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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 26203/2022

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a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 1/2/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca delle misure di prevenzione personale e patrimoniale applicate a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 1998.

2. Avverso il decreto ricorre il prevenuto articolando tre motivi.

Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta superfluità di procedere all'audizione dei due collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni costituiscono i nova probatori posti a fondamento dell'istanza di revoca.

Audizione che il ricorrente ritiene invece necessaria perché gli stessi, dopo aver escluso l'intraneità del Simeoli al clan Nuvoletta in procedimenti in cui il prevenuto non era peraltro imputato, depongano sulla eventuale appartenenza del prevenuto al medesimo ambiente camorristico e sul suo coinvolgimento nella vicenda relativa alle presunte pressioni esercitate sull'imprenditore Musella perché si ritirasse da un affare immobiliare, rinunziando altresì a parte della caparra già versata.

E ciò in ragione del fatto che, successivamente alla definitività del provvedimento applicativo delle misure, il Semioli è stato definitivamente assolto nel procedimento penale avviato nei suoi confronti proprio in relazione a tale vicenda e nel quale era stato imputato per i reati di cui agli artt. 416-bis e 610 c.p.

Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta irrilevanza dell'oggetto delle dichiarazioni rese dai collaboratori Perrone e Verde in riferimento al presupposto dell'applicazione al Simeoli delle misure di prevenzione.

In tal senso di eccepisce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non decisiva l'esclusione dell'intraneità del prevenuto al clan Nuvoletta affermata dai menzionati collaboratori, in quanto il provvedimento genetico avrebbe ritenuto il Simeoli portatore di pericolosità qualificata non già perchè partecipe del sodalizio, bensì soltanto nella sua qualità di "appartenente" all'ambito camorristico.

In realtà il suddetto provvedimento, nel fondare il giudizio di pericolosità sulla già citata vicenda che ha riguardato il Musella, avrebbe fatto riferimento proprio alle imputazioni elevate in relazione alla medesima vicenda nel procedimento penale allora pendente nei confronti del Simeoli e nel quale, come già ricordato, egli è stato poi definitivamente assolto anche per il reato di partecipazione ad associazione di tipo camorristico.

I medesimi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in merito all'eccepita origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento di confisca, avvenuta peraltro in epoca anteriore a quella in cui si sarebbe manifestata la pericolosità del Simeoli. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.2.

Anzitutto va osservato che correttamente la procedura di revoca è stata instaurata ai sensi dell'art. 7

I. n. 1423 del 1956, non potendo trovare applicazione ratione temporis le disposizioni del d.

Igs. n. 159 del 2011, posto che il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione al Simeoli risale al 1998 e la relativa richiesta addirittura al 1994 (ex multis, Sez. 1, 2945 del 17/10/2013, dep.2014, Pipitone, Rv. 258599).

In secondo luogo, va precisato che, anche secondo la normativa ritenuta applicabile, l'unico vizio deducibile in questa sede è quello di violazione di legge.

Se, infatti, l'art. 7 citato nulla espressamente dispone in proposito, deve comunque farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 della stessa

I. n. 1423 del 1956, che disciplina il regime delle impugnazioni del provvedimento applicativo ed alla quale, per quanto non direttamente stabilito, deve ritenersi implicitamente rinvii la disposizione che norma la revoca e la modifica del medesimo provvedimento.

3. Alla luce dei principi ricordati risultano, dunque, indeducibili i vizi di motivazione denunziati con i primi due motivi di ricorso.

Va poi ricordato che la revoca della misura di prevenzione della confisca consente di rimuovere ex tunc l'ablazione già determinatasi allorché il provvedimento che l'ha disposta sia affetto da invalidità genetica rendendo, in tal modo, effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez.

U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955).

Il presupposto applicativo è, dunque, la "prova nuova", ossia un fattore che, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, deve determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione.

Per non trasformare il rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva, non è, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole, ma occorre una prova, ancorchè preesistente, che sia stata scoperta successivamente all'intervenuta definitività del provvedimento applicativo della misura oppure sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa.

Sono, quindi esclusi gli elementi «deducibili, ma non dedotti, nell'ambito del suddetto procedimento (ex multis Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 e, con riferimento all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez.

U, 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], per come rilevabile dalla relativa informazione provvisoria).

Di tali principi la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione - dovendosi dunque ritenere manifestamente insussistente la violazione di legge parimente denunziata con il ricorso - rilevando, con motivazione tutt'altro che apparente o manifestamente illogica, come l'istante, lungi dall'indicare realmente prove nuove sopravvenute, abbia, in primo luogo erroneamente prospettato la decisiva incidenza sul giudizio di pericolosità effettuato nel procedimento di applicazione delle misure delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Perrone e Verde, che, invece, avevano una valenza neutra ed erano, comunque, del tutto inconferenti rispetto agli elementi cognitivi posti a fondamento della pericolosità prevenzionale dei Sirneoli, individuata non nella sua partecipazione penalmente rilevante al clan camorristico Nuvoletta, ma nella sua "appartenenza" a detto sodalizio, nozione che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 111 del 30/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271512) è ben più ampia della prima, comprendendo anche una singola «azione, anche isolata» purché «funzionale agli scopi associativi».

Il provvedimento divenuto inoppugnabile, infatti, aveva ricavato detta particolare forma di pericolosità da specifici elementi fattuali, la cui valutazione, non può essere rivista o corretta in sede di revoca, anche se, in ipotesi, così come prospettato dal ricorrente, viziata da errori, di fatto o di diritto, che devono essere rilevati con l'appello o con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione, seppur nel limitato spettro censorio della sola violazione di legge, peraltro ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale. (sentenza n. 106 del 2015).

Né può assumere rilevanza ai fini della revoca la sentenza assolutoria per il reato di violenza privata aggravato dalla finalità mafiosa.

Detta pronuncia, infatti, pur essendo intervenuta dopo l'irrevocabilità del provvedimento genetico delle misure, non ha escluso, come apprezzato dalla Corte territoriale, il fatto storico ritenuto sintomatico della individuata forma di pericolosità accertata in capo al Simeoli, né peraltro il ricorrente ha saputo evidenziare il contrario.

Deve pertanto ritenersi che i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione del principio di autonoma valutazione dei fatti oggetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione che però non ne abbia negato la sussistenza ovvero l'attribuibilità al prevenuto (ex multis Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese e altro, Rv. 256819; Sez.

U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli ed altri, Rv. 205261).

4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

Premesso che tutte le questioni ad oggetto la giustificazione degli acquisti dei beni confiscati proposte con il ricorso in appello già avevano costituito specifico oggetto di diretta valutazione nell'originario procedimento d'impugnazione, in proposito la richiesta di revoca si fondava sulla sopravvenuta elaborazione dei limiti della confisca di prevenzione dovuta a Sez.

U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605.

Profilo che ha trovato ampia trattazione nel provvedimento impugnato, che, con motivazione corretta in diritto, ha escluso che la menzionata pronunzia possa integrare il novum richiesto per la revoca ex tunc della misura.

Inconferenti sono dunque le censure proposte dal ricorrente con il motivo in esame, giacchè non tengono conto del contenuto della decisione e tantomeno la confutano, né spiegano perché assumerebbe rilevanza in tal senso l'eventuale errore commesso dai giudici dell'appello nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano fratelli.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto del 1/2/2022 della Corte d'appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha richiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il decreto impugnato la Corte d'appello di Napoli ha confermato il rigetto dell'istanza di revoca delle misure di prevenzione personale e patrimoniale applicate a [OSCURATO:PERSONA] con provvedimento del Tribunale di Napoli del 12 gennaio 1998. 2. Avverso il decreto ricorre il prevenuto articolando tre motivi. Con il primo deduce violazione di legge e vizi di motivazione in merito alla ritenuta superfluità di procedere all'audizione dei due collaboratori di giustizia le cui dichiarazioni costituiscono i nova probatori posti a fondamento dell'istanza di revoca. Audizione che il ricorrente ritiene invece necessaria perché gli stessi, dopo aver escluso l'intraneità del Simeoli al clan Nuvoletta in procedimenti in cui il prevenuto non era peraltro imputato, depongano sulla eventuale appartenenza del prevenuto al medesimo ambiente camorristico e sul suo coinvolgimento nella vicenda relativa alle presunte pressioni esercitate sull'imprenditore Musella perché si ritirasse da un affare immobiliare, rinunziando altresì a parte della caparra già versata. E ciò in ragione del fatto che, successivamente alla definitività del provvedimento applicativo delle misure, il Semioli è stato definitivamente assolto nel procedimento penale avviato nei suoi confronti proprio in relazione a tale vicenda e nel quale era stato imputato per i reati di cui agli artt. 416-bis e 610 c.p. Analoghi vizi vengono dedotti con il secondo motivo in merito alla ritenuta irrilevanza dell'oggetto delle dichiarazioni rese dai collaboratori Perrone e Verde in riferimento al presupposto dell'applicazione al Simeoli delle misure di prevenzione. In tal senso di eccepisce che erroneamente la Corte territoriale avrebbe ritenuto non decisiva l'esclusione dell'intraneità del prevenuto al clan Nuvoletta affermata dai menzionati collaboratori, in quanto il provvedimento genetico avrebbe ritenuto il Simeoli portatore di pericolosità qualificata non già perchè partecipe del sodalizio, bensì soltanto nella sua qualità di "appartenente" all'ambito camorristico. In realtà il suddetto provvedimento, nel fondare il giudizio di pericolosità sulla già citata vicenda che ha riguardato il Musella, avrebbe fatto riferimento proprio alle imputazioni elevate in relazione alla medesima vicenda nel procedimento penale allora pendente nei confronti del Simeoli e nel quale, come già ricordato, egli è stato poi definitivamente assolto anche per il reato di partecipazione ad associazione di tipo camorristico. I medesimi vizi vengono denunziati anche con il terzo motivo in merito all'eccepita origine lecita della provvista utilizzata per l'acquisto dei beni oggetto del provvedimento di confisca, avvenuta peraltro in epoca anteriore a quella in cui si sarebbe manifestata la pericolosità del Simeoli. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Anzitutto va osservato che correttamente la procedura di revoca è stata instaurata ai sensi dell'art. 7 I. n. 1423 del 1956, non potendo trovare applicazione ratione temporis le disposizioni del d. Igs. n. 159 del 2011, posto che il provvedimento applicativo delle misure di prevenzione al Simeoli risale al 1998 e la relativa richiesta addirittura al 1994 (ex multis, Sez. 1, 2945 del 17/10/2013, dep.2014, Pipitone, Rv. 258599). In secondo luogo, va precisato che, anche secondo la normativa ritenuta applicabile, l'unico vizio deducibile in questa sede è quello di violazione di legge. Se, infatti, l'art. 7 citato nulla espressamente dispone in proposito, deve comunque farsi riferimento a quanto stabilito dall'art. 4 della stessa I. n. 1423 del 1956, che disciplina il regime delle impugnazioni del provvedimento applicativo ed alla quale, per quanto non direttamente stabilito, deve ritenersi implicitamente rinvii la disposizione che norma la revoca e la modifica del medesimo provvedimento. 3. Alla luce dei principi ricordati risultano, dunque, indeducibili i vizi di motivazione denunziati con i primi due motivi di ricorso. Va poi ricordato che la revoca della misura di prevenzione della confisca consente di rimuovere ex tunc l'ablazione già determinatasi allorché il provvedimento che l'ha disposta sia affetto da invalidità genetica rendendo, in tal modo, effettivo il diritto, costituzionalmente garantito, alla riparazione dell'errore giudiziario (Sez. U, n. 57 del 19/12/2006, dep. 2007, Auddino, Rv. 234955). Il presupposto applicativo è, dunque, la "prova nuova", ossia un fattore che, nel quadro di un ponderato scrutinio degli elementi a suo tempo acquisiti, deve determinare una decisiva incrinatura del corredo fattuale sulla cui base era intervenuta la decisione. Per non trasformare il rimedio straordinario in una non consentita forma di impugnazione tardiva, non è, quindi, sufficiente evocare un qualsiasi elemento favorevole, ma occorre una prova, ancorchè preesistente, che sia stata scoperta successivamente all'intervenuta definitività del provvedimento applicativo della misura oppure sopravvenuta rispetto alla conclusione del procedimento di prevenzione, essendosi formata dopo di essa. Sono, quindi esclusi gli elementi «deducibili, ma non dedotti, nell'ambito del suddetto procedimento (ex multis Sez. 1, n. 21369 del 14/05/2008, Provenzano, Rv. 240094 e, con riferimento all'art. 28 d.lgs. n. 159 del 2011, Sez. U, 26/5/2022, [OSCURATO:PERSONA], per come rilevabile dalla relativa informazione provvisoria). Di tali principi la Corte di appello di Napoli ha fatto corretta applicazione - dovendosi dunque ritenere manifestamente insussistente la violazione di legge parimente denunziata con il ricorso - rilevando, con motivazione tutt'altro che apparente o manifestamente illogica, come l'istante, lungi dall'indicare realmente prove nuove sopravvenute, abbia, in primo luogo erroneamente prospettato la decisiva incidenza sul giudizio di pericolosità effettuato nel procedimento di applicazione delle misure delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, Perrone e Verde, che, invece, avevano una valenza neutra ed erano, comunque, del tutto inconferenti rispetto agli elementi cognitivi posti a fondamento della pericolosità prevenzionale dei Sirneoli, individuata non nella sua partecipazione penalmente rilevante al clan camorristico Nuvoletta, ma nella sua "appartenenza" a detto sodalizio, nozione che, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017 dep. 2018, [OSCURATO:PERSONA]. 271512) è ben più ampia della prima, comprendendo anche una singola «azione, anche isolata» purché «funzionale agli scopi associativi». Il provvedimento divenuto inoppugnabile, infatti, aveva ricavato detta particolare forma di pericolosità da specifici elementi fattuali, la cui valutazione, non può essere rivista o corretta in sede di revoca, anche se, in ipotesi, così come prospettato dal ricorrente, viziata da errori, di fatto o di diritto, che devono essere rilevati con l'appello o con il ricorso per cassazione avverso il provvedimento che ha applicato la misura di prevenzione, seppur nel limitato spettro censorio della sola violazione di legge, peraltro ritenuto costituzionalmente legittimo dalla Corte Costituzionale. (sentenza n. 106 del 2015). Né può assumere rilevanza ai fini della revoca la sentenza assolutoria per il reato di violenza privata aggravato dalla finalità mafiosa. Detta pronuncia, infatti, pur essendo intervenuta dopo l'irrevocabilità del provvedimento genetico delle misure, non ha escluso, come apprezzato dalla Corte territoriale, il fatto storico ritenuto sintomatico della individuata forma di pericolosità accertata in capo al Simeoli, né peraltro il ricorrente ha saputo evidenziare il contrario. Deve pertanto ritenersi che i giudici del merito abbiano fatto corretta applicazione del principio di autonoma valutazione dei fatti oggetto di un procedimento penale conclusosi con sentenza definitiva di assoluzione che però non ne abbia negato la sussistenza ovvero l'attribuibilità al prevenuto (ex multis Sez. 1, n. 13638 del 16/01/2019, Ahmetovic, Rv. 275244; Sez. 2, n. 26774 del 30/04/2013, Chianese e altro, Rv. 256819; Sez. U, n. 18 del 03/07/1996, Simonelli ed altri, Rv. 205261). 4. Il terzo motivo è parimenti inammissibile. Premesso che tutte le questioni ad oggetto la giustificazione degli acquisti dei beni confiscati proposte con il ricorso in appello già avevano costituito specifico oggetto di diretta valutazione nell'originario procedimento d'impugnazione, in proposito la richiesta di revoca si fondava sulla sopravvenuta elaborazione dei limiti della confisca di prevenzione dovuta a Sez. U, Sentenza n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262605. Profilo che ha trovato ampia trattazione nel provvedimento impugnato, che, con motivazione corretta in diritto, ha escluso che la menzionata pronunzia possa integrare il novum richiesto per la revoca ex tunc della misura. Inconferenti sono dunque le censure proposte dal ricorrente con il motivo in esame, giacchè non tengono conto del contenuto della decisione e tantomeno la confutano, né spiegano perché assumerebbe rilevanza in tal senso l'eventuale errore commesso dai giudici dell'appello nel ritenere che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siano fratelli. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 26203/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris