CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 47255/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta inammissibile per manifesta infondatezza del motivo, articolato in fatto; richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione non consentita. La sentenza adeguatamente motiva per la responsabilità in relazione alla falsità della dichiarazione per l'ammissione al gratuito patrocinio in considerazione del reddito (superiore) risultante dalla somma dei suoi redditi e di quelli della madre convivente; la decisione analizza anche il dolo con motivazione adeguata e con accertamenti di merito insindacabili in sede di legittimità. Il ricorso non si confronta con le motivazioni della sentenza e richiede alla Corte di legittimità una rivalutazione del fatto non consentita. 2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex ad 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ciascuno al versamento della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il