CassazionedecretoSezione 2Decisione del 18 gennaio 2022
Cassazione n. 07833/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso il decreto n. 26/2021 del 23/07/2021 della Corte di appello di Catania, seconda sezione penale in funzione di giudice per le misure di prevenzione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria difensiva pervenuta in data 30/12/2021; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria con la quale il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto del Tribunale di Catania in data 15/03/2021, veniva applicata a carico di [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni uno e l'imposizione di cauzione sul presupposto del fatto che lo stesso viva abitualmente con i proventi delle attività delittuose, abbracciando i reati commessi in materia di stupefacenti un significativo arco temporale della sua vita ed inoltre abbia costante frequentazione di soggetti pregiudicati. 2. Nei confronti di detto decreto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], veniva proposto atto di gravame, che, con decreto in data 23/07/2021, la Corte di appello di Catania rigettava. 3. Avverso detto provvedimento, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare, con formale motivo unico, l'inosservanza o l'erronea applicazione del d.lgs. 159/2011, essendo stato omesso il preventivo inquadramento del proposto in una delle categorie previste dagli artt. 1, lett. b) e 4, d.lgs. 159/2011. 4. Il ricorso è inammissibile per aspecificità e manifesta infondatezza. 5. Il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al suo inquadramento nella categoria criminologica di cui all'art. 1 lett. b) d.lgs. 159/2011 in virtù dell'asserito incoerente apprezzamento di fatti oggetto di procedimenti penali e della frequentazione di pregiudicati. Il ricorso è inammissibile, sia in ragione della sua assoluta genericità sia perchè i giudici di merito hanno chiaramente identificato gli elementi di fatto su cui si fonda il giudizio di pericolosità sociale che ha dato luogo all'applicazione della misura di prevenzione, con consequenziale preventivo inquadramento della pericolosità sociale del proposto. La Corte territoriale ha infatti rappresentata, come il Privitera, abituale frequentatore di soggetti pregiudicati, nel corso di un significativo arco temporale (2013/2019), avesse posto in essere condotte delittuose sicuramente lucrose (detenzione a fini di spaccio di dosi, talora non modeste, di eroina e cocaina), i cui profitti, stante la contestuale mancanza di fonti di reddito lecite per il mancato svolgimento di attività lavorativa, avevano costituito l'unico reddito del proposto o comunque una rilevante componente di esso. I giudici di merito, in conformità all'orientamento giurisprudenziale di legittimità relativo all'autonomia del giudizio di prevenzione rispetto a quello penale ed alla valutabilità, nella chiave propria della sede prevenzionale, degli elementi tratti anche da procedimenti penali non ancora conclusi, hanno dato compiutamente conto delle attività illecite da parte del ricorrente fino ad epoca non lontana dalla proposta, su ciò fondando l'inquadramento del proposto nella categoria dei socialmente pericolosi ex art. 1 lett. b) d.lgs. citato.In tal senso, va ricordato che, in materia di misure di prevenzione, il ricorso in sede di legittimità è ammesso solo per violazione di legge, con ciò dovendosi intendere la mancanza assoluta di motivazione e la mera presenza di una motivazione apparente, in quanto situazioni correlate all'inosservanza di precise norme processuali (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua). Fermo quanto precede, va evidenziato come, nel caso di specie, la Corte d'appello abbia correttamente espresso l'iter logico-argomentativo su cui riposa la decisione, basato su elementi di fatto sintomatici, nell'ottica prognostica che è propria del giudizio di prevenzione, della pericolosità sociale del proposto, come tale sicuramente immune da censure di diritto, le sole rilevanti nella presente sede, per come sopra ricordato. Da qui l'inammissibilità del ricorso del Privitera, non potendo ritenersi l'assenza fisica della motivazione o la presenza di una motivazione esclusivamente apparente. 6. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 18/01/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]. Lucia •ImReriali