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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 13 giugno 2025

Cassazione n. 00640/2026

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ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedel'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelaredegli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell’area del le politichesociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt . 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], funzionariodirettivo della medesima area, e con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il settembre del 2023 e i l novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza.

2.1. Con i l primo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’ interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.Si osserva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’ eventuale pericolo di inquinamento del le prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero adalmeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ ordinanza emessa il 13 giugno 2025.

Si considera che l a Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazioneaccedendo alla contabilità ufficiale della società acquis i ta e alle sue movimentazioni bancarie e anche al l’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025.

2.2. Con il secondo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari.

Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e che è accertato che egli ha presole distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali eranointeressate le società dei co - indagati , mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamentida parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area.

2.3. Con il terzo motivo di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti del le indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’eserciziodel pubblico ufficio o servizio prevista dall’art . 289 cod. proc pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p. 3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria.

Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] e Mug n ano si attivarono co n giu nta m e nte per occultarela condotta lor o contesta ta nel capo 4 ( corruzione per i l compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio , ) non appena illegittimamente appresero , da Rustichelli e Ortolani, che si stava in dagando sul pagamento del pranzo per il compleannodi [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] , per far figurare, cambiandone la originariacausale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di Ideaform della quale [OSCURATO:PERSONA] era illegale rappresentante (p. 5 - 8 , 25 ) .

Ha osservato che da questa tempestivacondotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini son o ancora i n corsoper accertare tutte le utilità conseguite da [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8 , 25 - 26 ) , sicché risulta necessarioevitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinitàdelle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro .

Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione del le condottecriminose ─ in relazione al l e quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza(analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di Sbregae della sua collega e compagna [OSCURATO:PERSONA] .

Con argomentazione esente da manifesteillogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’ indagato (p. 26) e ha considerato che il trasferimentodi [OSCURATO:PERSONA] ad altro settore del Comune ( nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe reitera r e condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazionedella misura (p. 26-27). 2.Il terzo motivo di ricorso è fondato.

Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazioneanche telefonica, possano recidere i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino»ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti [OSCURATO:PERSONA] «potrebbe continuare adavvalersi sia per alterare l’impianto probatorioa suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini».

Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari.

Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare.

P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competenteai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc . pen.

Così decisoil 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] , avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertàdi Roma udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoriadel [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusoper l’inammissibilità del ricorso ; udito l’[OSCURATO:PERSONA], che, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], chiedel'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Roma ha confermato la misura cautelaredegli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], dirigente dell’area del le politichesociali del Comune di Fiumicino in relazione ai reati ex artt . 318, 319, 321 e 353, descritti nei capi 1), 29 e 49 della incolpazione provvisoria e che si assumono commessi, in concorso con [OSCURATO:PERSONA], funzionariodirettivo della medesima area, e con gli imprenditori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tra il settembre del 2023 e i l novembre del 2024, come descritti nelle imputazioni provvisorie. 2.Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamento dell’ordinanza. 2.1. Con i l primo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione per essere stato omesso l’ interrogatorio preventivo previsto dall’art. 292, comma 3-bis, cod. proc. pen.Si osserva che l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari non contiene una motivazione relativa all’ eventuale pericolo di inquinamento del le prove e che le condotte attribuite al ricorrente risalirebbero adalmeno 8 mesi (novembre 2024) prima dell’ ordinanza emessa il 13 giugno 2025. Si considera che l a Polizia giudiziaria ha rinvenuto tutta la documentazioneaccedendo alla contabilità ufficiale della società acquis i ta e alle sue movimentazioni bancarie e anche al l’informativa finale della Guardia di Finanza del 3 marzo 2025. 2.2. Con il secondo motiv o di ric o rso si deducono violazione di legge e viziodella motivazione circa la concretezza e l’attualità del le esigenze cautelari. Al riguardo si evidenzia la incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] e che è accertato che egli ha presole distanze dalle procedure ammnistrative relative agli affidamenti ai quali eranointeressate le società dei co - indagati , mentre risultano infondati i sospetti circa condizionamentida parte sua nei confronti della nuova dirigente dell’area. 2.3. Con il terzo motivo di ric o rso si deducono violazione di legge e vizio della motivazione circa la adeguatezza della misura cautelare e che eventuali esigenze (in realtà insussistenti) di evitare sviamenti del le indagini potrebbero essere salvaguardate applicando la misura interdittiva della sospensione dall’eserciziodel pubblico ufficio o servizio prevista dall’art . 289 cod. proc pen. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattati unitariamente e risultano infondati.Nell’ordinanza genetica è stato espressamente (p. 3) considerato il rischio di inquinamento probatorio, che giustifica l’omissione del previo interrogatorio del destinatario della misura, derivante dal tentativo di [OSCURATO:PERSONA] di cancellare le prove documentali relative al capo 4) della incolpazione provvisoria. Il Tribunale ha congruamente desunto il pericolo di inquinamento probatorio dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] e Mug n ano si attivarono co n giu nta m e nte per occultarela condotta lor o contesta ta nel capo 4 ( corruzione per i l compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio , ) non appena illegittimamente appresero , da Rustichelli e Ortolani, che si stava in dagando sul pagamento del pranzo per il compleannodi [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA] , per far figurare, cambiandone la originariacausale, che si trattò di una spesa sostenuta nell’interesse di Ideaform della quale [OSCURATO:PERSONA] era illegale rappresentante (p. 5 - 8 , 25 ) . Ha osservato che da questa tempestivacondotta di inquinamento probatorio è desumibile il pericolo anche di inquinamenti probatori futuri, tanto più che le indagini son o ancora i n corsoper accertare tutte le utilità conseguite da [OSCURATO:PERSONA] e tutti gli affidamenti da lui decisi nella sua qualità di funzionario comunale (p. 8 , 25 - 26 ) , sicché risulta necessarioevitare alterazioni della documentazione da parte degli indagati e la genuinitàdelle deposizioni di coloro che hanno intrattenuto rapporti con loro . Per altro verso, ha osservato che sussiste il rischio di reiterazione del le condottecriminose ─ in relazione al l e quali il ricorso non contesta la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza(analiticamente ricostruiti nelle p. 9-25.) ─ da parte di Sbregae della sua collega e compagna [OSCURATO:PERSONA] . Con argomentazione esente da manifesteillogicità, ha desunto tale rischio dal protrarsi nel tempo della condotta illecita e della «spiccata determinazione delittuosa» dell’ indagato (p. 26) e ha considerato che il trasferimentodi [OSCURATO:PERSONA] ad altro settore del Comune ( nel quale comunque si espletano procedure comparative fra una pluralità di aspiranti) e la sua sospensione dal servizio (peraltro non documentate dalla difesa) non fanno venire meno le esigenze cautelari perché, se venissero revocate la misura cautelare e la sospensione dal servizio, [OSCURATO:PERSONA] potrebbe reitera r e condotte analoghe a quelle per le quali si procede, avviate anche in tempi prossimi all’applicazionedella misura (p. 26-27). 2.Il terzo motivo di ricorso è fondato. Il Tribunale assume che soltanto gli arresti domiciliari, con divieto di comunicazioneanche telefonica, possano recidere i contatti di [OSCURATO:PERSONA] con l’esterno e, in particolare, con i componenti del «circolo di Fiumicino»ancora da individuare, adducendo che di questi soggetti [OSCURATO:PERSONA] «potrebbe continuare adavvalersi sia per alterare l’impianto probatorioa suo carico che per riscuotere ulteriori elargizioni di utilità da parte degli imprenditori a lui vicini». Questa argomentazione è generica perché si limita a ricapitolare le esigenze cautelari senza spiegare in alcun modo per quali ragioni delle misure meno restrittive non sarebbero sufficienti a salvaguardare le esigenze cautelari. Pertanto, l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo giudizio circa la scelta della misura cautelare. P.Q.M Annulla l’ordinanzaimpugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Roma competenteai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc . pen. Così decisoil 13/11/2025 [OSCURATO:PERSONA]
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