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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 21958/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 02/05/2024, di condanna alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006.

Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o l'erro'nea applicazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 attesa l'insussistenza dell'ipotesi di reato contestata per l'occasionalità della condotta, mancando peraltro la prova che i rifiuti trasportati dal ricorrente fossero "propri".

Il ricorso è inammissibile.

Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità.

La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile.

Ed invero, quanto alla penale responsabilità in ordine al reato contestato, la Corte ha correttamente sostenuto che è sufficiente un unico trasporto effettuato senza autorizzazione di rifiuti non pericolosi per integrare il reato de quo e che, dall'istruttoria dibattimentale, è pacificamente emerso che il Lareglia, in data 06/12/2019 aveva trasportato, in assenza di autorizzazione, un carico di rifiuti non pericolosi Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente agro [OSCURATO:PERSONA] DPO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 del TRIBUNALE di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Potenza del 02/05/2024, di condanna alla pena di euro 2.600,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a) e b) d.lgs. 152/2006. Con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o l'erro'nea applicazione dell'art. 256, comma 1, d.lgs. 152 del 2006 attesa l'insussistenza dell'ipotesi di reato contestata per l'occasionalità della condotta, mancando peraltro la prova che i rifiuti trasportati dal ricorrente fossero "propri". Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, riproponendo le medesime censure avanzate alla Corte territoriale, sostanzialmente in punto di fatto, tende ad ottenere in questa sede una diversa lettura delle stesse emergenze istruttorie già esaminate dai Giudici di merito, sollecitandone una valutazione in fatto diversa e più favorevole, non consentita alla Corte di legittimità. La doglianza, inoltre, trascura che la Corte di appello ha redatto una motivazione del tutto congrua, fondata su oggettive risultanze dibattimentali e non manifestamente illogica; come tale, quindi, non censurabile. Ed invero, quanto alla penale responsabilità in ordine al reato contestato, la Corte ha correttamente sostenuto che è sufficiente un unico trasporto effettuato senza autorizzazione di rifiuti non pericolosi per integrare il reato de quo e che, dall'istruttoria dibattimentale, è pacificamente emerso che il Lareglia, in data 06/12/2019 aveva trasportato, in assenza di autorizzazione, un carico di rifiuti non pericolosi Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7 -13 giugno 2000, n. 186) - segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deliberato in Roma, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente agro [OSCURATO:PERSONA] DPO
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