CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2025
Cassazione n. 21122/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 648 e 712 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sul prevenuto e pienamente comprovante gli elementi costitutivi dell'ipotesi di reato contestata e pagg. 6 e 7 della sentenza sulle motivate ragioni per il cui il reato non è stato derubricato nella più lieve ipotesi di cui all'art. 712 cod. pen.); che, peraltro, tali motivi prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità in merito, come pure non ha mancato di evidenziare la Corte territoriale nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15/04/2025 [OSCURATO:PERSONA]