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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 16468/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 1 legge 24 novembre 2010, n. 199, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare.

Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati.

Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite.

Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi processuali, formulando un giudizio ineccepibile sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando che la sua situazione anagrafica e la sua caratura criminale non consentivano di esprimere un giudizio positivo sul percorso rieducativo intrapreso.

A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la condizione di immigrato clandestino nei cui confronti era stato emesso un decreto di espulsione non consentiva ad [OSCURATO:PERSONA] di usufruire del beneficio penitenziario invocato ex art. 1 legge 1999 del 2010, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui il provvedimento espulsivo preclude la «valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare» (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01).

Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto.

Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 14/04/2022.

Il Consigliere estensore Il Presidente n»do Centonze SteCà M gini Ale7st 1_92 1 l DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Ancona rigettava l'istanza di concessione del beneficio penitenziario della detenzione domiciliare, che era stato richiesto da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 1 legge 24 novembre 2010, n. 199, in relazione alla pena detentiva che il condannato doveva scontare. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguente alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi del benefico penitenziario invocato, che erano stati valutati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, che non teneva conto della personalità e del processo rieducativo intrapreso proficuamente dal condannato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, risultando incentrato su motivi manifestamente infondati. Osserva il Collegio che il ricorso in esame non individua singoli profili del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova, non consentita, valutazione del merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario richiesto, che risultano vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Ancona in conformità delle emergenze processuali e delle informazioni acquisite. Il Tribunale di sorveglianza di Ancona, invero, valutava correttamente gli elementi processuali, formulando un giudizio ineccepibile sulla personalità di [OSCURATO:PERSONA] ed evidenziando che la sua situazione anagrafica e la sua caratura criminale non consentivano di esprimere un giudizio positivo sul percorso rieducativo intrapreso. A tali, pur dirimenti, considerazioni deve aggiungersi che la condizione di immigrato clandestino nei cui confronti era stato emesso un decreto di espulsione non consentiva ad [OSCURATO:PERSONA] di usufruire del beneficio penitenziario invocato ex art. 1 legge 1999 del 2010, in linea con quanto affermato da questa Corte, secondo cui il provvedimento espulsivo preclude la «valutazione nel merito di istanze di applicazione di altre misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento penitenziario, quali ad esempio la detenzione domiciliare» (Sez. 1, n. 36082 del 25/09/2020, Zeqiri, Rv. 280208-01). Tenuto conto di questi univoci indicatori soggettivi, il Tribunale di sorveglianza di Ancona evidenziava correttamente l'inidoneità della misura alternativa richiesta da [OSCURATO:PERSONA] ad assolvere alle finalità di prevenzione speciale sue proprie, che ne imponeva il rigetto. Per queste ragioni, il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2022. Il Consigliere estensore Il Presidente n»do Centonze SteCà M gini Ale7st 1_92 1 l DEPOSITATO
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