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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2019

Cassazione n. 22283/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

E APPELLO SEZ.DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 646, comma primo e comma terzo, cod. pen., non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici manifesti e pertanto noncensurabili in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01),risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita innanzi a questaCorte (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da manifesta infondatezzaper aver censurato passaggi motivazionali della sentenza impugnata che tuttavia noncontengono vizi, avendo la corte d’appello adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testiescussi e l’intero compendio probatorio a fondamento dell’addebito (si vedano in particolarepagg. 7-8 della sentenza impugnata ove vengono esaminati gli elementi dai quali desumerel’avvenuto incasso da parte del ricorrente degli importi relativi alle autovetture realizzandol’interversio possessionis tipica della fattispecie appropriativa);che, peraltro, tanto la mancanza assoluta o la carenza di motivazione della sentenza diprimo grado non rientrano tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per iquali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere glicognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez.6, n.1270 del 20/11/2024, dep. 2025, D., Rv. 287505 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
E APPELLO SEZ.DIST. di Bolzanodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di manifesta illogicità dellamotivazione in ordine alla valutazione della prova posta a fondamento del giudizio diresponsabilità per il reato di cui all’art. 646, comma primo e comma terzo, cod. pen., non èconsentito perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivipuntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi logici manifesti e pertanto noncensurabili in questa sede (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01),risolvendosi in una proposta di lettura alternativa del merito, non consentita innanzi a questaCorte (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01), tra l’altro caratterizzata da manifesta infondatezzaper aver censurato passaggi motivazionali della sentenza impugnata che tuttavia noncontengono vizi, avendo la corte d’appello adeguatamente valutato le dichiarazioni dei testiescussi e l’intero compendio probatorio a fondamento dell’addebito (si vedano in particolarepagg. 7-8 della sentenza impugnata ove vengono esaminati gli elementi dai quali desumerel’avvenuto incasso da parte del ricorrente degli importi relativi alle autovetture realizzandol’interversio possessionis tipica della fattispecie appropriativa);che, peraltro, tanto la mancanza assoluta o la carenza di motivazione della sentenza diprimo grado non rientrano tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per iquali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere glicognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazionemancante, senza che ciò comporti la privazione per l'imputato di un grado del giudizio (Sez.6, n.1270 del 20/11/2024, dep. 2025, D., Rv. 287505 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 19/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGIOVANNI [OSCURATO:PERSONA]
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