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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 44049/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo lamenta che il giudice a quo «ha omesso di spiegare nel dettaglio e con argomenti giuridici specifici il mancato accoglimento della continuazione.

Le ipotesi assunte nell'ordinanza impugnata non sono per niente esplicative delle ragioni per cui la richiesta è stata rigettata», senz'altro aggiungere; Considerato altresì che il giudice dell'esecuzione ha dato sintetico, ma motivato conto degli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso; Rilevato che, a fronte di detta motivazione esente da illogicità e incongruenze, il ricorso è palesemente generico, consegnato alle testuali proposizioni, scarne e meramente assertive, sopra trascritte; Ricordato che «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Schicchitano, Rv. 236945); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in preambolo con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la sua istanza, intesa al riconoscimento della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e, nell'unico motivo lamenta che il giudice a quo «ha omesso di spiegare nel dettaglio e con argomenti giuridici specifici il mancato accoglimento della continuazione. Le ipotesi assunte nell'ordinanza impugnata non sono per niente esplicative delle ragioni per cui la richiesta è stata rigettata», senz'altro aggiungere; Considerato altresì che il giudice dell'esecuzione ha dato sintetico, ma motivato conto degli elementi decisivi per escludere l'unicità di disegno criminoso; Rilevato che, a fronte di detta motivazione esente da illogicità e incongruenze, il ricorso è palesemente generico, consegnato alle testuali proposizioni, scarne e meramente assertive, sopra trascritte; Ricordato che «L'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità» (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Schicchitano, Rv. 236945); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 settembre 2022 Il Consigliere estensore I
Sentenza Cassazione n. 44049/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris