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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 5 maggio 2023

Cassazione n. 21005/2023

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3062– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] N. 69, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.257/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n . 187 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 5 / 05 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ripetizione di indebito Livello differenziato di professionalità R.G.N.3062/2017 Cron.

Rep.

Ud.05/05/2023 [OSCURATO:PERSONA]

1. la Corte di Appello diCagliari – Sezione Distaccata di Sassari ha respinto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessasede,che aveva accolto il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed accertatol’irripetibilità delle somme percepite nel periodo 1° luglio 1990/19 maggio 1993 per effetto dell’inquadramento nel 1º livello differenziato di professionalità, inquadramento in relazione al quale era stata pronunciatadal Consiglio di Stato sentenza definitiva di annullamento della graduatoria;

2. la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2126 cod. civ. ed ha, in sintesi, evidenziato ch e l’attribuzione del livello differenziato di professionalità, per concorso e non quale effetto automatico della maggiore anzianità di servizio, si giustifica in quanto finalizzata al conferimento di incarichi di maggiore complessità, comportanti un contenuto di responsabilità più elevato rispetto a quello richiesto a coloro che non abbiano conseguito il medesimo livello;

3. il giudice di appello ha aggiunto che nel periodo in contestazione l’appellato aveva svolto il ruolo di Coordinatore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sassari, certamente sovraordinato rispetto al restante personale addetto all’ufficio medesimo;

4. la Corte distrettuale ha ritenuto infondato anche il motivo d’appello con il quale era stato censurato il capo della decisione inerente alla prescrizione del diritto ed ha rilevato, richiamando giurisprudenza di questa Corte,che il dies a quo va sempre individuato nel momento del pagamento indebito; 4.per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di tremotivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’istituto ricorrente denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’ art. 14 del d.P.R. n. 43/1990, sostituito dall’art. 13 del d.l. n. 344/1990 convertito dalla legge n. 21/1991, dell’art. 29 del d.P.R. n. 411/1976e dell’art. 17 d.P.R. n. 267/1987 e sostiene, in sintesi, che il conferimento del livello differenziato di professionalità determina una mera modifica dell'assetto retributivo dei dipendenti e non comporta l’assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle in precedenza espletate; aggiunge l’INPS chela funzione di coordinamento dell’[OSCURATO:PERSONA], tra l’altro svolta dal Caruso anche in periodi non coincidenti con l’inquadramento nel livello differenziato di professionalità, è remunerata con una specifica indennità, prevista dall’art. 29 del d.P.R. n. 411/1976 e, successivamente, dall’art. 17 del d.P.R. n. 267/1987 nonché dall’art. 14 del d.P.R. n. 43/1990;

2. il secondo motivo denunciala violazione degli artt. 2 033, 2126 e2697 cod. civ. nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere assolto l’onere probatorio, gravante sull’originario ricorrente, quanto all’espletamento di mansioni superiori e nel valorizzare l’incarico di coordinamento che, in realtà, era stato conferito, a prescindere dall’attribuzione del livello differenziato di professionalità, già in epoca antecedente a quella rilevanteai fini di causa;

3. infine con la terza critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2126, 2935 e 2946 cod. civ. e deduce che il momento iniziale di decorrenza della prescrizione decennale andava individuato nella data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 868/1998,che aveva annullato definitivamente la procedura selettiva;

4. i primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; la questione che viene in rilievo è già stata esaminata da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha disatteso la tesi dell’istituto affermando che «in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 43 del 1990, nel condizionare l'accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l'aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa» (cfr. Cass. n. 26033/2019 e Cass. n. 21523/2018 che richiamanoCass. n. 7424/2016, Cass. nn. 2506, 2815, 3376, 3377, 4448, 26696, 28249 del 2017);

5. con le indicate pronunce si è osservato che la normativa, della quale l’Inps lamenta la violazione, va letta in coerenza con i principi di perequazione retributiva -ricavabili dal combinato disposto dell'art. 3 Cost., comma 1, e art. 36Cost., comma 1, e dalla normativa in materia di pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 che ha recepito il d.lgs.n. 29 del 1993, art. 29 come sostituito dal d.lgs. n. 546 del 1993, art. 23 - e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica- art. 97 Cost., comma 2-), sicché la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l'amministrazione possa effettivamente valersi, che solo giustifica l'incremento patrimoniale;

6. è stato aggiunto che l'utilizzo di tali maggiori capacità professionali da parte dell'Inps rende irripetibili le somme corrisposte durante il periodo di riconoscimento del livello superiore di professionalità - successivamente revocato a seguito delle sentenze di annullamento della graduatoria di concorso da parte del giudice amministrativo - in considerazione del lavoro effettivamente prestato, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), applicabile anche al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009);7. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto sopra richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, sicché non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge;

8. il ricorso, poi, è inammissibile nella parte in cui, attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale quanto allo svolgimento dell’incarico di coordinamento dell’[OSCURATO:PERSONA], ricondotto dal giudice del merito all’attribuzione del livello di professionalità; il motivo,infatti, al di là della formulazione della rubrica, nella sostanza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e sollecita una revisione del giudizio di fatto, non consentitaalla Corte di legittimità;

9. infondata è la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. perché la norma può assumere rilievo, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo; diverso è il caso che si verifica allorquandoil giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass.

S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito;

10. dal rigetto dei primi due motivi deriva l’inammissibilità della terza censura; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui,qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata (cfr. fra le tanteCass. n. 15399/2018);

11. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo;

13. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass.

S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3062– 201 7 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]– [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] N. 29, presso gli uffici dell’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, P [OSCURATO:PERSONA] N. 69, presso e nel lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n.257/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI – SEZ. [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]R.G. n . 187 /201 4 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 0 5 / 05 /202 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblico Ripetizione di indebito Livello differenziato di professionalità R.G.N.3062/2017 Cron. Rep. Ud.05/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte di Appello diCagliari – Sezione Distaccata di Sassari ha respinto l’appello proposto dall’Inps avverso la sentenza del Tribunale della stessasede,che aveva accolto il ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed accertatol’irripetibilità delle somme percepite nel periodo 1° luglio 1990/19 maggio 1993 per effetto dell’inquadramento nel 1º livello differenziato di professionalità, inquadramento in relazione al quale era stata pronunciatadal Consiglio di Stato sentenza definitiva di annullamento della graduatoria; 2. la Corte territoriale ha ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 2126 cod. civ. ed ha, in sintesi, evidenziato ch e l’attribuzione del livello differenziato di professionalità, per concorso e non quale effetto automatico della maggiore anzianità di servizio, si giustifica in quanto finalizzata al conferimento di incarichi di maggiore complessità, comportanti un contenuto di responsabilità più elevato rispetto a quello richiesto a coloro che non abbiano conseguito il medesimo livello; 3. il giudice di appello ha aggiunto che nel periodo in contestazione l’appellato aveva svolto il ruolo di Coordinatore dell’[OSCURATO:PERSONA] di Sassari, certamente sovraordinato rispetto al restante personale addetto all’ufficio medesimo; 4. la Corte distrettuale ha ritenuto infondato anche il motivo d’appello con il quale era stato censurato il capo della decisione inerente alla prescrizione del diritto ed ha rilevato, richiamando giurisprudenza di questa Corte,che il dies a quo va sempre individuato nel momento del pagamento indebito; 4.per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Inps sulla base di tremotivi, ai quali ha opposto difese [OSCURATO:PERSONA] con tempestivo controricorso, illustrato da memoria ex art. 380 bis 1 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’istituto ricorrente denuncia con il primo motivo, formulato ai sensi del n. 3 dell’art. 360 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione dell’ art. 14 del d.P.R. n. 43/1990, sostituito dall’art. 13 del d.l. n. 344/1990 convertito dalla legge n. 21/1991, dell’art. 29 del d.P.R. n. 411/1976e dell’art. 17 d.P.R. n. 267/1987 e sostiene, in sintesi, che il conferimento del livello differenziato di professionalità determina una mera modifica dell'assetto retributivo dei dipendenti e non comporta l’assegnazione a mansioni diverse e superiori rispetto a quelle in precedenza espletate; aggiunge l’INPS chela funzione di coordinamento dell’[OSCURATO:PERSONA], tra l’altro svolta dal Caruso anche in periodi non coincidenti con l’inquadramento nel livello differenziato di professionalità, è remunerata con una specifica indennità, prevista dall’art. 29 del d.P.R. n. 411/1976 e, successivamente, dall’art. 17 del d.P.R. n. 267/1987 nonché dall’art. 14 del d.P.R. n. 43/1990; 2. il secondo motivo denunciala violazione degli artt. 2 033, 2126 e2697 cod. civ. nonché dell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001 e rileva che la Corte territoriale ha errato nel ritenere assolto l’onere probatorio, gravante sull’originario ricorrente, quanto all’espletamento di mansioni superiori e nel valorizzare l’incarico di coordinamento che, in realtà, era stato conferito, a prescindere dall’attribuzione del livello differenziato di professionalità, già in epoca antecedente a quella rilevanteai fini di causa; 3. infine con la terza critica, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., l’Istituto addebita alla sentenza impugnata la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033, 2126, 2935 e 2946 cod. civ. e deduce che il momento iniziale di decorrenza della prescrizione decennale andava individuato nella data di pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 868/1998,che aveva annullato definitivamente la procedura selettiva; 4. i primi due motivi di ricorso, da trattare unitariamente in ragione della loro connessione logica e giuridica, sono infondati; la questione che viene in rilievo è già stata esaminata da questa Corte che, pronunciando in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa, ha disatteso la tesi dell’istituto affermando che «in tema di progressione di carriera dei dipendenti dell'INPS, l'art. 14, comma 14, del d.P.R. n. 43 del 1990, nel condizionare l'accesso ai livelli differenziati di professionalità ad un concorso per titoli cui possono partecipare i dipendenti, appartenenti alla decima qualifica funzionale, in possesso di una data anzianità e che abbiano, per un determinato periodo, effettivamente prestato servizio nella predetta qualifica, ha inteso riconoscere l'aumento retributivo solo a coloro che si fossero dimostrati più meritevoli, correlando la progressione economica al maggior valore professionale della prestazione resa» (cfr. Cass. n. 26033/2019 e Cass. n. 21523/2018 che richiamanoCass. n. 7424/2016, Cass. nn. 2506, 2815, 3376, 3377, 4448, 26696, 28249 del 2017); 5. con le indicate pronunce si è osservato che la normativa, della quale l’Inps lamenta la violazione, va letta in coerenza con i principi di perequazione retributiva -ricavabili dal combinato disposto dell'art. 3 Cost., comma 1, e art. 36Cost., comma 1, e dalla normativa in materia di pubblico impiego (d.lgs. n. 165 del 2001, art. 45 che ha recepito il d.lgs.n. 29 del 1993, art. 29 come sostituito dal d.lgs. n. 546 del 1993, art. 23 - e di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione pubblica- art. 97 Cost., comma 2-), sicché la progressione economica deve tradursi nel correlato maggior valore professionale della prestazione richiedibile, e quindi in un risultato del quale l'amministrazione possa effettivamente valersi, che solo giustifica l'incremento patrimoniale; 6. è stato aggiunto che l'utilizzo di tali maggiori capacità professionali da parte dell'Inps rende irripetibili le somme corrisposte durante il periodo di riconoscimento del livello superiore di professionalità - successivamente revocato a seguito delle sentenze di annullamento della graduatoria di concorso da parte del giudice amministrativo - in considerazione del lavoro effettivamente prestato, ai sensi dell'art. 2126 c.c. (e, tramite detta disposizione, dell'art. 36 Cost.), applicabile anche al rapporto di impiego pubblico contrattualizzato (Cass. nn. 22287/2014, 11248/2012, 10759/2009);7. la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto sopra richiamato, al quale il Collegio intende dare continuità, sicché non sussiste il denunciato vizio di violazione di legge; 8. il ricorso, poi, è inammissibile nella parte in cui, attraverso la deduzione del vizio di violazione di legge, censura l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte territoriale quanto allo svolgimento dell’incarico di coordinamento dell’[OSCURATO:PERSONA], ricondotto dal giudice del merito all’attribuzione del livello di professionalità; il motivo,infatti, al di là della formulazione della rubrica, nella sostanza si risolve in una critica alla valutazione delle risultanze istruttorie e sollecita una revisione del giudizio di fatto, non consentitaalla Corte di legittimità; 9. infondata è la denuncia di violazione dell’art. 2697 cod. civ. perché la norma può assumere rilievo, ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,solo qualora il giudice del merito, a fronte di un quadro probatorio incerto, abbia fondato la soluzione della controversia sul principio actore non probante reus absolvitur ed abbia errato nella qualificazione del fatto, ritenendolo costitutivo della pretesa mentre, in realtà, lo stesso doveva essere qualificato impeditivo; diverso è il caso che si verifica allorquandoil giudice, valutate le risultanze istruttorie, ritenga provata o non provata una determinata circostanza di fatto rilevante ai fini di causa perché in detta ipotesi la doglianza sulla valutazione espressa, in quanto estranea all’interpretazione della norma, va ricondotta al vizio di cui all’art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e, quindi, può essere apprezzata solo nei limiti fissati dalla disposizione, nel testo applicabile ratione temporis e come interpretata dalla costante giurisprudenza di questa Corte che, a partire da Cass. S.U. n. 8053/2014, ha escluso ogni rilevanza dell’omesso esame di documenti o di risultanze probatorie ove il “fatto storico” sia stato comunque apprezzato e valutato dal giudice del merito; 10. dal rigetto dei primi due motivi deriva l’inammissibilità della terza censura; nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui,qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum, i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l'inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l'autonoma motivazione oggetto della censura dichiaratainammissibile o rigettata (cfr. fra le tanteCass. n. 15399/2018); 11. il ricorso va, pertanto, rigettato con conseguente condanna dell’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo; 13. si deve dare atto della sussistenza delle condizioni processuali di cui all’art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, perché l’esenzione prevista in via generale dal richiamato d.P.R. opera per le Amministrazioni dello Stato e non per gli enti pubblici autonomi. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in € 200,00 per esborsi ed € 4.000,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
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