto di travisamento sia del contenuto dell'interrogatorio e soprattutto dell'intercettazione n. 97 del 27 marzo 2020, alla luce della nuova trascrizione disposta per effetto delle successive indagini di polizia giudiziaria sollecitate dalla difesa. In secondo luogo si richiamano le dichiarazioni dei condagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che hanno escluso la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto di droga. Con riguardo al contenuto della intercettazione n. 97 si fa rilevare che, sebbene per sviluppi successivi alla decisione del riesame, dai nuovi accertamenti sollecitati dalla difesa è emerso che la frase incriminata che attesta la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'acquisto della cocaina, non sarebbe stata in realtà riferibile al predetto indagato ma al fratello Cosimo. Prescindendo da tali nuove emergenze si osserva che comunque sarebbe errata la deduzione con cui il Tribunale ha asserito che la sostanza acquisita fosse destinata allo spaccio e non al consumo personale, atteso che il quantitativo di 100 grammi non appare esagerato rispetto al consumo di due consumatori di droga quali sono [OSCURATO:PERSONA] e Cavalera. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione con riferimento alle esigenze cautelari ed alla applicazione di una misura più tenue, come quella degli arresti domiciliari, tenuto conto delle circostanze dedotte nei motivi di riesame. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per intervenuta rinuncia validamente comunicata dal difensore perché formalizzata con atto sottoscritto personalmente dal ricorrente e con firma autenticata dallo stesso difensore. Tenuto conto che la rinuncia è stata motivata sulla base della disposta sopravvenuta scarcerazione del ricorrente non va disposta la condanna al pagamento delle spese processuali non sussistendo una situazione di "soccombenza" nei casi in cui l'inammissibilità sia giustificata dalla rinuncia all'impugnazione per carenza di interesse correlata a cause sopravvenute alla presentazione della stessa, come la intervenuta scarcerazione (Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per intervenuta rinuncia. Così deciso in Roma il giorno 12 ottobre 2021 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mogi