CassazionedecretoSezione 6Decisione del 25 novembre 2022
Cassazione n. 36408/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1752/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 166, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA V.DELLA CROCE 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4238/2021 depositata il 11/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/11/2022 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte di Appello di Roma che aveva dichiarato inammissibile il suo gravame contro la decisione del Tribunale di Roma. Quest’ultimo aveva respinto l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo, richiesto da [OSCURATO:SOCIETA]. per ottenere il corrispettivo di una serie di prestazioni edilizie, aventi ad oggetto un immobile; che, secondo la Corte territoriale, l’appellante si sarebbe limitata a dedurre in modo generico l’erroneità delle conclusioni raggiunte dal Tribunale, senza operare alcuna effettiva ed idonea contestazione in ordine al percorso argomentativo seguito dal giudice adito; che si è costituita con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]., per resistere al ricorso avversario; Considerato: che il ricorso è affidato a due formali motivi; che, col primo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art.342 c.p.c., giacché la Corte d’Appello di Roma avrebbe erroneamente dichiarato inammissibile il gravame; che i motivi di appello avrebbero riguardato l’inesistenza del rapporto obbligatorio fra le parti e l’asserita legittimità delle somme riconosciute a controparte; che, attraverso motivi specifici, sarebbe stata criticata una decisione presa su presunzioni,in assenza di qualsivoglia contratto o anche di un ordine o di un preventivo, in assenza di un certificato di collaudo o di ultimazione dei lavori, in carenza di documentazione in ordine ad un capitolato ed in assenza di un accordo sui prezzi; che, col secondo, si invoca la violazione ed errata applicazione dell’art. 2729 c.c., proposto ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., per aver i secondi giudici formato il proprio convincimento valutando documenti parziali e non aventi valore di prova certa; che il primo motivo è inammissibile; che gli approdi giurisprudenziali successivi a Sez. U. n. 27199/2017 hanno chiarito come, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., sia sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante il quale lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare "ex novo" le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (Sez. 3, n.40560 del 17 dicembre 2021; Sez. 2, n. 7675 del 19 marzo 2019); che il giudizio in ordine alla fondatezza della censura di cassazione presuppone peraltro che la Corte di legittimità sia messa nelle condizioni di valutare se i motivi di gravame contenessero una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice; che, in tal senso, la doglianza in parola è carente di autosufficienza; che, infatti, i motivi enunciati nel giudizio di secondo grado non sono stati ritrascritti nel ricorso, né è stato fatto uno specifico richiamo agli atti di merito, ai quali questo Collegio non avrebbe comunque accesso, essendo stato denunciato un error in iudicando; che, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (Sez. 1, 24048 del 6 settembre 2021); che il secondo motivo è parimenti inammissibile; che l'esame dei documenti esibiti e lavalutazione degli stessi, come anche il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non inc ontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1, n. 16056 del 2 agosto 2016); che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo; che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1- quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto; P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della [OSCURATO:SOCIETA]., delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.300 (quattromila/300) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del co