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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 12972/2024

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uente DECRETO sul ricorso 27615-2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 197, presso lo studio degli ultimi due difensori [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 91 del 2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 marzo 2018 (RG 218/2017), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte ricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dei procuratori antistatari (art. 93 cod. proc. civ.); P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 27615-2018, proposto da [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dei quali, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25/B, è elettivamente domiciliata ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 197, presso lo studio degli ultimi due difensori [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 91 del 2018 della Corte d’appello di Genova, depositata il 20 marzo 2018 (RG 218/2017), [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. -2 - 391, secondo comma, cod. proc. civ.), liquidate a carico della parte ricorrente alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, con distrazione a favore dei procuratori antistatari (art. 93 cod. proc. civ.); P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio e condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge, con distrazione a favore dei procuratori antistatari, avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12972/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris