CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 aprile 2024
Cassazione n. 42159/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] i i I ALFONSO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare o di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 giugno 2022, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di i ud i ce dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza presentata da [OSCURATO:PERSONA] di ,aPPlicazione della disciplina della continuazione tra le seguenti sentenze di Condanna emesse nei suoi confronti: 1) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari del 4 aprile 2007, per i reati di associazione per delinquere e di rapina aggravata dall'uso dell'arma, risalenti agli anni 2004-2005; 2) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2016, poi parzialmente riformata dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro il 18 dicembre 2017, irrevocabile il 17 aprile 2019, per i reati di associazione mafiosa, di estorsione aggravata consumata e tentata, di concorso in omicidio aggravato, di occultamento di cadavere, di costituzione, direzione e finanziamento di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti (condotte realizzate dal luglio 2012 sino al marzo 2015); 3) sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2020, irrevocabile il 4 dicembre 2020, per due ulteriori episodi di tentata estorsione, commessi tra ottobre 2013 e luglio 2014. Avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione, il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, aveva proposto ricorso per cassazione. Con unico motivo, aveva dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione. La Prima sezione penale di questa Corte aveva annullato l'ordinanza del Tribunale. In particolare, aveva evidenziato che il giudice dell'esecuzione, nel vagliare l'istanza, aveva «rilevato che, quantunque le diverse fattispecie estorsive, accertate nell'ambito dei diversi procedimenti, potessero ritenersi espressione del medesimo disegno criminoso in quanto commesse nell'attuazione del programma dell'associazione mafiosa Rango-Zingari, nella quale il [OSCURATO:PERSONA], al tempo, militava, l'invocata rideterminazione della pena era preclusa dal fatto che il giudice della cognizione, all'atto di determinare la pena per tutti i reati accertati con la sentenza del 6 aprile 2016, omise, erroneamente, di applicare gli aumenti per la continuazione rispetto alla pena base, fissata per il più grave delitto di omicidio, sicché sarebbe stato, di fatto, impossibile individuare il parametro a partire dal quale stimare gli aumenti per le tentate estorsioni oggetto di autonoma e successiva condanna, reati-satellite del disegno criminoso sorto all'atto dell'adesione al sodalizio di 'ndrangheta». La Prima sezione aveva ritenuto il ragionamento «viziato, perché non teneva conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] dell'udienza preliminare, con la sentenza del 6 aprile 2016, sancì l'esistenza di una programmazione criminosa unitaria che avvinceva tutti i reati ivi contestati, a partire dall'omicidio volontario, che ritenne essere legato dal vincolo della continuazione anche con le estorsioni ivi oggetto di addebito, oltre che con il delitto di associazione mafiosa». Risultava, dunque, «evidente che, una volta riconosciuto che le estorsioni accertate con la sentenza del 20 luglio 2020 erano espressione del medesimo disegno criminoso dal quale erano scaturiti alcuni dei reati accertati con la sentenza del 6 aprile 2016», dovesse pervenirsi, per necessità logica, «ad individuare un unico disegno criminoso, che avvincesse tutti i reati accertati con le due sentenze, nell'ambito del quale il reato più grave era quello di omicidio, con conseguente necessità di rideterminare la pena per tutti i reati-satellite, ivi compresi quelli accertati con la sentenza del 20 luglio 2020». Aveva, pertanto, annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, per un nuovo giudizio, «esente dal vizio riscontrato». 2. Con ordinanza del 4 aprile 2024, il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha preliminarmente dato atto che, «nelle more del deposito della motivazione del provvedimento della Suprema Corte, [OSCURATO:PERSONA] avanzava nuova richiesta di applicazione dell'istituto della continuazione, avente di fatto oggetto parzialmente sovrapponibile a quello» della precedente istanza, che aveva portato all'ordinanza oggetto di annullamento. In particolare, con la nuova istanza il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2016 (poi parzialmente riformata dalla sentenza emessa dalla Corte di assise di appello di Catanzaro 1118 dicembre 2017, irrevocabile il 17 aprile 2019) e quelli giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2020, irrevocabile il 4 dicembre 2020; ossia tra i reati oggetto di due delle tre sentenza indicate nella prima istanza (sopra indicate con i numeri 2 e 3). [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza dell'8 febbraio 2023 (non sottoposta a impugnazione), accoglieva la seconda istanza, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze sopra indicate. Tanto premesso, il Tribunale di Catanzaro, in sede di rinvio, ha, in primo luogo, dichiarato il non luogo a provvedere, limitatamente al riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto delle sentenze del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 6 aprile 2016 e quelli giudicati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro del 20 luglio 2020 (ossia tra i reati oggetto delle sentenze sopra indicate con i numeri 2 e 3). Ha, poi, rigettato nel resto l'istanza, non ritenendo dimostrata la sussistenza del medesimo disegno criminoso tra i reati oggetto delle due sentenze del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro e quelli oggetto della sentenza della Corte di appello di Bari del 4 aprile 2007 (sopra indicata con il numero 1).3. Avverso la "nuova" ordinanza del Tribunale di Catanzaro, il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione. 3.