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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 gennaio 2023

Cassazione n. 45742/2023

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eguente SENTENZA sul ricOrso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1'998, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Caltanissetta, • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto ,del ricorso [OSCURATO:PERSONA] . 1.Con ordinanza in data 5 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il daspo del Questore di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]• Giuliana.

2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo che il Giudice non aveva compiuto un controllo effettivo del provvedimento del Questore perché non aveva avuto a disposizione i video ma solo alcuni fotogrammi; con il secondo che mancava qualsivoglia motivazione sulla necessità e urgenza del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

3. Preliminarmente, si rileva che per errore non sono state espletate le formalità di rito per l'iscrizione a ruolo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sebbene inserito nel fascicolo, per cui il Collegio ha ordinato alla Cancelleria di provvedere all'iscrizione e agli adempimenti di legge per la relativa trattazione.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché consiste in valutazioni di fatto.

Con riferimento al primo profilo relativo alla sua individuazione, è vero che il Giudice ha affermato di aver deciso sulla base della cnr e dei fotogrammi ivi contenuti, non avendo a disposizione i video, ma la relazione di servizio è stata particolarmente dettagliata e documentata, per cui il ricorrente avrebbe dovuto formulare una contestazione specifica, volta a confutare il ragionamento del Giudice, sulla base di elementi di giudizio alternativi e opposti a quelli posti a base della convalida.

Onere che il ricorrente non ha assolto, essendosi limitato a una considerazione di mero stile per l'omesso esame dei video.

La censura attiene quindi all'esaustività della piattaforma probatoria ma non presenta il requisito della decisività: il ricorrente non ha neanche dedotto la lesione del diritto di difesa, né ha lamentato di essersi infruttuosamente attivato per ottenere e visionare il video né presso le forze dell'ordine né presso l'autorità giudiziaria.

D'altra parte, ai fini della convalida non è richiesta la certezza della prova, né la mera constatazione della denuncia, ma è necessaria la valutazione indiziaria dell'attribuzione della condotta ai destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285- 01) Con riferimento ai secondo profilo relativo alla necessità e urgenza della misura, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il GIP ha idoneamente motivato sulla necessità della convalida, perché il Giuliana era stato già destinatario di daspo del Questore di Caltanissetta dal 14 aprile 2016 al 13 aprile 2019 e non aveva manifestato segni di resipiiscenza, ripetendo analoghe condotte violente.

Non rileva invece la circostanza che il daspo sia stato adottato a cinquanta giorni di distanza dai fatti senza che in tale lasso di tempo si fosse verificato nessun problema nello stadio o per la tifoseria.

Ai fini della necessità e urgenza, la giurisprudenza richiede che tali condizioni siano valutate rispetto non agli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma all'attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive in cui vi sia il rischio della partecipazione (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294-01).

E il Questore ha puntualmente rilevato con giudizio condiviso dal GIP che c'era la necessità di evitare la partecipazione a manifestazioni sportive con il concreto pericolo di scontri tra le tifoserie, attesa la negativa personalità del prevenuto.

Non a caso, il Questore .ha dato atto di aver provveduto alla notifica anche del calendario delle partite, onerando il ricorrente di verificare eventuali modifiche.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M11.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sul ricOrso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/1'998, avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Caltanissetta, • visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto ,del ricorso [OSCURATO:PERSONA] . 1.Con ordinanza in data 5 gennaio 2023 il Giudice per le indagini preliminari ha convalidato il daspo del Questore di Caltanissetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]• Giuliana. 2. Il ricorrente lamenta con il primo motivo che il Giudice non aveva compiuto un controllo effettivo del provvedimento del Questore perché non aveva avuto a disposizione i video ma solo alcuni fotogrammi; con il secondo che mancava qualsivoglia motivazione sulla necessità e urgenza del provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 3. Preliminarmente, si rileva che per errore non sono state espletate le formalità di rito per l'iscrizione a ruolo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], sebbene inserito nel fascicolo, per cui il Collegio ha ordinato alla Cancelleria di provvedere all'iscrizione e agli adempimenti di legge per la relativa trattazione. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato perché consiste in valutazioni di fatto. Con riferimento al primo profilo relativo alla sua individuazione, è vero che il Giudice ha affermato di aver deciso sulla base della cnr e dei fotogrammi ivi contenuti, non avendo a disposizione i video, ma la relazione di servizio è stata particolarmente dettagliata e documentata, per cui il ricorrente avrebbe dovuto formulare una contestazione specifica, volta a confutare il ragionamento del Giudice, sulla base di elementi di giudizio alternativi e opposti a quelli posti a base della convalida. Onere che il ricorrente non ha assolto, essendosi limitato a una considerazione di mero stile per l'omesso esame dei video. La censura attiene quindi all'esaustività della piattaforma probatoria ma non presenta il requisito della decisività: il ricorrente non ha neanche dedotto la lesione del diritto di difesa, né ha lamentato di essersi infruttuosamente attivato per ottenere e visionare il video né presso le forze dell'ordine né presso l'autorità giudiziaria. D'altra parte, ai fini della convalida non è richiesta la certezza della prova, né la mera constatazione della denuncia, ma è necessaria la valutazione indiziaria dell'attribuzione della condotta ai destinatario del provvedimento (Sez. 3, n. 1771 del 04/11/2020, dep. 2021, Colangelo, Rv. 280285- 01) Con riferimento ai secondo profilo relativo alla necessità e urgenza della misura, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il GIP ha idoneamente motivato sulla necessità della convalida, perché il Giuliana era stato già destinatario di daspo del Questore di Caltanissetta dal 14 aprile 2016 al 13 aprile 2019 e non aveva manifestato segni di resipiiscenza, ripetendo analoghe condotte violente. Non rileva invece la circostanza che il daspo sia stato adottato a cinquanta giorni di distanza dai fatti senza che in tale lasso di tempo si fosse verificato nessun problema nello stadio o per la tifoseria. Ai fini della necessità e urgenza, la giurisprudenza richiede che tali condizioni siano valutate rispetto non agli episodi che hanno determinato l'adozione della misura, ma all'attualità o alla prossimità temporale di competizioni sportive in cui vi sia il rischio della partecipazione (Sez. 3, n. 23305 del 28/01/2016, Califano, Rv. 267294-01). E il Questore ha puntualmente rilevato con giudizio condiviso dal GIP che c'era la necessità di evitare la partecipazione a manifestazioni sportive con il concreto pericolo di scontri tra le tifoserie, attesa la negativa personalità del prevenuto. Non a caso, il Questore .ha dato atto di aver provveduto alla notifica anche del calendario delle partite, onerando il ricorrente di verificare eventuali modifiche. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, dì euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M11. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 12 l
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