CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 gennaio 2022
Cassazione n. 15202/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE di APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] BELMONTE udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale, Lucia ODELLO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. letta la memoria dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato ricorrente che insiste nei motivi e conclude per l'accoglimento del ricorso.I [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione del Tribunale di Pavia che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di lesioni personali aggravate, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale svolge due motivi. 2.1. Con il primo, denuncia la nullità della sentenza per omessa notifica, al nuovo difensore, del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi alla Corte di appello. Espone che, dopo la presentazione dell'atto di appello in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] da parte del precedente difensore, l'imputato aveva nominato, quale nuovo difensore di fiducia, con revoca del precedente, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale, con una p.e.c. in data 23/07/2020, e con deposito cartolare in data 26/01/2021, aveva comunicato alla cancelleria della III sezione penale della Corte di appello di Milano la nuova nomina; tuttavia, il decreto di fissazione dell'udienza, ex art. 601 cod. proc. pen. - recante la data del 19/01/2021 - non veniva mai notificato al costituito difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] che, quindi, non aveva cognizione del giudizio, al quale non partecipava, mentre, nel dibattimento, veniva nominato un difensore di ufficio ex art. 97 co. 4 cod. proc. pen.; neppure il difensore fiduciario riceveva la notifica delle conclusioni del Procuratore generale, sebbene, dal verbale dell'udienza, e dalla stessa intestazione della sentenza impugnata, emerga che la Corte fosse a conoscenza della nomina del nuovo difensore. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia, ancora, nullità della sentenza in violazione dell'art. 178 co. 1 lett. c) cod. proc. pen.. Espone che, all'epoca della celebrazione della udienza dinanzi alla Corte di appello, l'imputato risultava detenuto per altro, avendo, infatti, ricevuto la notifica dell'avviso di udienza presso il luogo di detenzione; tuttavia, in assenza di rinuncia a comparire, la Corte ometteva il collegamento mediante applicativo teams, previsto durante la vigenza della normativa emergenziale, cosicchè l'imputato non partecipava all'udienza. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. E' fondato il primo motivo, dal momento che l'esame dell'incarto processuale - al quale il Giudice di legittimità acceder in virtù della natura del vizio dedotto ( error in procedendo) - ha permesso di accertare che: - il ricorrente dichiarò - con atto datato 21/07/2020, inoltrato, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], con P.E.C. del [OSCURATO:DATA_NASCITA] alla cancelleria della terza sezione della Corte di appello di Milano, e successivamente depositato a mani nella stessa cancelleria il 26 gennaio 2021 - di revocare il precedente difensore contestualmente nominando l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - analoga nomina venne replicata dall'imputato, con dichiarazione resa alla Direzione della casa circondariale in cui si trovava detenuto, in data 25/10/2021 e trasmessa il 26/10/2021 alla cancelleria del Giudice procedente;- il decreto di citazione per l'udienza del 17 gennaio 2022, adottato il 19/01/2021, venne notificato in data 22/10/2021 sia all'imputato, presso la casa circondariale, che, in pari data, a mezzo PEC, al precedente difensore - avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - il primo difensore era stato, tuttavia, già revocato con l'atto di nomina in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], circostanza nota alla Corte di appello a seguito del rituale inoltro, con PEC del 23/7/2020, alla cancelleria della Corte di appello; quindi, ben prima della emissione del decreto di citazione. - non risulta, tuttavia, effettuata la notifica del decreto di citazione in favore dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], la cui nomina risultava nota alla Corte di appello che, infatti, all'udienza, avendone rilevato l'assenza, nominò all'imputato un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 co. 4 cod. proc. pen., il quale nulla eccepì. E, invero, il principio che viene in rilievo è quello secondo cui "L'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per la celebrazione del giudizio abbreviato di appello determina una nullità di ordine generale intermedio che non è sanata dalla mancata eccezione del vizio di notifica da parte del sostituto d'ufficio, ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., del difensore non avvisato" (Sez. 5 n. 11756 del 14/02/2020 Rv. 279037). 1.1. A tanto va aggiunto che risulta ulteriormente fondato, il primo motivo, anche sotto altro profilo laddove denuncia la mancata comunicazione delle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di appello. Invero, nel giudizio cartolare di appello celebrato secondo la disciplina emergenziale pandemica, la mancata comunicazione in via telematica al difensore dell'imputato delle conclusioni del pubblico ministero determina una nullità generale a regime intermedio, deducibile con il ricorso per cassazione anche da parte del difensore che abbia presentato conclusioni scritte nel giudizio di appello senza nulla eccepire. Sez. 5 n. 29852 del 24/06/2022 Rv. 283532). 2. E' fondato - peraltro, in maniera assorbente - anche il secondo motivo. Dal verbale emerge che l'udienza nel giudizio di appello, pur celebrata in periodo pandemico, si tenne in presenza delle parti che discussero oralmente la causa; risulta, altresì, adottato, dalla Corte di appello, l'ordine di traduzione dell'imputato , detenuto, per quell'udienza, ma non vi è riscontro della sua esecuzione; d'altro canto, nel verbale non si dà atto della sua partecipazione a distanza, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. n.271 del 28 luglio 1989, art. 146-bis, comma 6, richiamato dall'art. 83 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020; tant'è che l'imputato venne dichiarato assente. 2.1. Ora, è stato già affermato nella giurisprudenza di legittimità che, nel giudizio di appello, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta dell'imputato di partecipazione personale all'udienza determina l'applicazione del rito ordinario, non essendo necessaria la richiesta di discussione orale da parte del difensore ove sia stato l'imputato a manifestare la volontà di partecipare all'udienza (Sez. 6 n. 1167 del 30/11/2021, G., R.v. 282400). L'art. 23-bis della Legge n. 176 del 18 dicembre 2020 espressamente dedicato al processo penale di appello, prevede, infatti, che, ad eccezione dei casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 cod. proc. pen., le udienze di appello si celebrano in camera di consiglio, senza la partecipazione del pubblico ministero e dei difensori, salvo che le parti private o il P.M. espressamente richiedano la discussione orale ovvero che "l'imputato manifesti la volontà di comparire" (comma 1). [OSCURATO:PERSONA] si riconosce nell'orientamento, allineato alla decisione delle Sezioni Unite, che, in relazione al giudizio di appello di un processo celebrato nelle forme del rito abbreviato, hanno affermato che il diritto fondamentale dell'imputato di essere presente nel giudizio camerale in cui si decide sulla sua responsabilità non può essere sottoposto a limitazioni di forma, essendosi affermato che la mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perchè non disposta o non eseguita, dell'imputato *che abbia tempestivamente manifestato "in qualsiasi modo" la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerate e della relativa sentenza (Sez. U., n. 35399 del 24/06/2010, F., RV. 247836). 2.2. Il rito di appello nella fase emergenziale imposta dalla pandemia si svolge in udienza camerale senza la presenza del pubblico, senza la presenza delle parti e dell'imputato, per le ovvie ragioni di contenimento del rischio di diffusione del contagio, in deroga alle forme ordinarie previste dal codice di procedura penale, e quindi, in via generale, della pubblica udienza soggetta alle stesse regole del giudizio di primo grado ex art. 598 cod. proc. pen. e del rito camerale partecipato ex art. 127 cod. proc. pen. nei soli casi indicati dall'art. 599 cod. proc. pen., oltre che nel caso dell'appello proposto avverso le sentenze emesse nel giudizio abbreviato, secondo il disposto dell'art. 443, comma 4, cod. proc. pen. Conseguentemente, in considerazione del carattere eccezionale e derogatorio che riveste in generale la normativa emergenziale epidemiologica rispetto alle ordinarie regole di svolgimento del processo penale e delle conseguenti limitazioni che essa introduce anche alla garanzia della pubblica udienza, con deviazione dal modello processuale ordinario in cui la partecipazione dell'imputato è prevista come necessaria nel caso di udienza pubblica, la stessa deve essere necessariamente interpretata in termini restrittivi, per non pregiudicare il fondamentale diritto dell'interessato di partecipare personalmente al giudizio e di essere presente soprattutto se egli sia sottoposto a restrizioni della libertà personale. Pertanto, come è stato già affermato, a prescindere dalla circostanza che venga eccepita o meno, prima dell'udienza, la mancata attivazione della videoconferenza, o l'omessa traduzione dell'imputato, la violazione del diritto dell'imputato di partecipare all'udienza integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione sedici giorni prima dell'udienza. ( Sez. 6 n. 30921 del 09/06/2022, dep. 10/08/2022). 3. Traendo le fila del ragionamento, e alla luce dell'ulteriore considerazione che l'ordine di traduzione contenuto nel decreto di citazione a giudizio, notificato personalmente all'imputato detenuto, rende superflua la richiesta di partecipazione all'udienza ex art. 123 cod. proc. pen., potendo l'imputato legittimamente confidare nella comparizione senza necessità di ulteriori manifestazioni di volontà (Sez. 2 n.. 15911 del 08/03/2022, Rv. 283112 ), si osserva che, nel caso di specie, certamente il giudizio di appello si è svolto nelledorme del rito orale, e che la Corte di appello dispose la traduzione dell'imputato, ciò che comporta che l'imputato doveva essere tradotto dinanzi alla Corte di appello, che, infatti, aveva provveduto in conformità. 4. La conseguenza della mancata traduzione, è la nullità della sentenza impugnata, che, per questo deve essere annullata. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte