Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 12905/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 ottobre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen.

Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto meno con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - è manifestamente infondato in presenza ( pag.2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né sono stati indicati ulteriori elementi favorevoli in grado di incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio e che siano stati trascurati dalla sentenza impugnata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 20 ottobre 2023 che ha confermato la pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la quale l'imputato è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cui agli art. 75 comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 e art. 495 cod. pen. Considerato che il primo e unico motivo - con il quale il ricorrente contesta vizio di motivazione circa la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche quanto meno con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva - è manifestamente infondato in presenza ( pag.2 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; né sono stati indicati ulteriori elementi favorevoli in grado di incidere in concreto sul trattamento sanzionatorio e che siano stati trascurati dalla sentenza impugnata. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così dec
Sentenza Cassazione n. 12905/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris