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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 16238/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; -intimata – Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore - resistente - avverso la sentenza n. 636/38/15 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte pubblicata il 12 giugno 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso le intimazioni di pagamento notificategli il 18 dicembre 2012 sulla base di cartelle di pagamento, che egli assumeva non essere state notificate.

La CTP respingeva il ricorso.

La CTR a sua volta confermava la sentenza di primo grado.

Oggetto:notifica cartelle Il contribuente dunque propone ricorso in cassazione affidato a sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata, mentre l’Agenzia non si è costituita tempestivamente, limitandosi a depositare un tardivo “atto di costituzione”.

Il contribuente ha poi depositato memoria illustrativa.

Ragioni della decisione 1.Preliminarmente occorre affrontare la questione circa l’applicabilità dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, che ha sancito l’annullamento dei debiti inferiori ad € 5 mila (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) purché il contribuente abbia nell’anno 2019 un reddito inferiore ad € 30 mila.

In proposito, se l’inferiorità degli importi delle cartelle può ricavarsi dalle stesse (considerato tra l’altro che la soglia di legge va determinata con riferimento ai singoli carichi), allega la difesa del contribuente che, essendo il proprio assistito deceduto nel 2018 come da certificazione prodotta, sarebbe soddisfatto anche l’altro requisito.

Tale assunto non può essere seguito perché il riferimento reddituale, stabilito come condizione per la fruizione del beneficio, va riferito all’erede (o agli eredi) o in difetto all’eredità vacante.

A fronte di ciò invero va rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14 luglio 2021, di attuazione del sopra riportato decreto, l’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021.

L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti - pertanto rispondenti a tutti i requisiti individuati dalla legge, incluso il limite reddituale - attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione, anche per farla valere in sede esecutiva.

Ciò però si traduce, in questa sede, nell’onere della parte di allegare il risultato dell’interrogazione sopra riportata, che dimostri l’intervenuto annullamento del debito e quindi la cessazione della materia del contendere.

Orbene tale onere non risulta soddisfatto e pertanto in sede di cognizione la relativa questione non può essere ulteriormente scrutinata.

2. Ancora in via preliminare occorre prendere in esame l’eccepita estinzione delle obbligazioni per sanzioni.

Orbene l’intervenuto documentato decesso del ricorrente determina certamente l’estinzione delle obbligazioni in parola, e con esse i relativi accessori, attesa la natura personale dell’indicata obbligazione.

3. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2712 cod. civ., in quanto erroneamente la CTR avrebbe ritenuto non disconosciute le relate di notificazione delle cartelle.

In termini semplici la parte ricorrente ritiene che avendo affermato di non aver mai ricevuto le notifiche, non era onerata di specificare alcun particolare profilo di non conformità all’originale delle relate.

3.1. Il motivo è infondato.

Risulta in atti che a fronte dell’eccezione di mancata notifica delle cartelle, l’agente della riscossione ebbe a produrre le relate in copia, limitandosi i ricorrenti a fronte di ciò a contestarne genericamente la conformità.

Non può certo sostenersi che solo per aver contestato la mancata notifica essi siano esentati da qualsiasi specificazione rispetto a delle relate di notifica complete e sottoscritte.

Ricordato che il disconoscimento in parola non attiene alla regolarità della notifica, ma (ovviamente) alla sua conformità all’originale, non si comprende appieno il collegamento fra la contestazione rispetto all’originale e la copia delle notifiche, ma in ogni caso era onere della parte formulare la contestazione in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi essa concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 12794/2021).

E se ciò appare (forse) contraddittorio con la stessa difesa secondo cui non si ebbe a ricevere mai una notifica, ciò inficia l’essenza stessa della difesa, e non vale certo ad autorizzare una contestazione generica.

4. Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia circa un fatto decisivo, poiché la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato “circa la dedotta assenza di prova in merito alla notifica delle cartelle a seguito della mancata produzione in giudizio della cartella in originale posto che l’odierno ricorrente contesta di non averla ricevuta”.

4.1. Sembra che il ricorrente abbia inteso con tale mezzo denunciare il fatto che il giudice d’appello non abbia preso in considerazione la sua eccezione in ordine al contenuto del plico che sarebbe stato recapitato con la raccomandata oggetto della prova recata dall’agente della riscossione.

Sul punto in effetti la sentenza non dice nulla, ma la questione è implicitamente decisa dal fatto che il giudice d’appello prosegue nell’esame delle ulteriori censure, il che presuppone il positivo superamento di tale eccezione.

