CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 maggio 2026
Cassazione n. 16336/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] P.a., rappresentata e difesa dall'avv.[OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia, n. 3710/2022 depositata il 28/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglievaparzialmente l’appello della società contribuente relativamente alvalore di rendita catastale attribuibile ai locali interrati con la riduzioneNumero registro generale 7853/2023Numero sezionale 3936/2026Numero di raccolta generale 16336/2026Data pubblicazione 26/05/2026del 30 %, e confermava nel resto la decisione impugnata che avevarespinto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamentocatastale emesso in procedura Docfa per un compendio immobiliare adestinazione speciale (centro commerciale in Gavirate);2. ricorre per cassazione l’Agenzia delle Entrate con due motivi diricorso;3. resiste con controricorso, integrato da memoria, la societàcontribuente che chiede di dichiarare inammissibile il ricorsodell’Agenzia in quanto proposto in violazione dell’art. 366 cod. proc.civ.; in subordine ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente deve rigettarsi l’eccezione di inammissibilità,per violazione dell’art. 366 cod. proc. civ., del ricorso in quanto nonspecifico ed ‘in fatto’. Il ricorso risulta infatti ammissibile poichérievoca in maniera sufficientemente puntuale e chiara i fondamentalifatti di causa, anche riportando gli atti essenziali del processo, eprospetta violazioni di legge in maniera del tutto comprensibile especifica.Del resto, «Il principio di autosufficienza del ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. – qualecorollario del requisito di specificità dei motivi - anche alla luce deiprincipi contenuti nella sentenza CEDU Succi e altri vs Italia del 28ottobre 2021; vedi anche CEDU Patricolo vs Italia, del 23 maggio 2024- non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico,così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non puòpertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione deglinel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamatiall'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loroNumero registro generale 7853/2023Numero sezionale 3936/2026Numero di raccolta generale 16336/2026Data pubblicazione 26/05/2026presenza negli atti del giudizio di merito» (Sez. U - , Ordinanza n.8950 del 18/03/2022, Rv. 664409 - 01).Il ricorso contiene tutti gli elementi della fattispecie e le analisi indiritto della questione controversa.2. Esso risulta fondato e la sentenza deve quindi essere cassatacon rinvio per nuovo giudizio alla CGT di secondo grado, in diversacomposizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio dilegittimità.3. Con il primo motivo la ricorrente prospetta la violazione efalsa applicazione degli art. 3 e 5, R.d. n. 652 del 1939, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ. .Nella riduzione del 30 % del valore dei locali interrati l’Agenziadelle Entrate ravvisa una violazione di legge, in quanto gli stessisarebbero utilizzabili come superfici di vendita al pari delle altre inquanto muniti di scale mobili e ascensori; inoltre, i valori sono statipresi dall’Agenzia delle Entrate (dopo un annullamento in autotutela diprecedenti avvisi di accertamento) da due sentenze (CTR Lombardia n.4816 del 2016 e CTR Lombardia 2652 del 2015).Non risulta chiaro se il motivo venga riferito alla violazione delgiudicato esterno (delle due sentenze da ultimo citate) o allaviolazione di legge.Il giudicato, ad ogni modo, non risulta prospettato ai giudici dimerito e, in quanto tale, non può essere dedotto per la prima volta insede di legittimità: «L'eccezione di giudicato esterno non può esserededotta per la prima volta in cassazione se il giudicato si è formato nelcorso del giudizio di merito, attesa la non deducibilità, in tale sede, diquestioni nuove; se, invece, il giudicato esterno si è formato dopo laconclusione del giudizio di merito (e, cioè, dopo il termine ultimo perogni allegazione difensiva in grado di appello), la relativa eccezione èNumero registro generale 7853/2023Numero sezionale 3936/2026Numero di raccolta generale 16336/2026Data pubblicazione 26/05/2026opponibile nel giudizio di legittimità» (Cass. Sez. 1, 29/02/2024, n.5370, Rv. 670280 - 01).3. 1. Esclusa l’eccezione di giudicato esterno, il motivo deveanalizzarsi nella, pur affermata, prospettiva di violazione di legge.La sentenza della CTR diminuisce il valore degli interrati, inquanto tali, senza considerare che nella peculiarità della fattispecie lostato di interramento non influiva sulla fruibilità né sulla redditività(elementi da valutare per il catasto) in quanto integrati (nell’ambito diun grande centro commerciale) con ascensori e scale mobili, ecostituendo quindi i locali seminterrati stessi un organico ed unitariocomplesso commerciale unitamente a tutti gli altri locali e settori. Siimponeva quindi la valutazione dello stato di ‘interramento’, non persingoli locali alla stregua di una rilevanza edilizia ordinaria, ma in unaconsiderazione complessiva, organica, integrata e di unitariadestinazione commerciale e funzionalità reddituale del centro.Sono stati quindi violati gli art. 3 e 5, R.d. n. 652 del 1939, cherichiedono una valutazione unitaria dell’unità immobiliare (nel casol’intero centro commerciale) senza frazionamenti, in quanto tutto ilcomplesso contribuisce alla produzione del reddito rilevante per larendita catastale.4. Fondato è anche il secondo motivo di ricorso (vizio dimotivazione della sentenza in relazione all’art. 360, primo comma, n.4, cod. proc. civ.). Per la ricorrente i giudici del merito non avrebberomotivato adeguatamente sulla riduzione del valore dei piani interrati,del 30 %.In tema di motivazione meramente apparente della sentenza,questa Corte ha più volte affermato che il vizio ricorre allorquando ilgiudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmenteimposto (Cost. art. 111, sesto comma), e cioè dell'art. 132, secondocomma, n. 4, cod. proc. civ. (in materia di processo civile ordinario) eNumero registro generale 7853/2023Numero sezionale 3936/2026Numero di raccolta generale 16336/2026Data pubblicazione 26/05/2026dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992 (in materia diprocesso tributario), omette di esporre concisamente i motivi in fatto ediritto della decisione, di specificare o illustrare le ragioni e l'iter logicoseguito per pervenire alla decisione assunta: «In seguito allariformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, nonsono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del minimocostituzionale richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violatoqualora la motivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioniinconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile,purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali» (Sez. 1 - ,Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022, Rv. 664120 - 01).In tale grave forma di vizio incorre la sentenza impugnata,laddove i giudici di appello, in maniera apodittica, con motivazioneassertiva e senza alcuna spiegazione, riducono il valore del 30 percento («In tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelledocumentali, il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modocomprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, delpercorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domandaproposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazionemeramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioniin atti» Cass. Sez. 3, 30/05/2019, n. 14762, Rv. 654095 – 01; vedianche Cass. Sez. L., 14/02/2020, n. 3819, Rv. 656925 – 02 e Cass.Sez. U., 17/03/2023, n. 7768, Rv. 667199 - 03). P.Q.MNumero registro generale 7853/2023Numero sezionale 3936/2026Numero di raccolta generale 16336/2026Data pubblicazione 26/05/2026Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovogiudizio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dellaLombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione dellespese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/05/2026 .Il PresidenteGiacomo [OSCURATO:PERSONA]