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 81 cod. pen. Sostiene che il giudice del rinvio avrebbe omesso di valutare la documentazione prodotta dalla difesa, «che, se valutata attentamente, avrebbe condotto ad un diverso giudizio». In particolare, il giudice dell'esecuzione avrebbe omesso di considerare: la sentenza non irrevocabile del 16 novembre 2020, emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con la quale era stato anche riconosciuto il beneficio della continuazione tra un tentato omicidio commesso nel 2005 e reati estorsivi commessi nel 2012 (dalla sentenza emergerebbe che i reati sarebbero stati commessi in un periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva già parte della cosca); il verbale di interrogatorio reso dal [OSCURATO:PERSONA] il 19 dicembre 2014, nel corso del quale il propalante aveva riferito di essere entrato a far parte del clan nel 2002; la sentenza non irrevocabile emessa dal [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, dalla quale si desumerebbe che il [OSCURATO:PERSONA] già all'epoca in cui commetteva le rapine faceva parte del clan; le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], dalle quali sarebbe desumibile che le rapine che erano state da lui commesse «unitamente al [OSCURATO:PERSONA]», «potevano ritenersi attività criminale che veniva svolta per conto del clan»; la sentenza pronunciata dalla Prima sezione della Corte di cassazione, con la quale era stata annullata con rinvio l'ordinanza con la quale erano state decise questioni analoghe, riguardanti [OSCURATO:PERSONA], altro appartenente alla medesima cosca. 4. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere rigettato. 1.1. L'unico motivo di ricorso è infondato. Preliminarmente, deve essere rilevato che, come chiarito nell'ordinanza impugnata, a seguito di separata istanza, il giudice dell'esecuzione ha accolto la richiesta di continuazione relativa ai reati oggetto di due delle tre sentenze indicate nella prima istanza (sopra indicate con i numeri 2 e 3). L'oggetto del provvedimento del giudice dell'esecuzione, non impugnato, parzialmente corrispondeva a quello del giudizio di rinvio, conseguente alla sentenza di annullamento della Prima sezione penale. Il Tribunale di Catanzaro, pertanto, correttamente ha ritenuto di non dover provvedere sull'istanza, nella parte relativa alla richiesta di continuazione tra i reati oggetto delle due sentenze in questione. Il ricorrente, d'altronde, concentra le sue censure sul mancato riconoscimento della continuazione tra i reati oggetto di tali sentenze e quelli della sentenza della Corte di appello di Bari del 4 aprile 2007. Tanto premesso, va rilevato che l'ordinanza impugnata è adeguatamente motivata. Il Tribunale, infatti, ha posto in rilievo: il rilevante tempo trascorso tra i delitti accertati con la sentenza del [OSCURATO:PERSONA] per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari (commessi fino al marzo 2005) e quelli già unificati ai sensi dell'art. 81 c.p. (commessi a partire dal 2012); l'eterogeneità dei reati (associazione per delinquere finalizzata a commettere rapine e rapine commesse entro l'anno 2005, da un lato, e, dall'altro, associazione di tipo mafioso, omicidio, estorsioni consumate e tentate, commesse a partire a partire dal 2012); la commissione dei delitti già posti in continuazione, in epoca successiva all'espiazione della pena relativa agli altri reati. Tali elementi appaiono particolarmente preganti alla luce del particolare rigore richiesto, per la configurazione del vincolo della continuazione tra reati associativi e delitti-fine, dalla giurisprudenza di legittimità, che subordina il riconoscimento del vincolo alla condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati nel momento in cui il partecipe si era determinato a fare ingresso nel sodalizio (cfr. Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984). Si tratta di una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto. Il ricorrente lamenta l'omessa valutazione della documentazione prodotta dalla difesa e, in particolare, di alcune parti di provvedimenti non irrevocabili, di alcuni atti dai quali risultano le dichiarazioni [OSCURATO:PERSONA] e di una pronuncia di legittimità emessa nei confronti di quest'ultimo. Al riguardo, in primo luogo, va ribadito che «nella motivazione della sentenza il giudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo, sicché debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata» (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv.• 281935; cfr. anche Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv. 277593). In ogni caso, va rilevato che gli elementi che il ricorrente deduce con riferimento al [OSCURATO:PERSONA] appaiono difficilmente estensibili al [OSCURATO:PERSONA]. All'odierno ricorrente, ad esempio, non può riferirsi il vincolo logico costituito dal pregresso riconoscimento della continuazione tra fatti commessi nel medesimo arco temporale in cui sono stati consumati i reati oggetto della "nuova" istanza; vincolo che assume particolare rilievo nell'invocata decisione di legittimità, argomentata in base al principio per il quale, «in tema di reato continuato, il giudice dell'esecuzione non può prescindere dal riconoscimento della continuazione operato dal giudice della cognizione con riguardo ad altri episodi analoghi, giudicati separatamente e con un'unica sentenza, e può escludere l'esistenza del vincolo in questione solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative circostanze che ragionevolmente facciano ritenere gli ulteriori fatti, oggetto della richiesta presentata ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., non riconducibili al disegno criminoso delineato in sede di cognizione» (Sez. 1, n. 37041 del 2019, Palumbo, Rv. 276944). Con riferimento alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] e ai "frammenti" di provvedimenti invocati dal ricorrente, a prescindere dalla fondatezza delle deduzioni che il ricorrente trae da essi, va ribadito che non è sufficiente, al fine del riconoscimento della continuazione, affermare che i reati erano stati commessi in un periodo in cui il [OSCURATO:PERSONA] faceva già parte dell'associazione mafiosa, atteso che «è ipotizzabile la continuazione tra il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si determina a fare ingresso nel sodalizio» (Sez. 1, n. 23818 del 22/06/2020, Toscano, Rv. 279430; Sez. 1, n. 1534 del 09/11/2017, Giglia, Rv. 271984). Ebbene, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione, sulla base degli elementi sopra esposti, ha ritenuto che non sussistesse la suddetta condizione. 2. Al rigetto del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. Proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese pr