CassazionesentenzaSezione LDecisione del 31 luglio 2024
Cassazione n. 01826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] Sull’istanza di correzione di errore materiale proposta da: [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con studio in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48 ricorrente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore intimato per la correzione dell’ordinanza n. 21527 del 20 2 4 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 31 luglio 2024 , R.G.N. 26934/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L’avv. [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di difensore di [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto procedersi alla correzione dell’errore materiale presente nell’intestazione dell’ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata il 31 luglio 2024, con cui veniva definito il giudizio iscritto al reg. gen. civ. n. 26934 del 2019. Nella predetta ordinanza alla pagina 1 si legge: “[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende;” L’ordinanza è affetta da evidente errore materiale nella parte in cui viene riportato il nome del ricorrente, atteso che lo stesso si chiama [OSCURATO:PERSONA]. Il Comune di Castelforte a cui è stata comunicata la fissazione della adunanza camerale è rimasto intimato . CONSIDERATO In considerazione di quanto sopra l'istanza di correzione di errore materiale va accolta , disponendosi che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, sia corretto il nome del ricorrente sostituendosi al nome attualmente presente –[OSCURATO:PERSONA] – il nome corretto: [OSCURATO:PERSONA]. Non vi è luogo a provvedere sulle spese processuali non essendo la relativa pronuncia ammessa nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all’art. 287, c.p.c., perché la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimentoche accoglie o rigetta l’istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall’art. 91 c.p.c., che si riferiscono ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza (fra le tante: Cass. n. 28610 del 6 novembre 2019; Cass. 8 giugno 2023, n. 16221; Cass. n. 27449 del 2024, Cass., S.U., n. 29432 del 2024). P.Q.M. La Corte dispone che nella intestazione della ordinanza di questa Corte n. 21527 del 2024, pubblicata in data 31 luglio 2024, il nome del ricorrente sia corretto nel seguente modo: [OSCURATO:PERSONA]. Dispone, altresì, che la correzione sia annotata, a cura della cancelleria, sull'originale della predetta ordinanza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell