CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 gennaio 2023
Cassazione n. 12098/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 15852-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ex lege domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE. -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]; -intimato – avverso la sentenza n. 2711/2017 della [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE Rilevato: che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] citava in giudizio, davanti al Tribunale di Siena, i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per sentirli condannare al pagamento dei compensi relativi all’attività professionale svolta, in loro difesa, in un procedimento penale pendente dinanzi al medesimo tribunale di Siena; che il Tribunale di Siena condannava, rispettivamente, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento solidale di € 33.332,80, oltre accessori di legge, nonché di € 995,10 per spese di trasferta, con gli interessi legali; [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 6.030, oltre accessori ed interessi; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento solidale di € 350, oltre accessori ed interessi di legge; che [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza di prime cure dinanzi alla corte d’appello di Firenze sulla scorta di cinque motivi; che con i primi due motivi di appello veniva censurata la mancata ammissione della prova testimoniale in merito al compenso pattuito in violazione degli articoli 2724, comma 1, 2721, comma 2 e 2729, comma 1 del codice civile; che con il terzo motivo di appello si chiedeva l’annullamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 6.030 dovuti per la redazione del ricorso per cassazione in applicazione dell’articolo 2231 c.c., in quanto la prestazione non era stata eseguita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] il quale, peraltro, non era iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione; che con il quarto motivo gli appellanti si dolevano dell’applicazione dei massimi tariffari in violazione dell’articolo 12 del d.m. n. 55/2014; che con il quinto motivo di appello veniva censurata l’erronea duplicazione del compenso dovuto per la fase cautelare dinanzi al tribunale del riesame; che la Corte d’appello di Firenze, in accoglimento del solo terzo motivo di appello, annullava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 6.030,00, oltre accessori ed interessi, argomentando come la relativa prestazione professionale (la redazione di ricorso per cassazione per il medesimo [OSCURATO:PERSONA]) non fosse stata svolta dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], peraltro non iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione, ma da altro professionista; che la Corte fiorentina confermava nel resto la sentenza impugnata, respingendo gli altri quattro motivi di gravame; che i signori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per la cassazione della sentenza di appello sulla scorta di quattro motivi di ricorso; che l’intimato Avv. [OSCURATO:PERSONA] non ha spiegato attività difensiva in questa sede; che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 18 gennaio 2023, per la quale i ricorrenti hanno depositato una memoria; considerato: che con il primo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., si denuncia la nullità della sentenza per omessa pronuncia sul quarto motivo di appello relativo alla inesigibilità del compenso di € 6.030,00 in ragione della mancata iscrizione all’albo degli avvocati cassazionisti; al riguardo i ricorrenti deducono che la corte d’appello «dichiarando di pronunciarsi sul quarto motivo di gravame [relativo al compenso di € 6.030,00 per la redazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del riesame, n.d.r.], in realtà si è pronunciata sul quinto [relativo all’applicazione dei massimi tariffari nella liquidazione dei compensi, n.d.r.]» (pagina 10 del ricorso); che con il secondo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., si denuncia la violazione degli articoli 2697 e 2231 c.c. in relazione all’art. 12 del d.m. 55/2014 e dell’art. 33 del r.d.l. 1578/1933 e si sostiene l’inesigibilità del compenso di € 6.030,00 dovuto da [OSCURATO:PERSONA] in ragione della mancata iscrizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’albo dei cassazionisti; che con il terzo motivo di ricorso, riferito all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., i ricorrenti lamentano l’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla mancata iscrizione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] all’albo dei cassazionisti al tempo della redazione del ricorso per cassazione, dalla quale discenderebbe che nessun compenso era dovuto per la prestazione; che tali motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto si fondano tutti sul rilievo che, al tempo della prestazione, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto all’albo degli avvocati patrocinanti in Cassazione e, quindi, non aveva diritto al compenso, riconosciutogli dal primo giudice nell'importo di € 6.030, per la redazione del ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di rigetto del riesame; che tali motivi sono inammissibili per difetto di pertinenza alle motivazioni della sentenza impugnata, perché la statuizione di condanna al pagamento in favore dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di € 6.030 per la redazione di un ricorso per cassazione (peraltro emessa dal primo giudice nei confronti del solo [OSCURATO:PERSONA]) è stata caducata dalla Corte di appello, che ha accolto il motivo di appello alla stessa relativa, pur se lo ha erroneamente chiamato come motivo 3 invece che come motivo 4 (si veda vedi l’ultima riga di pag. 4 della sentenza; il dispositivo della sentenza impugnata, comunque, recita espressamente: «elimina la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 6.030.»; che con il quarto motivo i ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione dell’art. 2233 c.c. e dell’art. 12 d.m. 55/2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., in cui la Corte distrettuale sarebbe incorsa confermando la liquidazione dei corrispettivi dovuti all’Avv. [OSCURATO:PERSONA] operata dal primo giudice; che il motivo è inammissibile perché non attinge la statuizione della sentenza gravata di inammissibilità, per genericità, del quarto e del quinto motivo di appello (cfr. righi 1 e 15 di pag. 5 della sentenza),ma reitera in questa sede le doglianze relative alla statuizione del primo giudice già proposte nei motivi di appello che la Corte fiorentina ha (non rigettato, ma) dichiarato inammissibile; doglianze, può aggiungersi, che nemmeno in questa si confrontano con l’accertamento di fatto - operato dal primo giudice e non adeguatamente criticato con l’appello, né, comunque, censurabile in sede di legittimità - della « complessità degli atti di indagine dei reati contestati» (pag. 5, rigo 3, della sentenza); chequindi in definitiva il ricorso va dichiarato inammissibile in relazione a tutti i motivi in cui esso si articola; che non vi è luogo a regolazione di spese, non avendo l’intimato svolto attività difensiva in questa sede; che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002; PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore import