CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 aprile 2023
Cassazione n. 19334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20463/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatoin ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N.2/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.,in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , n. 44, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 44/2019 , depositata il26/04/2019, R.G.N. 227/2018 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. la Corte d’Appello di Trieste, con la sentenza impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale era stato respinto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della L.T.M. [OSCURATO:PERSONA] volto all'accertamento del diritto “al versamento, da parte del datore di lavoro, di € 8.224,32 a titolo di differenze retributive dovute e non corrisposte (lavoro ordinario straordinario / indennità di trasferta / TFR), oltre al versamento degli interessi legali”, per un rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 19 giugno 2017 al 31 ottobre dello stesso anno, svolgendo le mansioni di autista; 2. la Corte, in sintesi, premessa la natura discontinua delle mansioni disimpegnate, ha argomentato che “il ricorrente non avrebbe dovuto limitarsi, come viceversa emerge dalle allegazioni formulate in sede espositiva e dalle formulazioni istruttorie, ad una ricostruzione tesa a quantificare il numero di ore comprese tra il momento iniziale e quello finale della giornata lavorativa, ma avrebbe dovuto riempire di contenuto il suddetto periodo temporale, dettagliando la natura e il contenuto delle attività giornalmente svolte in funzione delle diverse tipologie di trasporto effettuate e degli adempimenti ad essi conseguenti, per poi depurarlo del tempo riferibile alle soste non lavorate”; la Corte ha aggiunto che dette indicazioni, “del tutto omesse”, sarebbero state invece “indispensabili” alla luce del principio sancito da Cass. n. 9006 del 2002, secondo cui, in tema di accertamento del lavoro straordinario prestato da un autotrasportatore, i dischi cronotachigrafi, in originale od in copia fotostatica, ove dacontroparte – come nella specie - ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possono da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro, e dell'eventuale straordinario, né dell'effettiva entità degli stessi, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidetta sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo; quanto alla doglianza dell’appellante circa il mancato esercizio dei poteri officiosi, la Corte territoriale ha considerato che questi ultimi “non possono in ogni caso essere esercitati con riferimento a fatti non allegati dalle parti o non acquisiti al processo in modo rituale”; 3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la parte soccombente con cinque motivi; ha resistito con controricorso la società; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 1. con il primo motivo di ricorso si denuncia la “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione all’art. 2697 c.c.”, sostenendo che il disconoscimento operato dallacontroparte sui contenuti dei dischi cronotachigrafi sarebbe stato privo di specificità, in quanto privo di “reale allegazione di fatti modificativi della domanda”; il motivo non può trovare accoglimento; la sentenza impugnata è conforme al principio, esplicitamente richiamato, secondo cui, in tema di accertamento del lavoro prestato da un autotrasportatore e quindi dello straordinario eventualmente svolto, i dischi cronotachigrafi, in originale o in copia fotostatica, ove da controparte ne sia disconosciuta la conformità ai fatti in essi registrati e rappresentati, non possano da soli fornire piena prova, stante la preclusione sancita dall'art. 2712 c.c., né dell'effettuazione del lavoro e dell'eventuale straordinario, né della loro effettiva entità, occorrendo a tal fine che la presunzione semplice costituita dalla contestata registrazione o rappresentazione anzidette sia supportata da ulteriori elementi, pur se anch'essi di carattere indiziario o presuntivo, offerti dall'interessato o acquisiti dal giudice nell'esercizio dei propri poteri istruttori (tra le altre v. Cass. n. 10366 2014; Cass. n. 9006 del 2002; Cass. n. 16098 del 2001); con il motivo in esame parte ricorrente pone la diversa questione del difetto di specificità con cui sarebbe stata operatala contestazione dalla controparte, questione circa l’idoneità della condotta processuale della società a produrre gli effetti riconosciuti dalla sentenza impugnata non esplicitamente esaminata dalla Corte territoriale, senza che il ricorrente specifichi