CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 marzo 1953
Cassazione n. 34154/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA pa Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/03/1953 avverso l'ordinanza emessa il 04/01/2023 dal G.i.p. del Tribunale di Gela visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 'FATTO 1. Con ordinanza del 04/01/2023, emessa ai sensi dell'art. 411-bis cod. proc. pen. a seguito dell'opposizione di NICOLETTI Crocifisso alla richiesta del P.M. di archiviazione per la particolare tenuità del fatto - richiesta formulata con riferimento a tutti i reati ipotizzati a carico del NICOLETTI, relativi sia a violazioni della normativa in tema di costruzioni in cemento armato, sia a quelle della normativa antisismica - il G.i.p. il Tribunale di Gela, in parziale accoglimento dell'opposizione, ha disposto l'archiviazione per tenuità del fatto esclusivamente in relazione ai reati concernenti la legislazione antisismica, in c:onsiderazione della natura permanente degli stessi, disponendo invece (come richiesto dal NICOLETTI) l'archiviazione per essere i reati estinti per prescrizione quanto alle violazioni delle norme sul cemento armato, attesa la natura istantanea di quei reati. 2. Ricorre per cassazione il NICOLETTI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge. Si censura il provvedimento osservando che anche le violazioni ex artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380 del 2001 hanno natura di reati istantanei, che si consumano con l'omissione degli adempimenti richiesti prima della esecuzione delle opere, dovendosi la natura permanente riconoscere solo alle violazioni della normativa tecnica in sede di realizzazione delle opere. Anche tali violazioni, pertanto, dovevano ritenersi prescritte, avendo lo stesso G.i.p. riconosciuto che le opere per cui è causa erano state realizzate, al massimo, anteriormente al 2009. Si deduce inoltre che l'ordinanza de quo doveva ritenersi impugnabile dopo l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che impone la trasmissione, per l'annotazione sul casellario giudiziale, dell'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto; si richiama, al riguardo, la giurisprudenza che esclude la possibilità di rilevare tale causa di non punibilità. in relazione ad un reato già estinto per il decorso del termine di prescrizione. 3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, richiamando un precedente giurisprudenziale relativo alla natura permanente del reato cui si riferisce il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Per ciò che riguarda l'ammissibilità del ricorso, è opportuno prendere le mosse dall'intervento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con il quale è stato chiarito che «il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, ferma restando la non menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione» (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276463 - 01). Ponendosi espressamente in una linea di piena continuità con Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 - 01 (nella parte in cui tale pronuncia aveva affermato la necessità di tener conto, ai fini dell'abitualità ostativa all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., anche delle condotte in precedenza ritenute non punibili ai sensi del predetto articolo), le [OSCURATO:PERSONA] hanno tra l'altro escluso che l'iscrizione, in sé considerata, possa «essere ritenuta un effettivo pregiudizio che l'indagato ha un reale interesse ad evitare. La più volte ricordata esclusione dei provvedimenti che dichiarano la non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. dalle certificazioni del casellario, rende infatti evidente come l'iscrizione assolva esclusivamente a quella funzione di memorizzazione della loro adozione destinata, come già evidenziato dalla sentenza Tushaj, ad esplicare i suoi effetti soltanto nell'ambito del sottosistema definito dalla disposizione da ultima richiamata ed all'interno del circuito giudiziario». Se dunque deve escludersi, alla luce di quanto appena esposto, la configurabilità di un interesse ad eliminare l'iscrizione "in quanto tale", è altrettanto indubbia la necessità di porre a disposizione dell'interessato - tenuto conto dei rigorosi limiti in cui il decreto di archiviazione può dirsi affetto da nullità, ai sensi dell'410-bis cod. pen. - uno strumento in grado di evitare l'iscrizione di provvedimenti erroneamente ricondotti nell'alveo dell'art. 131-bis cod. pen., ad es. perché emessi in relazione a reati ormai prescritti. Questa Suprema Corte ha infatti chiarito che «la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione prevale sulla esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131- bis cod. pen., in quanto essa, estinguendo il reato, rappresenta un esito più favorevole per l'imputato, mentre la seconda lascia inalterato l'illecito penale nella sua materialità storica e giuridica» (Sez. 1, n. 43700 del 28/09/2021, Glorioso, Rv. 282214 - 01). La questione è stata risolta in termini convincenti da Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi, Rv. 284139 - 01, secondo la quale «è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 411, comma 1-bis, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non consente all'indagato che abbia proposto opposizione alla richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto di presentare reclamo avverso l'ordinanza di archiviazione per motivi diversi da quelli di cui all'art. 410-bis, comma 2, cod. proc. pen., essendo il diritto di difesa garantito dalla ricorribilità per cassazione del provvedimento per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.». In motivazione, la sentenza Pandolfi ha posto in stretta correlazione il predetto rimedio sia con le scansioni procedimentali previste dal comma 1-bis dell'art. 411 cod. proc. pen. in tema di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sia con il concreto interesse ad evitare iscrizioni illegittimamente ricondotte a tale disposizione, osservando che «a differenza di tutti gli altri casi di archiviazione, la persona sottoposta alle indagini è legittimata a presentare l'opposizione all'archiviazione che presuppone il riconoscimento, a monte, di un interesse dell'indagato a vedersi riconosciuto„ in prima battuta o eventualmente sollecitando i poteri del giudice ex art. 409, comma 4, cod. proc. pen., un epilogo più favorevole rispetto alla richiesta del pubblico ministero ex art. 131-bis cod. pen., richiesta che, se accolta, determina anche l'iscrizione nel casellario giudiziale del provvedimento di archiviazione per la particolare tenuità del fatto».Si ritiene di dar seguito a tale ricostruzione ermeneutica, che individua nel ricorso ex art. 111 Cost. un rimedio idoneo ad evitare iscrizioni pregiudizievoli nel senso prima chiarito. 3. Il ricorso, oltre che ammissibile per le ragioni fin qui esposte, è anche fondato. Secondo un ormai consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, «in tema di legislazione antisismica, le contravvenzioni di omessa denuncia dei lavori e presentazione dei progetti e di inizio dei lavori senza preventiva autorizzazione hanno natura di reati permanenti, la cui consumazione si protrae sino a che il responsabile, rispettivamente, non presenti la relativa denuncia con l'allegato progetto, non termini l'intervento oppure non ottenga la relativa autorizzazione» (Sez. 3, n. 2210 del 16/12/2021, dep. 2022, Amodeo, Rv. 282410 - 01). Nella concreta applicazione del predetto principio, si è ritenuto che la ultimazione dei lavori determini la cessazione della permanenza di tutti i reati contravvenzionali (oltre alla senza qui appena richiamata, cfr. in motivazione, tra le altre, Sez. 3, n. 13731 del 22/11/2018, dep. 2019, Picano, Rv. 275189 - 01; Sez. 3, n. 1145 del 08/10/2015, dep. 2016, Stabile, Rv. 266015 - 01). In tale ottica ricostruttiva, cui questo Collegio ritiene di aderire, assume rilievo assorbente la circostanza, del tutto incontroversa, relativa alla ultimazione dei lavori non oltre il 2009: risulta quindi pacificamente decorso il termine di prescrizione massimo quinquennale. Anche per i reati concernenti le violazioni antisismiche, pertanto, deve intervenire un provvedimento di archiviazione per essere i reati stessi ormai estinti per intervenuta prescrizione. 4. Le considerazioni fin qui svolte impongono l'annullamento, in parte qua, dell'ordinanza impugnata, e consentono di ritenere superfluo il rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto: è possibile quindi già in questa sede disporre - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 620, lett. I), cod. proc. pen. - l'archiviazione dei reati concernenti le violazioni antisismiche per intervenuta prescrizione. P.Q.14n11. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. 380/2001, disponendo l'archivi