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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 febbraio 2025

Cassazione n. 11710/2025

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a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 SETTEMBRE 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma il 30/10/2020, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione e lesioni, rideterminando la pena come concordata dalle parti.

Ricorre l'imputato deducendo violazione dell'art.129 cod.proc.pen. poiché la Corte non ha valutato l'eventuale presenza di cause estintive del reato.

Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen..

Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). • Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede, considerato peraltro che il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z [OSCURATO:PERSONA] '''

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa il 13 SETTEMBRE 2024 dalla Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Roma, aderendo all'accordo intercorso tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., ha parzialmente riformato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Roma il 30/10/2020, confermando la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di estorsione e lesioni, rideterminando la pena come concordata dalle parti. Ricorre l'imputato deducendo violazione dell'art.129 cod.proc.pen. poiché la Corte non ha valutato l'eventuale presenza di cause estintive del reato. Il ricorso deve essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta avverso una sentenza pronunciata ex art. 599- bis cod. proc. pen.. Ed infatti va ricordato che nel caso di concordato in appello sono inammissibili le doglianze relative a motivi oggetto di rinunzia (Sez. 2 -, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019 Ud. (dep. 20/05/2019) Rv. 276102 - 01). • Nel caso in esame le censure in ordine al giudizio di responsabilità sono state oggetto di espressa rinunzia in appello e non possono essere proposte in questa sede, considerato peraltro che il trattamento sanzionatorio è stato oggetto di accordo tra le parti. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma 19 febbraio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] z [OSCURATO:PERSONA] '''
Sentenza Cassazione n. 11710/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris