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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2021

Cassazione n. 37335/2021

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seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] presentava personalmente richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p.

La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 4 c.p.p. in quanto non risulta notificata alle parti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] trasmessa dal TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO [OSCURATO:PERSONA] presentava personalmente richiesta di rimessione ai sensi dell'art. 46 c.p.p. La richiesta è inammissibile ai sensi dell'art. 46 comma 4 c.p.p. in quanto non risulta notificata alle parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di curo tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 02/07/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 37335/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris