CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17860/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 598 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, oggi cessata, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL]è.it e [OSCURATO:EMAIL] ; -ricorrente - Contro /7/,21 Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 2301/02/20, depositata in data 27 aprile 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], titolare della omonima ditta individuale, oggi cessata, propone ricorso, affidato a un motivo, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia aveva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, avverso la sentenza n. 114/01/2013 della [OSCURATO:PERSONA] di Messina di accoglimento del ricorso avverso avviso di accertamento TYX011101775/2011 con il quale l'Ufficio, ai sensi dell'art. 62-bis del d.l. n. 331/1993, convertito dalla legge n. 427/1993, aveva accertato nei confronti del contribuente, titolare di una falegnameria, sulla base degli studi di settore, maggiori ricavi, ai fini Irpef, Irap e Iva, per l'anno 2006; - l'Agenzia delle entrate si è costituita con controricorso; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con l'unico motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993, conv. dalla legge n. 427/1993 e 1, commi 14,14bis e 14ter della legge n. 296/2006 per avere la CTR ritenuto legittimo l'avviso di accertamento emesso sulla base del mero scostamento tra quanto dichiarato e quanto determinato induttivamente mediante lo studio di settore, senza che l'Ufficio suffragasse la rettifica con ulteriori elementi a dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello standard prescelto; -il motivo è infondato; - va premesso che, nella specifica materia, questa Corte ha chiarito che "L'accertamento tributario standardizzato mediante applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, questi ha l'onere di provare, senza limitazione di mezzi e contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma va integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e delle ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia risposto all'invito al contraddittorio in sede amministrativa. In tal caso, però, egli ne assume le conseguenze, in quando l'Ufficio può motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione degli "standards", dando conto dell'impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito, ed il giudice può valutare, nel quadro probatorio, la mancata risposta all'invito (da ultimo, Cass. sez. 5, Sent. n. 9484 del 12/04/2017; n. 16114 del 2021); -peraltro, essendo il ricorso incentrato anche sulla violazione del comma 3 dell'art. 62 sexies cit., va ricordato che questa Corte ha precisato che "in tema di accertamento basato sugli studi di settore, anche alla luce della giurisprudenza eurounitaria, il presupposto della "grave incongruenza" di cui all'art. 62-sexies, comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 (conv., con rnodif., dalla I. n. 427 del 1993) è necessario anche per gli avvisi di accertamento notificati dopo il 10 gennaio 2007, in quanto l'art. 10, comma 1, della I. n. 146 del 1998, pur dopo le modifiche apportate dall'art. 1, comma 23, della I. n. 296 del 2006 (in vigore dal 10 gennaio 2007), continua a fare riferimento al detto art. 62-sexies il quale, pertanto, non può ritenersi implicitamente abrogato (Cass. n. Sez. 5, Ordinanza n. 18249 del 24/06/2021). In particolare, nella detta pronuncia si è affermato che "è infine utile rammentare, a quest'ultimo riguardo, che questa Corte - che ha ritenuto scostamenti non significativi e, quindi, inidonei a integrare tale requisito di legittimità dell'avviso di accertamento basato sugli studi di settore, quelli, ad esempio, del 4,23% (Cass., 14/07/2017, n. 17486) e del 10°/o (Cass., 30/01/2019, n. 2637) - ha peraltro precisato che «la nozione di grave incongruenza non può essere posta avendo riguardo in via assoluta a precise soglie quantitative fisse sicuramente al di sotto od oltre tale accento di rilievo, invece vivendo la nozione di indici di natura relativa, da adattare a plurimi fattori propri della singola situazione economica, del periodo di riferimento ed in generale della stessa storia commerciale del contribuente destinatario dell'accertamento, oltre che del mercato e del settore di operatività» (Cass., 18/12/2014, n. 26843, 10/11/2015, n. 22946, 30/01/2019, n. 2637, n. 8854 del 2019) e che, al fine di individuare divergenze significative tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore, è possibile anche fare riferimento all'art. 2, comma 1, lett. a), del d.P.R. 16 settembre 1996, n. 570" (Cass., n. 8854 del 2019); -nella specie, la CTR, in ossequio ai suddetti principi, ha ritenuto legittimo l'accertamento dei maggiori ricavi operato dall'Agenzia sulla base dello studio di settore (recante la sigla "TDO9A") relativo all'attività svolta in concreto dal contribuente ("attesa la accertata ben più consistente produzione di lavori di falegnameria per almeno il 70%"), con un evidente grave scostamento tra gli importi dichiarati e quelli desumibili dall'applicazione dei parametri, disattendendo - con una valutazione di merito non sindacabile in sede di legittimità- le circostanze (danni subiti nel 2002 a seguito di incendio ed infermità che ne avrebbe ridotto la capacità lavorativa nelle successive annualità) addotte dal contribuente a giustificazione della limitata attività di impresa svolta nel 2006, in considerazione della risalenza temporale del patito incendio, del registrato volume di affari mantenutesi costante negli anni 2006-2008 nonché dell'incremento di spesa per lavoro dipendente aumentata a euro 62.160,00 (a fronte di una perdita dichiarata per tale annualità di euro 23.329,00) stimato indice significativo di una espansione dell'attività di impresa; -in conclusione, il ricorso va rigettato;-le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in euro 4.100,00, oltre spese prenotate a debito; Dà inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dell