CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 04086/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA súl ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto: che la Corte di appello di Venezia, con la sentenza in epigrafe indicata ha parzialmente riformato, riqualificando i fatti ai sensi dell'ari 73, comma 5 d.P.R. 309\90 e rideterminando la pena, la sentenza appellata, con la quale era stata affermata la responsabilità penale di BONORA Manuel; che il giudice di merito ha valorizzato, ai fini dell'affermazione di responsabilità, il complessivo materiale probatorio acquisito agli atti processuali; — che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando il vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e quantificazione della pena; — che, secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche è rimesso al potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l'adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo; la concessione delle attenuanti generiche presuppone la sussistenza di positivi elementi di giudizio e non costituisce un diritto conseguente alla mancanza di elementi negativi connotanti la personalità del reo, cosicché deve ritenersi legittimo il diniego operato dal giudice in assenza di dati positivi di valutazione (Sez. III n. 19639, 24 maggio 2012; Sez. I n. 3529, 2 novembre 1993; Sez. VI n. 6724, 3 maggio 1989; Sez. VI n. 10690, 15 novembre 1985; Sez. I n. 4200, 7 maggio 1985). Inoltre, riguardo all'onere motivazionale, deve ritenersi che il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, ben potendo fare riferimento esclusivamente a quelli ritenuti decisivi o, comunque rilevanti ai fini del diniego delle attenuanti generiche (v. Sez. Il n. 3609, 1 febbraio 2011; Sez. VI n. 34364, 23 settembre 2010) con la conseguenza che la motivazione che appaia congrua e non contraddittoria non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità neppure quando difetti uno specifico apprezzamento per ciascuno dei reclamati elementi attenuanti invocati a favore dell'imputato (Sez. VI n. 42688, 14 novembre 2008; Sez. VI n. 7707,4 dicembre 2003). — nella fattispecie in esame, la Corte di merito, nel corretto esercizio del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge, ha dato rilevanza decisiva alle gravi modalità della condotta ed alla capacità a delinquere dell'imputato nonché ai plurimi precedenti penali; — che il giudice, nel quantificare la pena, opera una valutazione complessiva sulla base dei criteri direttivi fissati dall'articolo 133 cod. pen. e la determinazione della misura tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale attribuito al giudice di merito che risulta legittimamente esercitato anche attraverso la globale considerazione degli elementi indicati nella richiamata disposizione; — che il ricorso, conseguentemente, va dichiarato inammissibile e, a norma dell'ari 616 c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00 P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Così deliberato in ROMA, nella camera di consiglio del 17/1