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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 11 ottobre 2022

Cassazione n. 30704/2022

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CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15865 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15865 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappre- sentantepro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 192/2021,pubblicata in data 12 febbraio 2021 ; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ad una car- tella di pagamento ad essa notificata dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui è oggi subentrata per Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 legge l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla quale risulta notificato il ricorso) per un credito iscritto a ruolo dal Ministero dello SviluppoEconomico, derivante dalla revoca di un contri- buto statale.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Avezzano.

La Corte di Appello di L’Aquila ha conferm ato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo.

Resiste con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- co.

Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata.

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il r ela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta.

L’amministrazione controricorrente ha depositato memori a ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Si premette che la notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente della riscossione che ha notificato la cartella di paga- mento opposta, non risulta effettuata regolarmente, in quanto è stata indirizzata al procuratore costituito in primo grado per la società, sebbene quest’ultima fosse rimasta contumace in secondo grado.

Poiché, peraltro, nella posizione di agente della riscossione è subentrata, ex lege (ai sensi dell’art. 1 del decreto - legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225), l’Agenzia delle Entrate– Riscossio- ne, quest’ultima risulta l’effettivo soggetto legittimato passivo con riguardo alla presente opposizione.

Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in realtà, non risulta formalmente evocata in giudizio nel ricorso, sebbene quest’ultimo le sia stato notificato a mezzo P.E.C..

In ogni caso, essendo il ricorso “prima facie” infondato, la Corte non ritiene necessario disporre alcuna regolarizzazione del contraddittorio, sulla base del consolidato indirizzo per cui «il rispetto del diritto fondamentalead una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di osta- colo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rien- trano certamente quelli che si traducono in un inutile dispen- dio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in partico- lare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presup- posti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissa- zione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del con- traddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei ter- mini per la definizione del giudizio di cassazione senza com- portare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti»(Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 -01; conf.: Cass., Sez.

U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 21141 del 13/10/2011 , Rv. 620237 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106del 17/06/2013 , Rv. 626969 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287del 10/05/2018 , Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 , Rv. 648755 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8980 del 15/ 05/2020 , Rv. 657883 - 01 ) .

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione di legge; violazione art. 29 del DL 22.06.2012 n. 83 , GU 11.08.2012, convertito in legge pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]- ciale n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con modifiche integrate all’art. 29», nonché «violazionedella legge n. 241/40 , omessa, inesi- stente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazioneart. 360 n. 5 e 6 c.p.c.».

Tutte le censure formulate con il ricorso (articolato in vari pro- fili, peraltro neanche distinti con sufficiente chiarezza nell’esposizione) sono inammissibili e/o manifestamente in- fondate. 2.1La società ricorrente sostiene, in primo luogo, che sareb- be stata violata la disposizione dell’art. 29 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134) in base alla quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ritenersi impedita la possibilità di revoca del contributo statale riconosciuto in suo favore.

La corte di appello ha, peraltro, espressamente escluso l’applicabilità – nel caso di specie – della disposizione in que- stione, in quanto la stessa norma richiamata dalla ricorrente (al comma 7) fa salvi i provvedimenti di revoca adottati ante- riormente alla sua entrata in vigore, come pacificamente av- venuto nella specie (provvedimento di revoca adottato nel 2006; nuova disposizione entrata in vigore nel 2012).

Non può attribuirsi alcun rilievo, sotto tale profilo – diversa- mente da quanto prospettato nel ricorso –alla circostanza che il provvedimento di revoca fosse stato precedentemente im- pugnato dalla società beneficiaria: la previsione di salvezza contenuta nella disposizione normativa in esame riguarda, in- fatti, tutti i provvedimenti di revoca comunque adottati ante- riormente alla sua entrata in vigore, indipendentemente dalla Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 loro eventuale avvenuta contestazione, anche in sede giudi- ziaria.

La censura di violazione dell’art. 29 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, risulta, quindi, manifestamente infondata. 2.2Sono poi inammissibili le ulteriori censure.

In primo luogo, non viene adeguatamente chiarito nel ricorso, con puntuale richiamo agli atti e ai documenti di causa, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il fondamento del- la pretesa violazione della legge n. 241 del 1990.

Altrettanto è a dirsi per le ulteriori censure di «omessa, inesi- stente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione art. 360 n. 5 e 6 c.p.c.»: si tratta di censure che non trovano riscontro nei parametri normativi previsti dall’art.360 c.p.c., il quale non contiene affetto un “n. 6” e non pre- vede più (nella formulazione attuale, applicabile alla fattispe- cie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impu- gnata) la censura di vizio di motivazione.

In ogni caso, anche a volere intendere tali censure come de- nunzia di violazione della normativa processuale, per assoluta inesistenza o mera apparenza di motivazione, le stesse risul- terebbero, comunque, per un verso inammissibili e per altro versomanifestamente infondate.

La società ricorrente ribadisce la sua tesi –già posta a fonda- mento dell’opposizione – secondo la quale la revoca del con- tributo sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta ad oltre dieci anni dalla concessione dello stesso e, comunque, sareb- be stata adottata in mancanza dei necessaripresupposti.

In relazione a tali motivi di opposizione, peraltro, la decisione impugnata contiene una motivazione adeguata, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede.

Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 La corte di appello ha, in primo luogo, accertato in fatto che si erano verificati i presupposti per la revoca del contributo, in quanto il beneficiario non aveva osservato l’obbligo di non di- stogliere dall’uso previsto i relativi macchinari (per cinque an- ni) e l’immobile (per dieci anni), obbligo la cui violazione è sanzionata per legge con la revoca del contributo stesso.

Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto – come già chiarito –da adeguata motivazione, non meramente apparen- te, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, quindi certamente non sindacabile in sede di legittimità.

I giudici del merito hanno inoltre osservato, in diritto, che non è previsto normativamente alcun termine decadenziale per l’adozione del provvedimento di revoca del contributo, in pre- senza delle indicate violazioni del beneficiario, e che la relativa azione di ripetizione è soggetta esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione, decorrente dalla data della revoca, termine nella specie certamente non maturato.

Nel ricorso, le indicate rationes decidendi a fondamento della decisione impugnata non sono oggetto di specifiche e puntuali censure, limitandosi la società ricorrente a ribadire, generica- mente, quanto già sostenuto in sede di merito, e cioè che l’amministrazione sarebbe decaduta dal diritto di revocare il contributo, per essere la revoca intervenuta tardivamente (a oltre dieci anni dalla concessione del contributo) e in mancan- za dei relativi presupposti, senza chiarire per quale motivo le opposte considerazioni contenute nella sentenza della corte di appello sarebbero errate.

In ogni caso (lo si osserva per completezza di esposizione), le suddette considerazioni risultano condivisibili e del tutto con- formi a diritto.

Anche per questi ulteriori aspetti il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. 3.Il ricorso è rigettato.

Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di legittimi- tà, dal momento che la costituzione dell’amministrazione con- troricorrente non risulta regolare, essendo stato notificato tar- divamente il controricorso, in violazione del termine di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 1° giugno 2021; controricorso notificato martedì 13 luglio 2021, quindi oltre il suddetto termine, scaduto lunedì 12 luglio 2021).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso .

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE -3 composta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE (ART. 615C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere Ad. [OSCURATO:DATA_NASCITA] C.C. dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 15865 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 15865 del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 69R05 A515I) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Ministro, legale rappre- sentantepro tempore rappresentato e difeso dall’ A vvocat ura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila n. 192/2021,pubblicata in data 12 febbraio 2021 ; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 11 ottobre 2022dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ad una car- tella di pagamento ad essa notificata dal locale agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.r.l., cui è oggi subentrata per Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 legge l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, alla quale risulta notificato il ricorso) per un credito iscritto a ruolo dal Ministero dello SviluppoEconomico, derivante dalla revoca di un contri- buto statale. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Avezzano. La Corte di Appello di L’Aquila ha conferm ato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di un unicomotivo. Resiste con controricorso il Ministero dello [OSCURATO:PERSONA]- co. Non hasvolto attività difensiva in questa sede l’altra intimata. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il r ela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile/manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazionedella pro- posta. L’amministrazione controricorrente ha depositato memori a ai sensi dell’art. 380bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Si premette che la notificazione ad [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., agente della riscossione che ha notificato la cartella di paga- mento opposta, non risulta effettuata regolarmente, in quanto è stata indirizzata al procuratore costituito in primo grado per la società, sebbene quest’ultima fosse rimasta contumace in secondo grado. Poiché, peraltro, nella posizione di agente della riscossione è subentrata, ex lege (ai sensi dell’art. 1 del decreto - legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225), l’Agenzia delle Entrate– Riscossio- ne, quest’ultima risulta l’effettivo soggetto legittimato passivo con riguardo alla presente opposizione. Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 L’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in realtà, non risulta formalmente evocata in giudizio nel ricorso, sebbene quest’ultimo le sia stato notificato a mezzo P.E.C.. In ogni caso, essendo il ricorso “prima facie” infondato, la Corte non ritiene necessario disporre alcuna regolarizzazione del contraddittorio, sulla base del consolidato indirizzo per cui «il rispetto del diritto fondamentalead una ragionevole durata del processo impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c.) di evitare e impedire comportamenti che siano di osta- colo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rien- trano certamente quelli che si traducono in un inutile dispen- dio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in partico- lare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti; ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione “prima facie” infondato, appare superflua, pur potendo sussistere i presup- posti (come nella specie, per inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di alcuni litisconsorti necessari), la fissa- zione del termine ex art. 331 c.p.c. per l’integrazione del con- traddittorio, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei ter- mini per la definizione del giudizio di cassazione senza com- portare alcun beneficio per la garanzia dell’effettività dei diritti processuali delle parti»(Cass., Sez. 2 , Sentenza n. 2723 del 08/02/2010, Rv. 611735 -01; conf.: Cass., Sez. U , Ordinanza n. 6826 del 22/03/2010 , Rv. 612077 - 01 ; Sez. 6 - 3 , Ordi- nanza n. 21141 del 13/10/2011 , Rv. 620237 – 01 ; Sez. 3 , Sentenza n. 690 del 18/01/2012 , Rv. 620539 – 01; Sez. 3 , Sentenza n. 15106del 17/06/2013 , Rv. 626969 – 01; Sez. 2 , Sentenza n. 11287del 10/05/2018 , Rv. 648501 – 01; Sez. 2 , Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 Ordinanza n. 12515 del 21/05/2018 , Rv. 648755 – 01; Sez. 6- 3 , Ordinanza n. 8980 del 15/ 05/2020 , Rv. 657883 - 01 ) . 2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia « V iolazione di legge; violazione art. 29 del DL 22.06.2012 n. 83 , GU 11.08.2012, convertito in legge pubblicato nella [OSCURATO:PERSONA]- ciale n. 187 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] con modifiche integrate all’art. 29», nonché «violazionedella legge n. 241/40 , omessa, inesi- stente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazioneart. 360 n. 5 e 6 c.p.c.». Tutte le censure formulate con il ricorso (articolato in vari pro- fili, peraltro neanche distinti con sufficiente chiarezza nell’esposizione) sono inammissibili e/o manifestamente in- fondate. 2.1La società ricorrente sostiene, in primo luogo, che sareb- be stata violata la disposizione dell’art. 29 del decreto-legge n. 83 del 2012 (convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134) in base alla quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ritenersi impedita la possibilità di revoca del contributo statale riconosciuto in suo favore. La corte di appello ha, peraltro, espressamente escluso l’applicabilità – nel caso di specie – della disposizione in que- stione, in quanto la stessa norma richiamata dalla ricorrente (al comma 7) fa salvi i provvedimenti di revoca adottati ante- riormente alla sua entrata in vigore, come pacificamente av- venuto nella specie (provvedimento di revoca adottato nel 2006; nuova disposizione entrata in vigore nel 2012). Non può attribuirsi alcun rilievo, sotto tale profilo – diversa- mente da quanto prospettato nel ricorso –alla circostanza che il provvedimento di revoca fosse stato precedentemente im- pugnato dalla società beneficiaria: la previsione di salvezza contenuta nella disposizione normativa in esame riguarda, in- fatti, tutti i provvedimenti di revoca comunque adottati ante- riormente alla sua entrata in vigore, indipendentemente dalla Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 loro eventuale avvenuta contestazione, anche in sede giudi- ziaria. La censura di violazione dell’art. 29 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012 n. 134, risulta, quindi, manifestamente infondata. 2.2Sono poi inammissibili le ulteriori censure. In primo luogo, non viene adeguatamente chiarito nel ricorso, con puntuale richiamo agli atti e ai documenti di causa, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., il fondamento del- la pretesa violazione della legge n. 241 del 1990. Altrettanto è a dirsi per le ulteriori censure di «omessa, inesi- stente motivazione su un punto decisivo della controversia; violazione art. 360 n. 5 e 6 c.p.c.»: si tratta di censure che non trovano riscontro nei parametri normativi previsti dall’art.360 c.p.c., il quale non contiene affetto un “n. 6” e non pre- vede più (nella formulazione attuale, applicabile alla fattispe- cie in ragione della data di pubblicazione della sentenza impu- gnata) la censura di vizio di motivazione. In ogni caso, anche a volere intendere tali censure come de- nunzia di violazione della normativa processuale, per assoluta inesistenza o mera apparenza di motivazione, le stesse risul- terebbero, comunque, per un verso inammissibili e per altro versomanifestamente infondate. La società ricorrente ribadisce la sua tesi –già posta a fonda- mento dell’opposizione – secondo la quale la revoca del con- tributo sarebbe stata tardiva, in quanto intervenuta ad oltre dieci anni dalla concessione dello stesso e, comunque, sareb- be stata adottata in mancanza dei necessaripresupposti. In relazione a tali motivi di opposizione, peraltro, la decisione impugnata contiene una motivazione adeguata, non mera- mente apparente, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 La corte di appello ha, in primo luogo, accertato in fatto che si erano verificati i presupposti per la revoca del contributo, in quanto il beneficiario non aveva osservato l’obbligo di non di- stogliere dall’uso previsto i relativi macchinari (per cinque an- ni) e l’immobile (per dieci anni), obbligo la cui violazione è sanzionata per legge con la revoca del contributo stesso. Si tratta di un accertamento di fatto sostenuto – come già chiarito –da adeguata motivazione, non meramente apparen- te, né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, quindi certamente non sindacabile in sede di legittimità. I giudici del merito hanno inoltre osservato, in diritto, che non è previsto normativamente alcun termine decadenziale per l’adozione del provvedimento di revoca del contributo, in pre- senza delle indicate violazioni del beneficiario, e che la relativa azione di ripetizione è soggetta esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione, decorrente dalla data della revoca, termine nella specie certamente non maturato. Nel ricorso, le indicate rationes decidendi a fondamento della decisione impugnata non sono oggetto di specifiche e puntuali censure, limitandosi la società ricorrente a ribadire, generica- mente, quanto già sostenuto in sede di merito, e cioè che l’amministrazione sarebbe decaduta dal diritto di revocare il contributo, per essere la revoca intervenuta tardivamente (a oltre dieci anni dalla concessione del contributo) e in mancan- za dei relativi presupposti, senza chiarire per quale motivo le opposte considerazioni contenute nella sentenza della corte di appello sarebbero errate. In ogni caso (lo si osserva per completezza di esposizione), le suddette considerazioni risultano condivisibili e del tutto con- formi a diritto. Anche per questi ulteriori aspetti il ricorso non può, quindi, trovare accoglimento. 3.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 15865/2021 –Sez. 6-3 – Ad. 11 ottobre 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio di legittimi- tà, dal momento che la costituzione dell’amministrazione con- troricorrente non risulta regolare, essendo stato notificato tar- divamente il controricorso, in violazione del termine di cui all’art. 370 c.p.c. (ricorso notificato in data 1° giugno 2021; controricorso notificato martedì 13 luglio 2021, quindi oltre il suddetto termine, scaduto lunedì 12 luglio 2021). Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso . Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della societàricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Sentenza Cassazione n. 30704/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris