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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 38108/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione o revoca, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordine di demolizione imposto all'istante, unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa il 15.5.2018 dal Tribunale di Palermo, ordine alla cui esecuzione era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165, comma 2 e 5 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto insussistente l'involontaria impossibilità, per ragioni economiche, di ottemperare alla demolizione, non considerando la documentazione prodotta attestante la condizione reddituale prossima all'indigenza del ricorrente e richiamando erroneamente agli altri immobili asseritamente posseduti dal ricorrente.

Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, lamentando che il Tribunale aveva affermato in maniera apodittica che il dato reddituale allegato dal ricorrente non era sufficiente a comprovare tale impossibilità.

Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.

2. Va ricordato che costituisce principio consolidato che grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (Sez.3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466 - 01; Sez.3,n.26744 del 30/04/2015, Rv.264024; Sez.3,n.32706 del 27/04/2004, Rv.229388; Sez. 1, 9 gennaio 2001 n. 795, Scollo ed altri, Rv. 217610)

3. Il Tribunale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha compiutamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente a supporto dell'allegata impossibilità di adempiere all'ordine di demolizione perché indigente e rilevato che dalla stessa non emergeva quanto allegato, risultando, anzi, che il [OSCURATO:PERSONA] risultava percettore di reddito e che era nella disponibilità di altri immobili.

4. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto coerente con le risultanze processuali e scevra da illogicità manifeste che sfugge, pertanto, alle censure dedotte.

5. Il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della decisione, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Palermo, quale Giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza di sospensione o revoca, proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordine di demolizione imposto all'istante, unitamente alla coimputata [OSCURATO:PERSONA], con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. emessa il 15.5.2018 dal Tribunale di Palermo, ordine alla cui esecuzione era stata subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 163 e 165, comma 2 e 5 cod.proc.pen., lamentando che il Tribunale aveva ritenuto insussistente l'involontaria impossibilità, per ragioni economiche, di ottemperare alla demolizione, non considerando la documentazione prodotta attestante la condizione reddituale prossima all'indigenza del ricorrente e richiamando erroneamente agli altri immobili asseritamente posseduti dal ricorrente. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla dedotta impossibilità di ottemperare all'ordine di demolizione, lamentando che il Tribunale aveva affermato in maniera apodittica che il dato reddituale allegato dal ricorrente non era sufficiente a comprovare tale impossibilità. Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 2. Va ricordato che costituisce principio consolidato che grava sul soggetto condannato la prova della impossibilità di adempimento, per cause allo stesso non imputabili, della demolizione del manufatto abusivo ordinata con la sentenza di condanna ed alla quale sia subordinata la sospensione condizionale della pena, atteso che compete al giudice dell'esecuzione la sola valutazione sull'adempimento e sulla esistenza o meno di cause che lo abbiano reso impossibile al momento della scadenza dell'adempimento stesso (Sez.3, n. 9859 del 21/01/2016, Rv. 266466 - 01; Sez.3,n.26744 del 30/04/2015, Rv.264024; Sez.3,n.32706 del 27/04/2004, Rv.229388; Sez. 1, 9 gennaio 2001 n. 795, Scollo ed altri, Rv. 217610) 3. Il Tribunale, facendo buon governo del suesposto principio di diritto, ha compiutamente valutato la documentazione prodotta dal ricorrente a supporto dell'allegata impossibilità di adempiere all'ordine di demolizione perché indigente e rilevato che dalla stessa non emergeva quanto allegato, risultando, anzi, che il [OSCURATO:PERSONA] risultava percettore di reddito e che era nella disponibilità di altri immobili. 4. Si tratta, all'evidenza, di una motivazione del tutto coerente con le risultanze processuali e scevra da illogicità manifeste che sfugge, pertanto, alle censure dedotte. 5. Il ricorrente si limita sostanzialmente a proporre una lettura alternativa del materiale probatorio posto a fondamento della decisione, dilungandosi in considerazioni in punto di fatto, che non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, non essendo demandato alla Corte di cassazione un riesame critico delle risultanze istruttorie. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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