E sotto tale profilo va ricordato come l’agente avesse depositato l’estratto di ruolo che riporta il contenuto essenziale della cartella e l’attestazione della relativa notificazione da parte di un pubblico ufficiale, di talché il fatto che le cartelle stesse siano state notificate con le relate le cui cartoline risultano prodotte appare incontestabile ai sensi dell’art. 2700 cod. civ.

Risultano così superati fra l’altro anche i dubbi avanzati dal ricorrente in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, dal momento che come visto è un pubblico ufficiale, che forma il ruolo, ad attestare che un certo atto (la cartella) venne notificato, fermo restando poi la valutazione circa la regolarità di siffatta notifica.

5. Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 600/1973, avendo la CTR ritenuto autorizzato il concessionario, e non solo l’ufficiale della riscossione, il messo o la polizia municipale, come soggetto autorizzato alla notifica degli atti della riscossione.

In altri termini si afferma che solo i suddetti soggetti possono consegnare all’agente postale il plico da notificarsi.

5.1. Il motivo è infondato.

Come insegna questa Corte Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 22/12/2023, n. 35822).

E ancora,« In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6395; conformi, ex plurimis, Cass. 06/03/2015, n. 4567; Cass.17/10/2016, n. 20918; Cass. 21/02/2018, n. 4275; Cass.19/11/2018, n. 29710; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass.17/01/2020, n. 946). [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro opportuno sottolineare che nel caso di notifica diretta la cartella è notificata in plico chiuso e la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.».

La circostanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della modifica, apportata dall’art. 12 del d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46 al ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo dal secondo periodo del primo comma all’epoca vigente (« […] La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.») l’inciso « da parte dell'esattore», non è invero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il concessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramite il servizio di posta ordinaria.

Infatti, la soppressione del riferimento all’ ”esattore” trova una sua generale giustificazione (piuttosto che nell’intento di far venir meno la facoltà di notifica diretta da parte dell’attore della riscossione) nella funzione dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, che era quella di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge-delega 28 settembre 1998, n. 337, il quale, alla lett. a), prevedeva l’ « affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,[…]».

Inoltre, il secondo periodo del primo comma del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo la novella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedente art. 11, primo comma, dello stesso d.lgs., il quale stabilisce che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento».

Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primo periodo del primo comma del citato art. 26 (tramite gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possa essere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non può che fare tuttora riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica e che di tale facoltà può quindi avvalersi, ovvero il concessionario (cfr. ancora Cass. 35822/2023).

6. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973 in relazione agli artt. 60 stesso decreto, 137 segg. cod. proc. civ., 7 l. 890/1982 e 7, l. n. 212/2000, ritenendosi che tali disposizioni vadano interpretate nel senso che anche ove sia ammessa la notifica diretta debbano essere osservate tutte le formalità prescritte dal codice di rito.

6.1. Il motivo è assorbito da quanto si è osservato a proposito del motivo precedente circa le formalità da espletarsi in riferimento alla notifica postale diretta.

7. Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 10, l. n. 212/2000, 26 d.p.r. n. 602/1973 e 21, d.lgs. n. 546/1992, nonché 2946, cod. civ., 20 d.lgs. n. 472/1997 e 2948, cod. civ., in quanto la CTR ha statuito l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione attesa la regolarità delle notifiche.

7.1. Il motivo è infondato, perché determinata la validità delle notifiche delle cartelle, intervenute negli anni 2003 (e in un caso 2004) in riferimento a debito IRPEF e IVA 1995, 1996 e 1997, esse hanno efficacemente interrotto il termine decennale di prescrizione proprio dei tributi erariali, dovendosi solo specificare che nonostante quanto epigrafato nel motivo, lo stesso va riferito al solo capitale, visto che per sanzioni ed interessi viene spiegato autonomo motivo.

8. Col sesto motivo si eccepisce omessa pronuncia in ordine alla domanda di pronuncia della prescrizione di sanzioni ed interessi.

8.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.

In ordine alle sanzioni il motivo è superato da quanto si è già osservato in merito all’estinzione delle relative obbligazioni a seguito del decesso del contribuente.

In ordine agli interessi va ricordato che la relativa prescrizione è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte -da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione stessa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez.

VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez.

VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez.

VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez.

VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez.

V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez.

V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez.

V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez.

V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez.

VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez.

V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez.

II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez.

III, 21 marzo 2013, n. 7127).

Entro tali limiti, dunque, il motivo merita accoglimento, dal momento che tutte le cartelle vennero notificate almeno sei anni prima della notifica degli atti di intimazione, ed alcune delle cartelle a loro volta vennero notificate ad oltre cinque anni dalla maturazione del debito d’imposta.

9. Conseguentemente sul punto la sentenza dev’essere annullata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che si conformerà sul punto alla regola della prescrizione quinquennale, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, nei limiti di cui in motivazione accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiarando altresì l’estinzione dell’obbligazione relativa alle sanzioni applicate a [OSCURATO:PERSONA] e, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,sedente in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante; -intimata – Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore - resistente - avverso la sentenza n. 636/38/15 pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Piemonte pubblicata il 12 giugno 2015; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Fatti di causa Il contribuente ricorreva avverso le intimazioni di pagamento notificategli il 18 dicembre 2012 sulla base di cartelle di pagamento, che egli assumeva non essere state notificate. La CTP respingeva il ricorso. La CTR a sua volta confermava la sentenza di primo grado. Oggetto:notifica cartelle Il contribuente dunque propone ricorso in cassazione affidato a sei motivi; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata, mentre l’Agenzia non si è costituita tempestivamente, limitandosi a depositare un tardivo “atto di costituzione”. Il contribuente ha poi depositato memoria illustrativa. Ragioni della decisione 1.Preliminarmente occorre affrontare la questione circa l’applicabilità dell’art. 4, comma 4, del d.l. n. 41/2021, che ha sancito l’annullamento dei debiti inferiori ad € 5 mila (comprensivi di interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) purché il contribuente abbia nell’anno 2019 un reddito inferiore ad € 30 mila. In proposito, se l’inferiorità degli importi delle cartelle può ricavarsi dalle stesse (considerato tra l’altro che la soglia di legge va determinata con riferimento ai singoli carichi), allega la difesa del contribuente che, essendo il proprio assistito deceduto nel 2018 come da certificazione prodotta, sarebbe soddisfatto anche l’altro requisito. Tale assunto non può essere seguito perché il riferimento reddituale, stabilito come condizione per la fruizione del beneficio, va riferito all’erede (o agli eredi) o in difetto all’eredità vacante. A fronte di ciò invero va rilevato che ai sensi dell’art. 1, comma 3, del d.m. 14 luglio 2021, di attuazione del sopra riportato decreto, l’annullamento dei debiti «è effettuato alla data del 31 ottobre 2021», relativamente ai soggetti i cui codici fiscali non sono segnalati dall’Agenzia delle entrate, per cui i debiti oggetto di stralcio si intendono tutti automaticamente annullati in data 31 ottobre 2021. L’agente della riscossione provvede in autonomia allo stralcio senza inviare alcuna comunicazione al contribuente, che può tuttavia verificare l’intervenuto annullamento dei debiti - pertanto rispondenti a tutti i requisiti individuati dalla legge, incluso il limite reddituale - attraverso la consultazione della propria situazione debitoria che può essere richiesta con le modalità rese disponibili dall’agente della riscossione, anche per farla valere in sede esecutiva. Ciò però si traduce, in questa sede, nell’onere della parte di allegare il risultato dell’interrogazione sopra riportata, che dimostri l’intervenuto annullamento del debito e quindi la cessazione della materia del contendere. Orbene tale onere non risulta soddisfatto e pertanto in sede di cognizione la relativa questione non può essere ulteriormente scrutinata. 2. Ancora in via preliminare occorre prendere in esame l’eccepita estinzione delle obbligazioni per sanzioni. Orbene l’intervenuto documentato decesso del ricorrente determina certamente l’estinzione delle obbligazioni in parola, e con esse i relativi accessori, attesa la natura personale dell’indicata obbligazione. 3. Col primo motivo si deduce violazione dell’art. 2712 cod. civ., in quanto erroneamente la CTR avrebbe ritenuto non disconosciute le relate di notificazione delle cartelle. In termini semplici la parte ricorrente ritiene che avendo affermato di non aver mai ricevuto le notifiche, non era onerata di specificare alcun particolare profilo di non conformità all’originale delle relate. 3.1. Il motivo è infondato. Risulta in atti che a fronte dell’eccezione di mancata notifica delle cartelle, l’agente della riscossione ebbe a produrre le relate in copia, limitandosi i ricorrenti a fronte di ciò a contestarne genericamente la conformità. Non può certo sostenersi che solo per aver contestato la mancata notifica essi siano esentati da qualsiasi specificazione rispetto a delle relate di notifica complete e sottoscritte. Ricordato che il disconoscimento in parola non attiene alla regolarità della notifica, ma (ovviamente) alla sua conformità all’originale, non si comprende appieno il collegamento fra la contestazione rispetto all’originale e la copia delle notifiche, ma in ogni caso era onere della parte formulare la contestazione in modo chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi essa concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (Cass. 12794/2021). E se ciò appare (forse) contraddittorio con la stessa difesa secondo cui non si ebbe a ricevere mai una notifica, ciò inficia l’essenza stessa della difesa, e non vale certo ad autorizzare una contestazione generica. 4. Col secondo motivo si deduce omessa pronuncia circa un fatto decisivo, poiché la sentenza impugnata non avrebbe pronunciato “circa la dedotta assenza di prova in merito alla notifica delle cartelle a seguito della mancata produzione in giudizio della cartella in originale posto che l’odierno ricorrente contesta di non averla ricevuta”. 4.1. Sembra che il ricorrente abbia inteso con tale mezzo denunciare il fatto che il giudice d’appello non abbia preso in considerazione la sua eccezione in ordine al contenuto del plico che sarebbe stato recapitato con la raccomandata oggetto della prova recata dall’agente della riscossione. Sul punto in effetti la sentenza non dice nulla, ma la questione è implicitamente decisa dal fatto che il giudice d’appello prosegue nell’esame delle ulteriori censure, il che presuppone il positivo superamento di tale eccezione. E sotto tale profilo va ricordato come l’agente avesse depositato l’estratto di ruolo che riporta il contenuto essenziale della cartella e l’attestazione della relativa notificazione da parte di un pubblico ufficiale, di talché il fatto che le cartelle stesse siano state notificate con le relate le cui cartoline risultano prodotte appare incontestabile ai sensi dell’art. 2700 cod. civ. Risultano così superati fra l’altro anche i dubbi avanzati dal ricorrente in ordine alla legittimità costituzionale dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973, dal momento che come visto è un pubblico ufficiale, che forma il ruolo, ad attestare che un certo atto (la cartella) venne notificato, fermo restando poi la valutazione circa la regolarità di siffatta notifica. 5. Col terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 600/1973, avendo la CTR ritenuto autorizzato il concessionario, e non solo l’ufficiale della riscossione, il messo o la polizia municipale, come soggetto autorizzato alla notifica degli atti della riscossione. In altri termini si afferma che solo i suddetti soggetti possono consegnare all’agente postale il plico da notificarsi. 5.1. Il motivo è infondato. Come insegna questa Corte Ai sensi dell'art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602 del 1973, vigente ratione temporis, anche dopo che l'art. 12 d.lgs. n. 46 del 1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (Cass. 22/12/2023, n. 35822). E ancora,« In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.» (Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 6395; conformi, ex plurimis, Cass. 06/03/2015, n. 4567; Cass.17/10/2016, n. 20918; Cass. 21/02/2018, n. 4275; Cass.19/11/2018, n. 29710; Cass. 10/04/2019, n. 10037; Cass.17/01/2020, n. 946). [OSCURATO:PERSONA] ritiene peraltro opportuno sottolineare che nel caso di notifica diretta la cartella è notificata in plico chiuso e la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.». La circostanza che il testo appena riportato sia conseguenza anche della modifica, apportata dall’art. 12 del d.lgs. del 26 febbraio 1999, n. 46 al ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sopprimendo dal secondo periodo del primo comma all’epoca vigente (« […] La notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.») l’inciso « da parte dell'esattore», non è invero determinante per escludere che, anche dopo tale novella, il concessionario possa notificare direttamente la cartella al debitore tramite il servizio di posta ordinaria. Infatti, la soppressione del riferimento all’ ”esattore” trova una sua generale giustificazione (piuttosto che nell’intento di far venir meno la facoltà di notifica diretta da parte dell’attore della riscossione) nella funzione dello stesso d.lgs. n. 46 del 1999, che era quella di riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge-delega 28 settembre 1998, n. 337, il quale, alla lett. a), prevedeva l’ « affidamento, mediante procedure ad evidenza pubblica, ai concessionari della riscossione mediante ruolo delle entrate dello Stato, degli enti territoriali e degli enti pubblici, anche previdenziali,[…]». Inoltre, il secondo periodo del primo comma del ridetto art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, anche dopo la novella appena richiamata, deve essere letto in relazione al precedente art. 11, primo comma, dello stesso d.lgs., il quale stabilisce che «Il concessionario notifica la cartella di pagamento». Pertanto, nel prevedere che, in alternativa alle forme di cui al primo periodo del primo comma del citato art. 26 (tramite gli ufficiali della riscossione o gli altri soggetti ivi indicati), la notifica della cartella possa essere eseguita anche direttamente mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, il secondo periodo della norma non può che fare tuttora riferimento al soggetto che deve effettuare tale notifica e che di tale facoltà può quindi avvalersi, ovvero il concessionario (cfr. ancora Cass. 35822/2023). 6. Col quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 26, d.p.r. n. 602/1973 in relazione agli artt. 60 stesso decreto, 137 segg. cod. proc. civ., 7 l. 890/1982 e 7, l. n. 212/2000, ritenendosi che tali disposizioni vadano interpretate nel senso che anche ove sia ammessa la notifica diretta debbano essere osservate tutte le formalità prescritte dal codice di rito. 6.1. Il motivo è assorbito da quanto si è osservato a proposito del motivo precedente circa le formalità da espletarsi in riferimento alla notifica postale diretta. 7. Col quinto motivo si deduce violazione degli artt. 10, l. n. 212/2000, 26 d.p.r. n. 602/1973 e 21, d.lgs. n. 546/1992, nonché 2946, cod. civ., 20 d.lgs. n. 472/1997 e 2948, cod. civ., in quanto la CTR ha statuito l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione attesa la regolarità delle notifiche. 7.1. Il motivo è infondato, perché determinata la validità delle notifiche delle cartelle, intervenute negli anni 2003 (e in un caso 2004) in riferimento a debito IRPEF e IVA 1995, 1996 e 1997, esse hanno efficacemente interrotto il termine decennale di prescrizione proprio dei tributi erariali, dovendosi solo specificare che nonostante quanto epigrafato nel motivo, lo stesso va riferito al solo capitale, visto che per sanzioni ed interessi viene spiegato autonomo motivo. 8. Col sesto motivo si eccepisce omessa pronuncia in ordine alla domanda di pronuncia della prescrizione di sanzioni ed interessi. 8.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione. In ordine alle sanzioni il motivo è superato da quanto si è già osservato in merito all’estinzione delle relative obbligazioni a seguito del decesso del contribuente. In ordine agli interessi va ricordato che la relativa prescrizione è regolata – secondo la giurisprudenza largamente prevalente di questa Corte -da una norma di diritto comune quale l’art. 2948, n. 4, cod. civ., secondo cui l’obbligazione stessa riveste natura autonoma rispetto al debito principale e soggiace al generalizzato termine di prescrizione quinquennale fissato dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. VI, 14 settembre 2022, n. 27055; Cass., Sez. VI, 28 aprile 2022, n. 13258; Cass., Sez. VI, 8 marzo 2022, n. 7486; Cass., Sez. VI, 24 gennaio 2022, n. 1980; Cass., Sez. V, 3 ottobre 2021, n. 31283; Cass., Sez. V, 15 ottobre 2020, n. 22351; Cass., Sez. V, 10 luglio 2020, n. 20955; Cass., Sez. V, 27 novembre 2019, n. 30901; Cass., Sez. VI, 25 luglio 2014, n. 17020; Cass., Sez. V, 14 marzo 2007, n. 5954; in termini analoghi Cass., Sez. II, 27 novembre 2009, n. 25047; Cass., Sez. III, 21 marzo 2013, n. 7127). Entro tali limiti, dunque, il motivo merita accoglimento, dal momento che tutte le cartelle vennero notificate almeno sei anni prima della notifica degli atti di intimazione, ed alcune delle cartelle a loro volta vennero notificate ad oltre cinque anni dalla maturazione del debito d’imposta. 9. Conseguentemente sul punto la sentenza dev’essere annullata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado che si conformerà sul punto alla regola della prescrizione quinquennale, e provvederà altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte, nei limiti di cui in motivazione accoglie il sesto motivo di ricorso, dichiarando altresì l’estinzione dell’obbligazione relativa alle sanzioni applicate a [OSCURATO:PERSONA] e, respinti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di