come la medesima sia stata sottoposta al giudice del primo grado ed eventualmente devoluta in appello e senza che neanche venga riportato il contenuto degli atti processuali posti a fondamento della censura; 2. con un secondo mezzo si denuncia: “violazione o falsa applicazione dell’art. 11 bis del CCNL Logistica-[OSCURATO:PERSONA] e Spedizione dell’1.8.13”; si lamenta che la pronuncia della Corte di Appello avrebbe omesso di “spiegare il fondamento in forza del quale la rivendicata indennità di trasferta non abbia ad essere riconosciuta al ricorrente”; la censura è inammissibile perché non pone realmente un problema di errata interpretazione della disciplina contrattuale collettiva di livello nazionale da parte della Corte territoriale a mente del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., quanto piuttosto sembra prospettare una omissione di pronuncia o un vizio di motivazione, che avrebbero dovuto essere censurate nelle forme proprie dell’error in procedendo ai sensi del n. 4 dell’art. 360 c.p.c., e non indica, neanche in questo caso, come la questione sia stata devoluta in appello mediante specifico mezzo di gravame avverso la pronuncia di integrale rigetto del primo giudice; 3. col terzo motivo si denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., lamentando che la sentenza gravata avrebbe indebitamente escluso l’esercizio di poteri istruttori officiosi, disattendendo anche un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.; la doglianza non merita condivisione; è noto che quello dei poteri officiosi del giudice nel rito del lavoro costituisce esercizio di un potere discrezionale, anche se non arbitrario, non direttamente sindacabile in sede di legittimità, se non quanto alla necessaria motivazione che deve sorreggere l’esercizio o il mancato esercizio ad opera del giudice al quale viene rivolta specifica istanza che attesti l’esistenza di decisive “piste probatorie” (cfr. Cass. n. 22628 del 2019); in ogni caso, tale potere non può essere sollecitato avuto riguardo a fatti non allegati dalla parte (tra molte: Cass. n. 7694 del 2018), che è la motivazione esplicitamente spesa dalla Corte territoriale nella specie, con una argomentazione sicuramente corretta in diritto che non può essere vinta dalla diversa opinione di parte ricorrente rispetto alla valutazione operata nel doppio grado di merito; in particolare, il ricorrente non indica in quali passi dell’atto introduttivo avrebbe specificato i periodi di tempo riferibili alle soste non lavorative, che è la ragionefondante per la quale la Corte territoriale ha ritenuto carenti le allegazioni per determinare lo straordinario prestato da chi lo reclamava; 4.con il quarto motivo si deduce la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., anche per omesso esame dell’art. 420 c.p.c.; si sostiene che la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe meramente “apparente”; il motivo è infondato, atteso che non ricorrono nella specie le condizioni per ravvisare l’esistenza di un radicale vizio di omessa motivazione; le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di "contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili", di "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014); si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016); ciò non ricorre nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere l’appello, non essendo sufficiente a determinare la radicale nullità della sentenza il dissenso valutativo espresso da chi si è visto soccombente in entrambi i gradi di merito; 5.con l’ultimo motivo si denuncia, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ossia “il percorrere il ricorrente mediamente 450 Km al giorno”; la censura è inammissibile; si trascura di considerare che il vizio di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c., non è deducibile in una ipotesi di c.d. “doppia conforme” (v. tra molte: Cass. n. 23021 del 2014), stante la preclusione posta dall’art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c.; in ogni caso, poi, si invoca il vizio di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 al di fuori dei canoni posti dalle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 8053e 8054 del 201 4 cit. ), rispetto a un fatto privo, comunque, dei caratteri della decisivitànel senso propugnato dalle richiamate decisioni; 6.conclusivamente il ricorso, nel suo complesso, deve essere respinto; le spese seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020); P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3.000,00, oltre euro 200,00 per spese, rimborso spese generali al 15% ed accessori secondo legge. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore import