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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2026

Cassazione n. 22131/2026

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unale di Sorveglianza di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost.

Proc.

Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 2025, harigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile larichiesta di applicare la detenzione domiciliare in quanto, considerato l’ulteriore pena di anni1, mesi 10 e giorni 27, oggetto di esecuzione sospesa, la pena complessiva è superiore allimite previsto per l’applicazione della misura alternativa.2.

Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 666, 663, 178, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che la pena oggetto dell’esecuzionesospesa non poteva essere considerata nella pena complessiva da espiare per cui,considerata la sola pena oggetto della richiesta, la misura della detenzione domiciliaresarebbe stata ammissibile.3.

In data 6 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost.

Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.4.

In data 16 marzo 2026 è pervenuta in cancellaria la dichiarazione con cui il difensoree l’interessato hanno rinunciato al ricorso.5.

L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa diinammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.6.

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unale di Sorveglianza di Firenze;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze, con ordinanza in data 11 novembre 2025, harigettato l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale e dichiarato inammissibile larichiesta di applicare la detenzione domiciliare in quanto, considerato l’ulteriore pena di anni1, mesi 10 e giorni 27, oggetto di esecuzione sospesa, la pena complessiva è superiore allimite previsto per l’applicazione della misura alternativa.2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo deldifensore, ha dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 666, 663, 178, comma 1,lett. c) cod. proc. pen. e 47-ter ord. pen. evidenziando che la pena oggetto dell’esecuzionesospesa non poteva essere considerata nella pena complessiva da espiare per cui,considerata la sola pena oggetto della richiesta, la misura della detenzione domiciliaresarebbe stata ammissibile.3. In data 6 febbraio 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni del Sost. Proc.Gen. [OSCURATO:PERSONA] per il rigetto del ricorso.4. In data 16 marzo 2026 è pervenuta in cancellaria la dichiarazione con cui il difensoree l’interessato hanno rinunciato al ricorso.5. L’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente presentata, determina una causa diinammissibilità dell’impugnazione ai sensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.6. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali nonché - valutato il contenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - alversamento della somma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22131/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris