CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 29644/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di sorveglianza di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, limitatamente al diniego dell'affidamento in prova al servizio sociale; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano rigettava le istanze di affidamento in prova al servizio sociale e detenzione domiciliare, avanzate da [OSCURATO:PERSONA] in relazione a titolo la cui esecuzione era stata sospesa ai sensi dell'art. 656, comma 5, cod. proc. pen. Il Tribunale richiamava, a sostegno della decisione, le informazioni di polizia acquisite, secondo cui il condannato non svolgeva alcuna attività lavorativa e non disponeva di un domicilio stabile. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, illustrato da memoria. Nel motivo si deduce vizio della motivazione. La decisione impugnata sarebbe stata adottata su presupposti inconferenti o falsati. Sarebbe, in particolare, errata la constatazione dell'assenza di stabile domicilio, mentre sarebbe corretta quella di assenza di attività lavorativa, la quale tuttavia non sarebbe requisito imprescindibile di accesso alle misure alternative. La decisione impugnata avrebbe mancato di valutare, sotto ogni altro aspetto, incluso il rilievo della risalenza del commesso reato, se le misure alternative fossero idonee alla rieducazione del condannato e a prevenire il rischio di recidiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto. 2. L'ordinanza impugnata presenta una motivazione invero laconica, che tuttavia resiste a censura perché basata, in via assorbente, sul pregiudiziale impedimento alla concessione delle misure alternative derivante dal negativo riscontro sul domicilio. Questa Corte ha ripetutamente affermato essere legittimo il provvedimento di rigetto della richiesta di ammissione all'affidamento in prova, giustificato dalla mancanza di una stabile residenza del richiedente, atteso che detta mancanza impedisce ai servizi sociali un costante contatto diretto con il condannato, necessario all'espletamento delle indispensabili funzioni di supporto e controllo che l'art. 47, comma 9, legge 26 luglio 1975, n. 354, demanda al servizio medesimo (Sez. 1, n. 27347 del 17/05/2019, Lupu, Rv. 276198-01; Sez. 1, n. 8484 del 29/01/2009, Sadouk, Rv. 243708-01; Sez. 1, n. 6584 del 22/12/1998, dep. 1999, Nikolic, Rv. 213368-01). A fortiori, la mancanza di stabile residenza è fattore ostativo rispetto alla richiesta di detenzione domiciliare.La circostanza della mancanza di stabile domicilio è contrastata, in ricorso, in via assertiva e generica. Né, in sede di legittimità, possono essere prese in considerazione produzioni documentali mai sottoposte al giudice a quo, irritualmente allegate alla memoria difensiva di cui all'art. 611 cod. proc. pen. 3. Alla reiezione del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr