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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:T:2021:387
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62016TJ0554_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021 – BZ / BCE (causa T‑554/16) «Funzione pubblica – Personale della BCE – [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE – Irregolarità del procedimento – Assenza della relazione d’indagine – Responsabilità extracontrattuale»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Atto lesivo – Nozione – Decisione che chiude il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia per assenza del membro del personale interessato dalla visita medica organizzata – Inclusione [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.13.12, b)] (v. punto 18)

2. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Applicazione per analogia della giurisprudenza elaborata nell’ambito dello Statuto dei funzionari (Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 16, §§1 e 2, 17, 18 e 21; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. da 6.3.11 a 6.3.15) (v. punti 70-73)

3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – Assenza – Irregolarità – Comportamento non cooperativo dell’interessato – Irrilevanza [Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 18; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, b) e c)] (v. punti 75, 76, 83)

4. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – Assenza – Obbligo dell’interessato di presentarsi ad una visita medica diretta a verificare l’origine professionale della malattia – Assenza [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, c)] (v. punto 80)

5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – [OSCURATO:PERSONA] [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, b)] (v. punto 84) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione.

Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE), del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di BZ, è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La BCE è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62016TJ0554_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 giugno 2021 – BZ / BCE (causa T‑554/16) «Funzione pubblica – Personale della BCE – [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento dell’origine professionale di una malattia – Articoli da 6.3.11 a 6.3.13 delle regole applicabili al personale della BCE – Irregolarità del procedimento – Assenza della relazione d’indagine – Responsabilità extracontrattuale» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Atto lesivo – Nozione – Decisione che chiude il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia per assenza del membro del personale interessato dalla visita medica organizzata – Inclusione [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.13.12, b)] (v. punto 18) 2. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Applicazione per analogia della giurisprudenza elaborata nell’ambito dello Statuto dei funzionari (Statuto dei funzionari, art. 73; regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, artt. 16, §§1 e 2, 17, 18 e 21; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, artt. da 6.3.11 a 6.3.15) (v. punti 70-73) 3. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – Assenza – Irregolarità – Comportamento non cooperativo dell’interessato – Irrilevanza [Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale, art. 18; regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, b) e c)] (v. punti 75, 76, 83) 4. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – Assenza – Obbligo dell’interessato di presentarsi ad una visita medica diretta a verificare l’origine professionale della malattia – Assenza [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, c)] (v. punto 80) 5. Funzionari – Agenti della Banca centrale europea – Sicurezza sociale – Assicurazione infortuni e malattie professionali – Determinazione dell’origine professionale della malattia – Procedura – Indagine amministrativa – [OSCURATO:PERSONA] [Regole applicabili al personale della Banca centrale europea, articolo 6.3.11, b)] (v. punto 84) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 270 TFUE e sull’articolo 50 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e volta, da un lato, all’annullamento della decisione della BCE, del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia della ricorrente e, dall’altro, al risarcimento dei danni materiale e morale che la ricorrente avrebbe asseritamente subito a motivo di tale decisione. Dispositivo 1) La decisione della Banca centrale europea (BCE), del 23 luglio 2014, che ha chiuso il procedimento di riconoscimento dell’origine professionale della malattia di BZ, è annullata. 2) Il ricorso è respinto quanto al resto. 3) La BCE è condannata alle spese.
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