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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05309/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza indicata nel preambolo con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del medesimo Tribunale emessa il 14/07/2020, confermata dalla Corte di appello di Ancona il 10/01/2023, irr. il 22/03/2024, ai sensi dell'art. 95 comma 1 d.

Igs. 150 del 2022.

Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità del provvedimento, sia manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, in quanto: - non vi è dubbio che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628); - la sostituzione della pena doveva essere disposta con la procedura stabilita dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e doveva essere richiesta espressamente dall'interessato, secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751),.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASCOLI PICENOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e l'ordinanza impugnata. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso contro l'ordinanza indicata nel preambolo con cui il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], investito quale giudice dell'esecuzione, ha dichiarato inammissibile l'istanza volta ad ottenere la sostituzione della pena detentiva inflitta con sentenza del medesimo Tribunale emessa il 14/07/2020, confermata dalla Corte di appello di Ancona il 10/01/2023, irr. il 22/03/2024, ai sensi dell'art. 95 comma 1 d. Igs. 150 del 2022. Ritenuto che il ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità del provvedimento, sia manifestamente infondato in tutti i suoi motivi, in quanto: - non vi è dubbio che, al momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2022, il 30 dicembre 2022, il procedimento a carico del ricorrente era pendente in grado di appello e non di cassazione, con la conseguenza che non è applicabile l'art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022, che attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza per l'applicazione delle sanzioni sostitutive solo nel caso di pendenza del procedimento in cassazione (vedi Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628); - la sostituzione della pena doveva essere disposta con la procedura stabilita dall'art. 545-bis cod. proc. pen., e doveva essere richiesta espressamente dall'interessato, secondo il principio dettato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Sez.4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751),. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
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