Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 gennaio 2026

Cassazione n. 08213/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi ; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquilaha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di tentato furto in abitazione (capo A) e falsoper contraffazione di una targa mediante applicazione di nastro adesivo (capo B); mentre, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto il secondo imputato dai reatidi cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo C)per non aver commesso il fatto, confermando, invece, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche per dette ultime fattispecie contravvenzionali.

2. Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati , tramite i rispettivi difensori.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: qualificazione del fatto di cui al capo A) come tentativo di furto invece che come tentata truffa e ritenuto concorso dell’imputato nel fatto commesso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], come da quest’ultimo ammesso; esclusione del falso grossolano con riferimento al capo B); ritenuta assenza d una giustificazione circa il porto degli strumenti(cacciavite e forbici) ogg etto del capo In data 16 gennaio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria che ribadisce gli stessi motivi di ricorso.

2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale contesta sia la qualificazione giuridica della condotta sub A), sia la sua ritenuta partecipazione al delitto di falso, di cui [OSCURATO:PERSONA] si è assuntol’esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

2. Gli atti impugnatori sono affetti da genericità estrinseca in quanto si esauriscono nellapedissequa riproposizione delle doglianze in fatto coltivate in sede di appello, senza misurarsi con le risposte già fornite dalla Corte di appello.

A questo riguardo va ricordato chel’artt. 581, comma 1 lett. d), cod. p roc. pen. stabilisce che l ’ impugnazione deve contenere , a p ena di inammissibilit à, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che la medesima norma al comma 1 bis (in serito dal d. lgs. n. 150 del 2022) specifica che tale tipologia d i inammissibilità sussiste«quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce all’impugnazione».

Ne consegue che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato.

2.1. Circa la qualificazione giuridica (motivo comune ai due ricorrenti) , i l giudice di merito, con valutazioni immuni da cadute logiche, ha esaurientemente spiegatole ragioni che lo hanno indotto a ricondurre il fatto di cui al capo A) alla fattispecie delfurto tentato anziché a quella di truffa .

La Corte di appello ha valorizzato quanto riferito dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], pur facendo riferimento al libretto della pensione del maritodella vittima, non aveva instaurato una conversazione volta a farsi consegnare il documento o comunque a ottenere, con l’inganno, atti di disposizione patrimoniale, ma, ponendo in essere ripetuti tentativi, respinti dalla vittima, aveva cercatodi entrare in casa, così dimostrando come la propria finalità fosse quella di fare ingresso nell’abitazione per appropriarsi dei beni mobili ivi custoditi(cfr. pagg. 4 e 5).

La conclusione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cuila differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr. tra le ultime Sez. 5 -, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 –01).

2.2. In meritoal concorso di Morellinel delitto di furto (contestato con il primo motivo di ricorso), la sentenza impugnata evidenzia , in maniera congrua, gli elementi sintomatici di un’azione condotta dagli imputati, in accordo tra loro, in base a uno schema previamente concordato secondo ruoli predeterminati: i due imputati sono giunti insieme sul luogo del fatto a bordo della vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],"mascherata" sotto una targa abilmente contraffatta; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto di guardia all’interno delmezzo parcheggiato di fronte all’abitazione dell e vittime, in attesa che [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per una “autorità delle poste italiane”, portasse a termine il furto (pag. 5); i due si sono allontanati insieme dopo il tentativo fallito.

2.3. È pacifico che la targa dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati era stata alterata, mediante applicazione di un nastro adesivo nero così da trasformare la lettera “C” in “O” e il numero “6” in “8” (artt. 477-482 cod. pen. contestato al capo B).

Il falso grossolano, invocato con il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], risulta motivatamente escluso dal giudice di merito , facendo leva sulla attitudine ingannatoria delle modalità di contraffazione che, grazie a minime modifiche, erano in grado di impedire una corretta rilevazionedella targa (cfr. pag. 6).

2.4. Dalla ricostruzione complessiva del fatto, la Corte di appello ricava poi il concorso, quantomeno morale, di [OSCURATO:PERSONA] falsificazione della targa della vettura di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’agire comune che aveva ispirato i due imputati nella programmazione delle modalità del furto (cfr. pag. 6); argomento con cui il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non si confronta.

2.5. Vi è infine adeguata risposta ( cfr. pag. 6) sulla sussistenza delle contravvenzioni di cui al capo C), che trovano, nel terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA],soltanto una generica confutazione in fatto.

3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della Corte di appello di L'Aquila visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto di dichiarare inammissibili i ricorsi ; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquilaha confermato la condanna, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai delitti di tentato furto in abitazione (capo A) e falsoper contraffazione di una targa mediante applicazione di nastro adesivo (capo B); mentre, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha assolto il secondo imputato dai reatidi cui agli artt. 707 cod. pen. e 4 legge n. 110 del 1975 (capo C)per non aver commesso il fatto, confermando, invece, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] anche per dette ultime fattispecie contravvenzionali. 2. Avverso l’indicata pronuncia ricorrono gli imputati , tramite i rispettivi difensori. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] articola tre motivi con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di: qualificazione del fatto di cui al capo A) come tentativo di furto invece che come tentata truffa e ritenuto concorso dell’imputato nel fatto commesso esclusivamente da [OSCURATO:PERSONA], come da quest’ultimo ammesso; esclusione del falso grossolano con riferimento al capo B); ritenuta assenza d una giustificazione circa il porto degli strumenti(cacciavite e forbici) ogg etto del capo In data 16 gennaio 2026 il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una memoria che ribadisce gli stessi motivi di ricorso. 2.2. [OSCURATO:PERSONA] propone un unico motivo con il quale contesta sia la qualificazione giuridica della condotta sub A), sia la sua ritenuta partecipazione al delitto di falso, di cui [OSCURATO:PERSONA] si è assuntol’esclusiva responsabilità. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2. Gli atti impugnatori sono affetti da genericità estrinseca in quanto si esauriscono nellapedissequa riproposizione delle doglianze in fatto coltivate in sede di appello, senza misurarsi con le risposte già fornite dalla Corte di appello. A questo riguardo va ricordato chel’artt. 581, comma 1 lett. d), cod. p roc. pen. stabilisce che l ’ impugnazione deve contenere , a p ena di inammissibilit à, l’enunciazione specifica dei motivi, con l’indicazione delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta e che la medesima norma al comma 1 bis (in serito dal d. lgs. n. 150 del 2022) specifica che tale tipologia d i inammissibilità sussiste«quando, per ogni richiesta, non sono enunciati in forma puntuale ed esplicita i rilievi critici in relazione alle ragioni di fatto o di diritto espresse nel provvedimento impugnato con riferimento ai capi e punti della decisione ai quali si riferisce all’impugnazione». Ne consegue che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quandodifettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. 2.1. Circa la qualificazione giuridica (motivo comune ai due ricorrenti) , i l giudice di merito, con valutazioni immuni da cadute logiche, ha esaurientemente spiegatole ragioni che lo hanno indotto a ricondurre il fatto di cui al capo A) alla fattispecie delfurto tentato anziché a quella di truffa . La Corte di appello ha valorizzato quanto riferito dalla persona offesa: [OSCURATO:PERSONA], pur facendo riferimento al libretto della pensione del maritodella vittima, non aveva instaurato una conversazione volta a farsi consegnare il documento o comunque a ottenere, con l’inganno, atti di disposizione patrimoniale, ma, ponendo in essere ripetuti tentativi, respinti dalla vittima, aveva cercatodi entrare in casa, così dimostrando come la propria finalità fosse quella di fare ingresso nell’abitazione per appropriarsi dei beni mobili ivi custoditi(cfr. pagg. 4 e 5). La conclusione si pone in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cuila differenza tra il delitto di furto aggravato dal mezzo fraudolento e quello di truffa si individua nella fase risolutiva del processo causale, che qualifica il carattere dell'offesa, cosicché integra l'ipotesi di furto, e non di truffa, la realizzazione da parte dell'autore di attività preparatorie finalizzate ad operare il trasferimento a sé del bene col ricorso a mezzi fraudolenti nei confronti della vittima, quando tra l'atto dispositivo di questa ed il risultato dell'impossessamento si inserisca l'azione del predetto con carattere di usurpazione unilaterale (cfr. tra le ultime Sez. 5 -, n. 36864 del 23/10/2020, Fuzio, Rv. 280323 –01). 2.2. In meritoal concorso di Morellinel delitto di furto (contestato con il primo motivo di ricorso), la sentenza impugnata evidenzia , in maniera congrua, gli elementi sintomatici di un’azione condotta dagli imputati, in accordo tra loro, in base a uno schema previamente concordato secondo ruoli predeterminati: i due imputati sono giunti insieme sul luogo del fatto a bordo della vettura di proprietà di [OSCURATO:PERSONA],"mascherata" sotto una targa abilmente contraffatta; [OSCURATO:PERSONA] è rimasto di guardia all’interno delmezzo parcheggiato di fronte all’abitazione dell e vittime, in attesa che [OSCURATO:PERSONA], spacciandosi per una “autorità delle poste italiane”, portasse a termine il furto (pag. 5); i due si sono allontanati insieme dopo il tentativo fallito. 2.3. È pacifico che la targa dell’autovettura a bordo della quale viaggiavano gli imputati era stata alterata, mediante applicazione di un nastro adesivo nero così da trasformare la lettera “C” in “O” e il numero “6” in “8” (artt. 477-482 cod. pen. contestato al capo B). Il falso grossolano, invocato con il secondo motivo di [OSCURATO:PERSONA], risulta motivatamente escluso dal giudice di merito , facendo leva sulla attitudine ingannatoria delle modalità di contraffazione che, grazie a minime modifiche, erano in grado di impedire una corretta rilevazionedella targa (cfr. pag. 6). 2.4. Dalla ricostruzione complessiva del fatto, la Corte di appello ricava poi il concorso, quantomeno morale, di [OSCURATO:PERSONA] falsificazione della targa della vettura di [OSCURATO:PERSONA], in ragione dell’agire comune che aveva ispirato i due imputati nella programmazione delle modalità del furto (cfr. pag. 6); argomento con cui il motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] non si confronta. 2.5. Vi è infine adeguata risposta ( cfr. pag. 6) sulla sussistenza delle contravvenzioni di cui al capo C), che trovano, nel terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA],soltanto una generica confutazione in fatto. 3. Dalla declaratoria di inammissibilità discende lacondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo
Sentenza Cassazione n. 08213/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris