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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 37112/2025

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onunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Firenze nei confronti del Tribunale di Siena con ordinanza del 22/05/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliereFrancesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze – ri tenendosi funzionalmenteincompetente a pronunciare sull’incidente di esecuzione sollevato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione di somme già sequestrate nell’ambito di unprocedimento penale a suo carico , ormai definito – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Siena, in precedenza dichiaratosi incompetente al riguardo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2.

Il Tribunale di Siena aveva rilevato che il procedimento penale si era concluso, in primo grado, con l’assoluzione dell’imputato dai reati ascritti, pronunciata con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2019.

Senonché la Corte di appello di Firenze, con sentenza 11 dicembre 2020, aveva riformato la decisione, impugnata dal pubblico ministero, dichiarando la prescrizione dei reati in discorso.

Con sentenza 10 giugno 2022, infine, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, per essere l’appello del pubblico ministero inammissibile per carenza di interesse.

Poiché, dunque, la declaratoria di prescrizione del reato integrava una riforma strutturaledella sentenza di appello, e il giudizio di cassazione si era concluso con pronuncia di annullamento senza rinvio, il Tribunale di Siena riteneva che la competenza in executivis anda sse intestat a al giudice del gravame, ai sensi dell’art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen.

Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che, in forza della pronuncia sostitutiva adottata dalla Corte di cassazione, l’esito del giudizio di appello dovesse essere inteso, in definitiva , come esito di inammissibilità; con la conseguenza che, alla stregua delle medesime disposizioni codicistiche evocate dal Tribunale di Siena,dovesse essere viceversa quest’ultimo a definire l’incidente di esecuzione.

3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’incidente di esecuzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte.

2. Nel merito, deve essere riconosciuta la competenza del Tribunale di Siena.

3. In tema di procedimento di esecuzione, invero, nel caso in cui il giudizio di appello si sia concluso con declara toria di inammissibil ità del gravame , il giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio espresso dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 11224 del 05/02/2020, Corte di appello di Napoli, Rv. 279049-01; Sez. 1, n. 5492 del 13/01/2010, conf. comp. in proc.

Gallina, Rv. 246120-01), giacché l’esito, che ne risulta , è quello di integrale conferma della decisione del primo giudice.

4. Questo è, altresì, il risultato che si è prodotto nel caso di specie dopo la definizione, con pronuncia di annullamento senza rinvio, del grado ultimo di giudizio, sicché la competenza resta conclusivamente radicata in capo al primo giudice a norma del comma 3 dell’art. 665cod. proc. pen., in combinato disposto con il comma 2già citato.

Nell’annullare senza rinvio la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione, la Corte di cassazione ha, infatti, adottato una pronuncia “vestita”, avendo espressamente sancito, ai sensi dell’art. 629, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.,che il giudizio di gravame si era invalidamente celebrato, in quanto l’atto introduttivo non era idoneo all’instaurazione del rapporto processuale.

Si è di fronte, dunque, ad un annullamento senza rinvio, che, in forza dell’accertamentosostitutivo operato dal giudice di legittimità, è sfocia to in un esito esattamente corrispondente a quello di inammissibilità dell’appello , cui è seguita la cristall izza zione del provvedimento di primo grado ; sicché , in coerenza, al relativo giudice va intestata la competenza in executivis.

P.Q.M Decidendo sul conflittodi competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Siena, cui dispone trasmettersi gli atti.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato dalla Corte di appello di Firenze nei confronti del Tribunale di Siena con ordinanza del 22/05/2025 visti gli atti; udita la relazione svolta dal consigliereFrancesco Centofanti; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi la competenza della Corte di appello di Firenze; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Firenze – ri tenendosi funzionalmenteincompetente a pronunciare sull’incidente di esecuzione sollevato da [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto la restituzione di somme già sequestrate nell’ambito di unprocedimento penale a suo carico , ormai definito – ha sollevato conflitto negativo di competenza nei confronti del Tribunale di Siena, in precedenza dichiaratosi incompetente al riguardo, e ha rimesso gli atti a questa Corte di cassazione per la sua risoluzione, ai sensi degli artt. 28, comma 1, lett. b), e 30, cod. proc. pen. 2. Il Tribunale di Siena aveva rilevato che il procedimento penale si era concluso, in primo grado, con l’assoluzione dell’imputato dai reati ascritti, pronunciata con sentenza dello stesso Tribunale in data 16 luglio 2019. Senonché la Corte di appello di Firenze, con sentenza 11 dicembre 2020, aveva riformato la decisione, impugnata dal pubblico ministero, dichiarando la prescrizione dei reati in discorso. Con sentenza 10 giugno 2022, infine, la Corte di cassazione aveva annullato senza rinvio la sentenza di secondo grado, per essere l’appello del pubblico ministero inammissibile per carenza di interesse. Poiché, dunque, la declaratoria di prescrizione del reato integrava una riforma strutturaledella sentenza di appello, e il giudizio di cassazione si era concluso con pronuncia di annullamento senza rinvio, il Tribunale di Siena riteneva che la competenza in executivis anda sse intestat a al giudice del gravame, ai sensi dell’art. 665, commi 2 e 3, cod. proc. pen. Tale conclusione è contrastata dal giudice rimettente, sul presupposto che, in forza della pronuncia sostitutiva adottata dalla Corte di cassazione, l’esito del giudizio di appello dovesse essere inteso, in definitiva , come esito di inammissibilità; con la conseguenza che, alla stregua delle medesime disposizioni codicistiche evocate dal Tribunale di Siena,dovesse essere viceversa quest’ultimo a definire l’incidente di esecuzione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, in difetto di diversa sollecitazione di parte, ai sensi dell’art. 611, comma 1-bis, seconda proposizione, lett. a), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l’ammissibilità del conflitto, in quanto dal rifiuto dei due giudici di provvedere sull’incidente di esecuzione consegue una stasi del procedimento, che può essere superata solo con la decisione di questa Corte. 2. Nel merito, deve essere riconosciuta la competenza del Tribunale di Siena. 3. In tema di procedimento di esecuzione, invero, nel caso in cui il giudizio di appello si sia concluso con declara toria di inammissibil ità del gravame , il giudice dell’esecuzione, in applicazione del principio espresso dall’art. 665, comma 2, cod. proc. pen., deve essere individuato nel giudice di primo grado (Sez. 1, n. 11224 del 05/02/2020, Corte di appello di Napoli, Rv. 279049-01; Sez. 1, n. 5492 del 13/01/2010, conf. comp. in proc. Gallina, Rv. 246120-01), giacché l’esito, che ne risulta , è quello di integrale conferma della decisione del primo giudice. 4. Questo è, altresì, il risultato che si è prodotto nel caso di specie dopo la definizione, con pronuncia di annullamento senza rinvio, del grado ultimo di giudizio, sicché la competenza resta conclusivamente radicata in capo al primo giudice a norma del comma 3 dell’art. 665cod. proc. pen., in combinato disposto con il comma 2già citato. Nell’annullare senza rinvio la sentenza di appello dichiarativa della prescrizione, la Corte di cassazione ha, infatti, adottato una pronuncia “vestita”, avendo espressamente sancito, ai sensi dell’art. 629, comma 1, lett. l), cod. proc. pen.,che il giudizio di gravame si era invalidamente celebrato, in quanto l’atto introduttivo non era idoneo all’instaurazione del rapporto processuale. Si è di fronte, dunque, ad un annullamento senza rinvio, che, in forza dell’accertamentosostitutivo operato dal giudice di legittimità, è sfocia to in un esito esattamente corrispondente a quello di inammissibilità dell’appello , cui è seguita la cristall izza zione del provvedimento di primo grado ; sicché , in coerenza, al relativo giudice va intestata la competenza in executivis. P.Q.M Decidendo sul conflittodi competenza, dichiara la competenza del Tribunale di Siena, cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso il
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