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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04141/2024

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26401/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, viale Parioli, n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1814/2021 depositata il 15/07/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1814/2021, pubblicata in data 15 luglio 2021 e notificata il 16 luglio 2021, con cui la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., con cui il Tribunale di Ravenna le ha condannate al pagamento, in solido , di somme in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], in particolare rilevando che la mancata dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali di voler approfittare della transazione raggiunta dal condebitore Giorgini con i creditori, ed avente ad oggetto lo stesso debito solidale, non preclude la sussistenza della originaria obbligazione sui medesimi gravante in virtù della sentenza n. 1584/13 passata in giudicato . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva .

2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano Nullita’ della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 132 comma 1, n. 4, cod. proc. civ. sotto il profilo della omessa, apparente, motivazione (art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) .

Lamentano che la corte territoriale si limita a mere osservazioni (con il seguente, censurato, passaggio: Preliminarmente, si osserva l’insussistenza delle censure, formulate ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 101 c.p.c. con richiamo ai principi costituzionali del giusto ed equo processo e del diritto alla difesa, così come del tutto infondato appare il profilo relativo al titolo posto a fondamento dell’azione di regresso … ), invece di motivatamente decidere in merito all’eccezione sollevata da esse appellanti Capozza e Pellino per dedotta violazione, da parte del tribunale in prime cure, degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

2. Con il secondo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1300 cod. civ., 1304, comma i, cod. civ., 1372, comma ii, cod. civ. e 1299 cod. civ. e 306 e 310 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ.) .

Lamentano che la corte territoriale ha errato nel ritenere la transazione non novativa ed ha così erroneamente escluso che il regresso del Giorgini fosse su di essa fondato, ritenendolo invece fondato sulla sentenza resa dal Tribunale di Ravenna n. 1584/2013, comunque erroneamente considerata come passata in giudicato, perché invece sarebbe stata travolta da una pronuncia della Corte d’Appello di Bologna che sostanzialmente avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere.

3. Con il terzo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art.2697 cod. civ. e 2495 cod. civ. - onere della prova (art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) .

Lamentano che in maniera del tutto arbitraria la corte di merito ha esonerato il Giorgini dall’onere della prova, in base al bilancio di liquidazione finale, dell’effettiva riscossione di somme da parte delle signore Capozza e Pellino in qualità di socie.

4. I motivi, che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati.

E’ opportuno precisare, per quanto rileva nella presente sede di giudizio, che la controversia tra le parti trae origine dall'esercizio dell'intentata azione di regresso del Giorgini nei confronti delle odierne ricorrenti successivamente alla stipula di un accordo transattivo sottoscritto esclusivamente dal medesimo stipulato con numerosi creditori, peraltro in assenza di partecipazione e consenso da parte delle signore Capozza e Pellini.

L'accordo, in particolare, veniva sottoscritto dal Giorgini per evitare un'azione esecutiva intrapresa a suo carico in esecuzione della sentenza n. 1584/13 del Tribunale di Ravenna -impugnata avanti alla Corte d’Appello di Bologna che aveva poi dichiarato estinto il gravame- la quale condannava in solido il geom.

Giorgini (nella misura del 20%), la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, le cui socie erano le odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pellino (nella misura del 30%) e la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], parimenti cancellata (nella misura del 30%), a risarcire a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i danni patiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 cod. civ.

Tanto premesso, le doglianze che compongono i motivi anzitutto trascurano che il giudice d’appello ha rilevato che, a fondamento del regresso esercitato dal Giorgini, si pongono sia la sentenza del Tribunale di Ravenna sopra citata sia la transazione firmata dal Giorgini medesimo con le parti creditrici, altresì precisando, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, che La sentenza n. 1584/2013 del Tribunale di Ravenna, impugnata in appello, è infatti passata in giudicato in esito alla dichiarazione di estinzione, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna sulla formalizzata rinuncia agli atti e all’azione ex art.306 c.p.c., notificata ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e formalmente accettata dagli appellati costituiti Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.

La pronuncia di estinzione, di cui alla sentenza di questa Corte, non è stata adottata, dunque, in conseguenza della declaratoria della cessazione della materia del contendere, come prospettato dalle appellanti, ma in esito alla formalizzata rinuncia ex art. 306 c.p.c. delle parti in causa (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata).

Siffatta motivazione supera il vaglio del sindacato di legittimità, dal momento che è del tutto conforme al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, appunto, la rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., 02/04/2003, n. 5026; Cass., 16/03/2017, n. 6845).

4.1. Inoltre, con motivazione congrua e scevra da vizi logico- giuridici, la corte territoriale ha altresì rilevato: Quanto all’eccepita inopponibilità della transazione nei confronti degli altri condebitori, occorre previamente osservare che dall’esame del contenuto dell’atto (doc. 9 – fasc. 1° grado Giorgini) è rigorosamente da escludere che la transazione abbia natura novativa – come erroneamente prospettato dalle appellanti - in quanto le parti si sono limitate a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni (Cass. n. 13717/2006) e, specificatamente, hanno rideterminato il solo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, stabilendo le attività necessarie e conseguenti per la formalizzazione della rinuncia agli atti e per l’esecuzione stessa dell’accordo transattivo … la dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali di voler profittare della transazione, raggiunta dal condebitore con i creditori, fonda la sua ratio nella tutela del condebitore che sia rimasto terzo alla transazione e non voglia assumersi oneri, ulteriori, rispetto all’originario debito, circostanza questa che – per quanto sopra detto - deve categoricamente escludersi per l’evidente vantaggiosità della transazione (cfr. pp. 7 e 8 dell’impugnata sentenza).

Anche tale passaggio motivazionale è conforme agli insegnamenti di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che la transazione può avere efficacia novativa soltanto in presenza di una manifesta volontà delle parti nel senso di addivenire alla costituzione di un nuovo rapporto sostitutivo di quello precedente; va peraltro rilevato che l’accertamento della natura novativa o meno di una transazione costituisce accertamento di fatto che, se come nel caso di specie congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 10/02/2003, n. 1946; Cass., 06/10/2020, n. 21371; Cass., 11/11/2016, n. 23064).

5. Parimenti infondata è poi la censura delle ricorrenti in ordine alla non corretta applicazione, da parte della corte di merito, del disposto di cui all’art. 1304 cod. civ.

Giova anzitutto premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la norma sopracitata -nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere- si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri con debitori che non hanno alcun titolo per profittarne (Cass., 03/03/2022, n. 7094; Cass., 06/07/2020, n. 13877).

Si è poi precisato, nell’ipotesi della mancata adesione alla transazione intervenuta interalios , che l’unico effetto che tale mancata accettazione sortisce nel rapporto tra coobbligati è di non far equivalere l’importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente e, pertanto, di consentire a chi ne vuole rimanere estraneo di far valere un debito risarcitorio, in ipotesi, per una quota minore di responsabilità personale (Cass., 22/11/2018, n. 30176; Cass., 03/03/2011, n. 5108; v. anche Cass., 15/07/2003, n. 11065, secondo cui ove il coobbligato non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all’entità del risarcimento).

Orbene, nel caso di specie la corte territoriale: a) ha rilevato, richiamando il disposto dell’art. 1299 cod. civ., l’esistenza di un titolo del Giorgini ad esercitare l’azione di regresso, unitamente al fatto che il medesimo ha interamente anticipato ai creditori quanto convenuto nella transazione, migliorativa rispetto alle statuizioni di condanna emesse dal Tribunale di Ravenna; b) ha altresì rilevato che tale sentenza è passata in giudicato, non solo perché il giudizio di appello è stato estinto per rinuncia ex art.306 cod. proc. civ., ma anche perché la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, le cui uniche socie erano le signore Capozza e Pellino, non solo non ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna, come invece fatto dal Giorgini, ma neppure - regolarmente citata- si è costituita nel giudizio di appello, dimostrando di voler dare acquiescenza alla sentenza di primo grado, sentenza che nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era già passata in giudicato per mancata rituale impugnazione (v. p. 8 sentenza impugnata); c) ha ritenuto infondata l’invocazione dell’art. 1304 cod. civ. da parte delle allora appellanti ed odierne ricorrenti, affermando che la dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali, di voler approfittare della transazione raggiunta dai condebitori con i creditori, fonda la sua ratio nella tutela del condebitore che sia rimasto terzo alla transazione e non voglia assumersi oneri ulteriori rispetto all'originario debito, circostanza questa che per quanto sopra detto deve categoricamente escludersi per l'evidente vantaggiosità della transazione (p. 9 sentenza impugnata).

La corte territoriale ha dunque sostanzialmente fatto applicazione dei suindicati insegnamenti di questa Suprema Corte, dato che nel caso di specie, rispetto al diritto di regresso legittimamente fatto valere dal Giorgini, le odierne ricorrenti non hanno mai contestato l’aned il quantum dell’obbligazione solidale accertata dalla sentenza del Tribunale di Ravenna passata in giudicato, e con l'instaurazione del procedimento sommario nei due precedenti gradi di merito hanno solo genericamente ed immotivatamente prospettato la loro intenzione di non volersi avvalere della intervenuta - e più vantaggiosa - transazione stipulata dal Giorgini con i creditori.

6. Del pari infondato èil terzo motivo.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass., 13/12/2022, n. 36407 ; Cass., 22 giugno 2017, n. n. 15474; Cass., 6 dicembre 2019, n. n. 31933).

Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (v. p. 9), la corte territoriale ha correttamente attribuito al Giorgini l’onere della prova e lo ha ritenuto assolto, motivando in riferimento alle produzioni documentali offerte, tra cui la Relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione con l’allegato prospetto di riparto, svolgendo dunque una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici; inconferenti sono dunque le ulteriori considerazioni delle ricorrenti, che finiscono per sollecitare un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 11/10/2018, n. 25348; Cass., 28/06/2018, n. 17036; Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).

7. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso..

8. Non è luogo a provvedere in ordine alle spesedel giudizio di legittimità, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26401/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in Roma, viale Parioli, n. 44, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), rappresentate e difese, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA]. -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1814/2021 depositata il 15/07/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza n. 1814/2021, pubblicata in data 15 luglio 2021 e notificata il 16 luglio 2021, con cui la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’appello avverso l’ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., con cui il Tribunale di Ravenna le ha condannate al pagamento, in solido , di somme in favore del sig. [OSCURATO:PERSONA], in particolare rilevando che la mancata dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali di voler approfittare della transazione raggiunta dal condebitore Giorgini con i creditori, ed avente ad oggetto lo stesso debito solidale, non preclude la sussistenza della originaria obbligazione sui medesimi gravante in virtù della sentenza n. 1584/13 passata in giudicato . [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva . 2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano Nullita’ della sentenza in relazione alla violazione dell’art. 132 comma 1, n. 4, cod. proc. civ. sotto il profilo della omessa, apparente, motivazione (art. 360 comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) . Lamentano che la corte territoriale si limita a mere osservazioni (con il seguente, censurato, passaggio: Preliminarmente, si osserva l’insussistenza delle censure, formulate ai sensi degli artt. 112 c.p.c. e 101 c.p.c. con richiamo ai principi costituzionali del giusto ed equo processo e del diritto alla difesa, così come del tutto infondato appare il profilo relativo al titolo posto a fondamento dell’azione di regresso … ), invece di motivatamente decidere in merito all’eccezione sollevata da esse appellanti Capozza e Pellino per dedotta violazione, da parte del tribunale in prime cure, degli artt. 101 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3, 24 e 111 Cost. 2. Con il secondo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento agli artt. 1300 cod. civ., 1304, comma i, cod. civ., 1372, comma ii, cod. civ. e 1299 cod. civ. e 306 e 310 cod. proc. civ. (art. 360, comma 1°, n. 3 cod. proc. civ.) . Lamentano che la corte territoriale ha errato nel ritenere la transazione non novativa ed ha così erroneamente escluso che il regresso del Giorgini fosse su di essa fondato, ritenendolo invece fondato sulla sentenza resa dal Tribunale di Ravenna n. 1584/2013, comunque erroneamente considerata come passata in giudicato, perché invece sarebbe stata travolta da una pronuncia della Corte d’Appello di Bologna che sostanzialmente avrebbe dichiarato la cessazione della materia del contendere. 3. Con il terzo motivo denunciano Violazione e falsa applicazione di norme di diritto con particolare riferimento all’art.2697 cod. civ. e 2495 cod. civ. - onere della prova (art. 360 comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) . Lamentano che in maniera del tutto arbitraria la corte di merito ha esonerato il Giorgini dall’onere della prova, in base al bilancio di liquidazione finale, dell’effettiva riscossione di somme da parte delle signore Capozza e Pellino in qualità di socie. 4. I motivi, che per la loro connessione possono essere scrutinati congiuntamente, sono infondati. E’ opportuno precisare, per quanto rileva nella presente sede di giudizio, che la controversia tra le parti trae origine dall'esercizio dell'intentata azione di regresso del Giorgini nei confronti delle odierne ricorrenti successivamente alla stipula di un accordo transattivo sottoscritto esclusivamente dal medesimo stipulato con numerosi creditori, peraltro in assenza di partecipazione e consenso da parte delle signore Capozza e Pellini. L'accordo, in particolare, veniva sottoscritto dal Giorgini per evitare un'azione esecutiva intrapresa a suo carico in esecuzione della sentenza n. 1584/13 del Tribunale di Ravenna -impugnata avanti alla Corte d’Appello di Bologna che aveva poi dichiarato estinto il gravame- la quale condannava in solido il geom. Giorgini (nella misura del 20%), la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, poi cancellata dal registro delle imprese, le cui socie erano le odierne ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Pellino (nella misura del 30%) e la ditta [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], parimenti cancellata (nella misura del 30%), a risarcire a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] i danni patiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 1669 cod. civ. Tanto premesso, le doglianze che compongono i motivi anzitutto trascurano che il giudice d’appello ha rilevato che, a fondamento del regresso esercitato dal Giorgini, si pongono sia la sentenza del Tribunale di Ravenna sopra citata sia la transazione firmata dal Giorgini medesimo con le parti creditrici, altresì precisando, diversamente da quanto prospettato nel ricorso, che La sentenza n. 1584/2013 del Tribunale di Ravenna, impugnata in appello, è infatti passata in giudicato in esito alla dichiarazione di estinzione, pronunciata dalla Corte di Appello di Bologna sulla formalizzata rinuncia agli atti e all’azione ex art.306 c.p.c., notificata ad istanza di [OSCURATO:PERSONA] e formalmente accettata dagli appellati costituiti Sig.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. La rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 c.p.c., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo. La pronuncia di estinzione, di cui alla sentenza di questa Corte, non è stata adottata, dunque, in conseguenza della declaratoria della cessazione della materia del contendere, come prospettato dalle appellanti, ma in esito alla formalizzata rinuncia ex art. 306 c.p.c. delle parti in causa (cfr. pag. 5-6 della sentenza impugnata). Siffatta motivazione supera il vaglio del sindacato di legittimità, dal momento che è del tutto conforme al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, appunto, la rinuncia agli atti, compiuta in appello, di un giudizio definito in primo grado con una decisione di fondatezza dell'azione investe soltanto gli atti del procedimento di gravame e comporta il passaggio in giudicato della pronuncia in conseguenza della sopravvenuta inefficacia della sua impugnazione, in quanto l'estinzione, a norma dell'art. 310 cod. proc. civ., rende inefficaci gli atti compiuti, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo (Cass., 02/04/2003, n. 5026; Cass., 16/03/2017, n. 6845). 4.1. Inoltre, con motivazione congrua e scevra da vizi logico- giuridici, la corte territoriale ha altresì rilevato: Quanto all’eccepita inopponibilità della transazione nei confronti degli altri condebitori, occorre previamente osservare che dall’esame del contenuto dell’atto (doc. 9 – fasc. 1° grado Giorgini) è rigorosamente da escludere che la transazione abbia natura novativa – come erroneamente prospettato dalle appellanti - in quanto le parti si sono limitate a regolare il rapporto preesistente tramite reciproche concessioni (Cass. n. 13717/2006) e, specificatamente, hanno rideterminato il solo importo dovuto a titolo di risarcimento del danno, stabilendo le attività necessarie e conseguenti per la formalizzazione della rinuncia agli atti e per l’esecuzione stessa dell’accordo transattivo … la dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali di voler profittare della transazione, raggiunta dal condebitore con i creditori, fonda la sua ratio nella tutela del condebitore che sia rimasto terzo alla transazione e non voglia assumersi oneri, ulteriori, rispetto all’originario debito, circostanza questa che – per quanto sopra detto - deve categoricamente escludersi per l’evidente vantaggiosità della transazione (cfr. pp. 7 e 8 dell’impugnata sentenza). Anche tale passaggio motivazionale è conforme agli insegnamenti di questa Corte, che ha già avuto modo di affermare che la transazione può avere efficacia novativa soltanto in presenza di una manifesta volontà delle parti nel senso di addivenire alla costituzione di un nuovo rapporto sostitutivo di quello precedente; va peraltro rilevato che l’accertamento della natura novativa o meno di una transazione costituisce accertamento di fatto che, se come nel caso di specie congruamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., 10/02/2003, n. 1946; Cass., 06/10/2020, n. 21371; Cass., 11/11/2016, n. 23064). 5. Parimenti infondata è poi la censura delle ricorrenti in ordine alla non corretta applicazione, da parte della corte di merito, del disposto di cui all’art. 1304 cod. civ. Giova anzitutto premettere che questa Corte ha già avuto modo di affermare che la norma sopracitata -nel consentire, in deroga al principio secondo cui il contratto produce effetti solo tra le parti, che il condebitore in solido, pur non avendo partecipato alla stipulazione della transazione tra creditore e uno dei debitori solidali, se ne possa avvalere- si riferisce esclusivamente all'atto di transazione che abbia ad oggetto l'intero debito, mentre non include la transazione parziale che, in quanto tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva, riguarda unicamente il debitore che vi aderisce e non può coinvolgere gli altri con debitori che non hanno alcun titolo per profittarne (Cass., 03/03/2022, n. 7094; Cass., 06/07/2020, n. 13877). Si è poi precisato, nell’ipotesi della mancata adesione alla transazione intervenuta interalios , che l’unico effetto che tale mancata accettazione sortisce nel rapporto tra coobbligati è di non far equivalere l’importo globale del debito solidale in misura pari alla somma pagata dal transigente e, pertanto, di consentire a chi ne vuole rimanere estraneo di far valere un debito risarcitorio, in ipotesi, per una quota minore di responsabilità personale (Cass., 22/11/2018, n. 30176; Cass., 03/03/2011, n. 5108; v. anche Cass., 15/07/2003, n. 11065, secondo cui ove il coobbligato non abbia consentito al pagamento o non abbia partecipato alla transazione, può contrastare la domanda di regresso formulando tutte le possibili eccezioni in ordine alla sua responsabilità e all’entità del risarcimento). Orbene, nel caso di specie la corte territoriale: a) ha rilevato, richiamando il disposto dell’art. 1299 cod. civ., l’esistenza di un titolo del Giorgini ad esercitare l’azione di regresso, unitamente al fatto che il medesimo ha interamente anticipato ai creditori quanto convenuto nella transazione, migliorativa rispetto alle statuizioni di condanna emesse dal Tribunale di Ravenna; b) ha altresì rilevato che tale sentenza è passata in giudicato, non solo perché il giudizio di appello è stato estinto per rinuncia ex art.306 cod. proc. civ., ma anche perché la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, le cui uniche socie erano le signore Capozza e Pellino, non solo non ha impugnato la sentenza del Tribunale di Ravenna, come invece fatto dal Giorgini, ma neppure - regolarmente citata- si è costituita nel giudizio di appello, dimostrando di voler dare acquiescenza alla sentenza di primo grado, sentenza che nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. era già passata in giudicato per mancata rituale impugnazione (v. p. 8 sentenza impugnata); c) ha ritenuto infondata l’invocazione dell’art. 1304 cod. civ. da parte delle allora appellanti ed odierne ricorrenti, affermando che la dichiarazione ex art. 1304 cod. civ. da parte dei condebitori solidali, di voler approfittare della transazione raggiunta dai condebitori con i creditori, fonda la sua ratio nella tutela del condebitore che sia rimasto terzo alla transazione e non voglia assumersi oneri ulteriori rispetto all'originario debito, circostanza questa che per quanto sopra detto deve categoricamente escludersi per l'evidente vantaggiosità della transazione (p. 9 sentenza impugnata). La corte territoriale ha dunque sostanzialmente fatto applicazione dei suindicati insegnamenti di questa Suprema Corte, dato che nel caso di specie, rispetto al diritto di regresso legittimamente fatto valere dal Giorgini, le odierne ricorrenti non hanno mai contestato l’aned il quantum dell’obbligazione solidale accertata dalla sentenza del Tribunale di Ravenna passata in giudicato, e con l'instaurazione del procedimento sommario nei due precedenti gradi di merito hanno solo genericamente ed immotivatamente prospettato la loro intenzione di non volersi avvalere della intervenuta - e più vantaggiosa - transazione stipulata dal Giorgini con i creditori. 6. Del pari infondato èil terzo motivo. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che in tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell'art. 2495 cod. civ., comma 2, implica che l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio (Cass., 13/12/2022, n. 36407 ; Cass., 22 giugno 2017, n. n. 15474; Cass., 6 dicembre 2019, n. n. 31933). Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata (v. p. 9), la corte territoriale ha correttamente attribuito al Giorgini l’onere della prova e lo ha ritenuto assolto, motivando in riferimento alle produzioni documentali offerte, tra cui la Relazione del liquidatore al bilancio finale di liquidazione con l’allegato prospetto di riparto, svolgendo dunque una motivazione congrua e scevra da vizi logico-giuridici; inconferenti sono dunque le ulteriori considerazioni delle ricorrenti, che finiscono per sollecitare un riesame del fatto e della prova precluso in sede di legittimità (v. tra le tantissime, Cass., 02/02/2022, n. 3119; Cass., 11/10/2018, n. 25348; Cass., 28/06/2018, n. 17036; Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054). 7. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.. 8. Non è luogo a provvedere in ordine alle spesedel giudizio di legittimità, in quanto l’intimato non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p
Sentenza Cassazione n. 04141/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris