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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01043/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6858/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] n. 5presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e COMUNE SANT'ANGELO A CUPOLO; - intimati - avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n.5013 del 2023 depositata i l 06 settembre 2023 non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Guerriero avverso l’intimazione di pagamento n. 01720199001410323000, emessa dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all’ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008.

2. La CTP di Benevento, dopo aver esteso il contraddittorio agli enti impositori,Agenzia delle Entrate e Comune di Sant'Angelo a Cupolo, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l’aveva emessa, dellamancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all’intimazione e dell’ intervenuta prescrizione o decadenza.

3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello , respinto dalla CGT di II gradodella Campania che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese.

4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado,affidandosi a tre motivi, la Agenzia delle Entrate si è difesa depositandoil controricorso mentre l’A genzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Sant’Angelo a Cupolo sono rimastiintimati.

5. Successivamente, il 24.11.2025 , il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 32 d.

Lgs. n. 546del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l’errore in cui sarebbe incorsa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentalee nel la non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentaleoltre che nell’affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all’epoca della notificazione delle cartelle.

Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all’ICI delle annualità dal 2001 al 2008, avendo ri conosciuto l’intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell’atto di appello aveva denunziato,la mancanza nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] del documento relativo alla notificazion e dell’intimazione di pagamento del 12.4.2010ed il fatto che l’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era riferitasolo all’IRPEF e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell’ICI.

Con lo stesso motivoil ricorrente ha dedotto l’erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenutoche la mancata impugnazione dell’atto prodromico all’intimazione di pagamento e la conseguente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione eventualmente maturata in epoca precedente alla notificazionedella cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronuncia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016 , secondo cui la definitività dell’atto non modifica il termine di prescrizione del tributo.

1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato.

1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall’art. 360 comma 1 c.p.c. come deducibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente intende lamentarenella sentenza impugnata: (i) il travisamento della prova documentazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all’inesistenza nel fascicolo di Agenzia delle Entrate e Riscossionedell’atto interruttivo della prescrizione e all’aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell’interruzione della prescrizione dal documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015; (ii) laviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c.laddove ha sostenuto l’erroneità dell’affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all’ irretrattabilità del credito tributario , anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella.

1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».( [OSCURATO:PERSONA].

U. n. 5792 del 2024 ) Ne deriva chela doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l’atto di intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice.

Invece, l a doglianza relativa al fatto di aver tratto da un documento un’informazione probatoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 3.4.2015 relativo all’intimazione di pagamento dell’IRPEF l’intimazione di pagamento relativa al credito per l’ICI, configura un vizio da far valere con ricorso per cassazione come violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 n.5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale.

1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l’inesistenza del documento relativo all’atto di intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto è vero che nell’atto di appello, a lla pag. 9 , si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all’irreperibilità del documento nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva puntualmente evidenziato nell’atto di appello, alla pag. 10, l’erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l’intimazione di pagamento del debito IRPEF.

1.6. Il motivo è, dunque, inammissibile con riferimento alla deduzione dell’inesistenza del documento relativo all’intimazione di pagamento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere unerrore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non avevamai denunciato prima nel corso del giudizio di merito.

1.7. È , invece, fondato con riferimento alla deduzione dell’erronea valutazione del contenuto del documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all’IRPEF(v. all. 4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come attoidoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l’ICI.

1.8. Il motivo sotto il secondo profilo,relativo alla lamentata violazione di norme di diritto,è infondato.

La CGT di II grado,confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “Anche in questo grado di giudizio è stata prodotta la documentazione attestante la notifica degli atti prodromici dell’intimazione di pagamento impugnata con la conseguenza che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è attenuta alla giurisprudenza della Corte secondo cui la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell’atto impositivo o della cartella relativa al credito tributario oggetto dell’atto di intimazione impugnato, cristallizza la pretesa tributaria e preclude al contribuente di far valere anchela prescrizione anteriormente maturata.

1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» ( Cass. n. 37259 del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025).

Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa questione del regime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell’art. 2953 c.c.

1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all’erronea valutazione del contenuto del documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015e rigettato sotto tutti gli altri profili.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato,in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , la v iolazione dell'art. 11 comma 2 del d . l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art. 4-noviesdel d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneamente disatteso la sua eccezione di nullità insanabile della costituzione nel giudizio di merito dell’ADER tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l’inapplicabilità al processo tributario,retto dalla previsione dell’art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. 30008 del 2019solo per il processo civile ordinario.

2.1. Il motivo è infondato.

2.2. La giurisprudenza della Corte h a , infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarieo alle corti di giustizia tributaria di merito.

Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il principio generale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio.

Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità »( Cass. Sez.

U. 30008 del 2019).

2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria di meritocome chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativoanche attraverso l’esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all’amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro.

Afferma, in particolare, la Cortein materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioneche « Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv . dalla legge n.225/2016, dispone: "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale.

Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davantial tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa.

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546".

Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA], per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio".

Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertanosu tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle.

Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo.

L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi.

In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma -a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R.Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l’Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8.

Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e AdER proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezion i Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]» ( Cass. n. 31241 del 2019in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022 ; Cass. n. 28199 del 2024 ; Cass. n. 10661 del 2025).

2.4. In sintesi, dunque, non sussistono ostacoli normativi alla facoltà dell’Agenzia delle Entrate e Riscossionedi costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la Convenzione stipulata conl’ Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] all’Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell’ente di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro per le controversie innanzi alle Commissioni tributarie.

2.5. La CGT di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossionecon avvocato del libero foronel giudizio di merito che , correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti .

3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la v iolazione dell'art. 97 comma 4 Cost . censurando la sentenza della CGT di II grado della Campania nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento impugnata per l’ “a competenza ” o il difetto di attribuzione ai sensi dell’ art. 21 - septies legge 241 del 19 90, in capo al soggetto , Dr. [OSCURATO:PERSONA] , che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissionee notifica”, avevaprovveduto ad emetterla e notificarla.

Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 97 comma 4 Cost.,dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 , relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] all’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA],” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente”senza espletamento di concorso pubblico. 3.1.

Il motivo è infondato.

3.2. L’attribuzione al personale trasmigrato da lle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. a ll’ A genzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell’art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016 , convertito dalla Legge n. 225 del 2016 secondo cui “ Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente.

A tale personale si applica l'articolo 2112 del codicecivile.”

3.3. La norma, contestualmente all’estinzione delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. ed al trasferimento senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate e Riscossioneha previsto anche il trasferimento in blocco de i rapporti con il personale, regolat i da contratto di diritto privato , stabilendo l’automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell’attribuzione delle funzioni all’interno dell’ente a salvaguardia delle esigenze di continuità dell’attività di riscossione.

3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l’intimazione di pagamento nella sua veste di dipendente trasferito da [OSCURATO:SOCIETA] all’Agenzia delle Entrate e Riscossioneè stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell’atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l’ente.

3.5. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, ripetutamente affermato l’irrilevanza ai fini della validità dell’atto della riscossione dell’esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell’atto dall’ente e, comunque, l’irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l’amministrazione finanziaria.

3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell’art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1973- secondo cui g li accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficiosono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, «[…] soltanto l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare ilcorretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [equiparato all’intimazione di pagamento] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32657; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contribuente l’onere di provarne la non imputabilità» ( Cass. n. 29293 de l 2025 in motivazione ; Cass. n . 21290 del 2018; Cass.4283 del 2010).

3.7. In ogni caso, poi,con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche nell’ipotesi in cui la sottoscrizione e la qualifica del funzionariodelegato, sono stabilite a pena di nullità dell’atto impositivo , ha negato ogni incidenza sulla validità dell’atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l’ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. n. 5177 del 2020).

3.8. La sentenza impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello relativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l’intimazione di pagamento richiamando la previsione dell’art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016 , convertito dalla Legge n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della decisione sulla sua domanda di annullamento dell’atto di intimazione impugnato.

4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10,essendo inammissibile e infondato quanto al resto,il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati ela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della Campania che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.6858/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato a [OSCURATO:PERSONA] n. 5presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è elettivamente domiciliata; -controricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] e COMUNE SANT'ANGELO A CUPOLO; - intimati - avversola sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania n.5013 del 2023 depositata i l 06 settembre 2023 non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10dicembre 2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA]Guerriero avverso l’intimazione di pagamento n. 01720199001410323000, emessa dall’Agenzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e notificata il [OSCURATO:DATA_NASCITA], relativa a diverse cartelle di pagamento e atti impositivi, tra cui, in particolare le cartelle di pagamento relative all’ICI dovuta per le annualità dal 2001 al 2008. 2. La CTP di Benevento, dopo aver esteso il contraddittorio agli enti impositori,Agenzia delle Entrate e Comune di Sant'Angelo a Cupolo, aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente per ottenere l’annullamento dell’intimazione di pagamento in ragione della “acompetenza o difetto di attribuzioni” del funzionario che l’aveva emessa, dellamancanza o irritualità della notificazione degli atti prodromici all’intimazione e dell’ intervenuta prescrizione o decadenza. 3. Avverso la sentenza della CTP il contribuente aveva proposto appello , respinto dalla CGT di II gradodella Campania che aveva ritenuto infondate tutte le sue difese. 4. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione della sentenza della CGT di II grado,affidandosi a tre motivi, la Agenzia delle Entrate si è difesa depositandoil controricorso mentre l’A genzia delle Entrate [OSCURATO:PERSONA] e il Comune di Sant’Angelo a Cupolo sono rimastiintimati. 5. Successivamente, il 24.11.2025 , il ricorrente ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 378 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato,in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 e 5 c.p.c., la violazione dell'art. 115 c.p.c. in combinato disposto con l'art. 32 d. Lgs. n. 546del 1992 e con gli articoli 2934 e 2948, n. 4 c.c., per l’errore in cui sarebbe incorsa la CGT di II grado nella ricognizione della prova documentalee nel la non corretta ricognizione del contenuto oggettivo della prova documentaleoltre che nell’affermazione di irretrattabilità della pretesa tributaria anche sotto il profilo della prescrizione già maturata all’epoca della notificazione delle cartelle. Il ricorrente ha sostenuto, in particolare, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente disatteso la sua eccezione di prescrizione dei crediti relativi all’ICI delle annualità dal 2001 al 2008, avendo ri conosciuto l’intervenuta interruzione per effetto delle intimazioni di pagamento del 12.05.2010, del 3.04.2015 e del 23.08.2018, senza, tuttavia, avvedersi che nell’atto di appello aveva denunziato,la mancanza nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] del documento relativo alla notificazion e dell’intimazione di pagamento del 12.4.2010ed il fatto che l’intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] era riferitasolo all’IRPEF e non poteva aver interrotto il termine di prescrizione quinquennale dell’ICI. Con lo stesso motivoil ricorrente ha dedotto l’erroneità della pronuncia della CGT di II grado nella parte in cui ha ritenutoche la mancata impugnazione dell’atto prodromico all’intimazione di pagamento e la conseguente irretrattabilità del credito precludano al contribuente la possibilità di far valere la prescrizione eventualmente maturata in epoca precedente alla notificazionedella cartella non opposta, in violazione dei principi dettati in materia dalla pronuncia della Corte a sezioni unite n. 23397 del 2016 , secondo cui la definitività dell’atto non modifica il termine di prescrizione del tributo. 1.2. Il motivo è solo parzialmente fondato. 1.3. La doglianza contiene più censure riconducibili a vizi diversi tra quelli previsti dall’art. 360 comma 1 c.p.c. come deducibili nel giudizio di legittimità, tuttavia, si comprende chiaramente che il ricorrente intende lamentarenella sentenza impugnata: (i) il travisamento della prova documentazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riguardo all’inesistenza nel fascicolo di Agenzia delle Entrate e Riscossionedell’atto interruttivo della prescrizione e all’aver tratto informazioni inesistenti ai fini dell’interruzione della prescrizione dal documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015; (ii) laviolazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3c.p.c., delle norme sulla prescrizione di cui agli articoli 2934 e 2948 n. 4 c.c.laddove ha sostenuto l’erroneità dell’affermazione da parte della CGT di II grado in ordine all’ irretrattabilità del credito tributario , anche sotto il profilo della già maturata prescrizione, in mancanza di impugnazione del relativo atto impositivo o della relativa cartella. 1.4. Sotto il primo profilo, relativo al travisamento della prova documentale, la Corte a sezioni unite ha chiarito che «Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395 n. 4 c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360 nn. 4 e 5 c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale».( [OSCURATO:PERSONA]. U. n. 5792 del 2024 ) Ne deriva chela doglianza avverso la sentenza impugnata relativa al fatto di aver posto a fondamento della decisione un documento inesistente, e cioè l’atto di intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], deve essere ricondotta ad un errore di percezione revocatorio censurabile, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c., come una svista del giudice. Invece, l a doglianza relativa al fatto di aver tratto da un documento un’informazione probatoria inesistente o impossibile logicamente da dedurre, e cioè aver tratto dal documento del 3.4.2015 relativo all’intimazione di pagamento dell’IRPEF l’intimazione di pagamento relativa al credito per l’ICI, configura un vizio da far valere con ricorso per cassazione come violazione dell’art. 115 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 n.5, c.p.c., trattandosi di fatto sostanziale. 1.5. Nel caso di specie il ricorrente non aveva mai dedotto nella fase del giudizio di merito l’inesistenza del documento relativo all’atto di intimazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA], tanto è vero che nell’atto di appello, a lla pag. 9 , si era limitato a sostenere che non era stata seguita da altri atti interruttivi per ben otto anni senza fare alcun cenno all’irreperibilità del documento nel fascicolo dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva puntualmente evidenziato nell’atto di appello, alla pag. 10, l’erronea valutazione del documento del 3.4.2015, contenente solo l’intimazione di pagamento del debito IRPEF. 1.6. Il motivo è, dunque, inammissibile con riferimento alla deduzione dell’inesistenza del documento relativo all’intimazione di pagamento del 12.5.2010 perché il contribuente, con il ricorso per cassazione, ha fatto valere unerrore revocatorio, ai sensi dell’art. 395 comma 1 n. 4 c.p.c. che non avevamai denunciato prima nel corso del giudizio di merito. 1.7. È , invece, fondato con riferimento alla deduzione dell’erronea valutazione del contenuto del documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015 che effettivamente si riferisce solo all’IRPEF(v. all. 4 al ricorso a pag. 7) e che è stato, però, valutato dalla CGT di II grado come attoidoneo ad interrompere la prescrizione del credito per l’ICI. 1.8. Il motivo sotto il secondo profilo,relativo alla lamentata violazione di norme di diritto,è infondato. La CGT di II grado,confermando sul punto la decisione del giudice di primo grado, ha affermato che “Anche in questo grado di giudizio è stata prodotta la documentazione attestante la notifica degli atti prodromici dell’intimazione di pagamento impugnata con la conseguenza che la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento e degli altri atti prodromici ha reso irretrattabili i crediti fiscali in essi riportati.” Con ciò si è attenuta alla giurisprudenza della Corte secondo cui la definitività derivante dalla mancata impugnazione dell’atto impositivo o della cartella relativa al credito tributario oggetto dell’atto di intimazione impugnato, cristallizza la pretesa tributaria e preclude al contribuente di far valere anchela prescrizione anteriormente maturata. 1.9. Afferma, in particolare, la Corte che « In tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato.» ( Cass. n. 37259 del 29/11/2021) e che « […] l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 d.P.R., n. 602 del 1973, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati all'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine.» (Cass. n. 6436 del 11/03/2025; Cass. 20476 del 2025). Inconferente rispetto alla fattispecie oggetto di causa è, invece, il richiamo del ricorrente alla giurisprudenza della Corte relativa alla diversa questione del regime della prescrizione applicabile alla pretesa tributaria racchiusa in un atto di accertamento divenuto definitivo in relazione alla previsione dell’art. 2953 c.c. 1.10. Il motivo deve, quindi, essere accolto limitatamente al vizio dedotto, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., con riferimento all’erronea valutazione del contenuto del documento relativo all’intimazione di pagamento del 3.4.2015e rigettato sotto tutti gli altri profili. 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato,in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. , la v iolazione dell'art. 11 comma 2 del d . l gs. n. 546 del 1992 e dell’art. 1 comma 8 del d.l. n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla leggen. 225 del 2016, in combinato disposto con l'art. 4-noviesdel d.l. n. 34 del 2019 e con l'art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933, per avere la CGT di II grado erroneamente disatteso la sua eccezione di nullità insanabile della costituzione nel giudizio di merito dell’ADER tramite un avvocato del libero foro, formulata con le memorie illustrative in secondo grado evidenziando l’inapplicabilità al processo tributario,retto dalla previsione dell’art. 11 comma 2 d. lgs. 546 del 1992, dei principi enunciati dalla Corte a sezioni unite con la sentenza n. 30008 del 2019solo per il processo civile ordinario. 2.1. Il motivo è infondato. 2.2. La giurisprudenza della Corte h a , infatti, da tempo riconosciuto la legittimità della difesa in giudizio dell'amministrazione finanziaria, mediante avvocati del libero foro, anche nei procedimenti avanti alle commissioni tributarieo alle corti di giustizia tributaria di merito. Come noto, la Corte a sezioni unite ha affermato il principio generale secondo cui « Ai fini della rappresentanza e difesa in giudizio, l'Agenzia delle Entrate–[OSCURATO:PERSONA], impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, si avvale:a) dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; b) di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dall'art. 43, comma 4, r.d. cit. - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi dell'art. 1, comma 5 del d.l. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016 -in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio. Quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l'Agenzia e l'Avvocatura dello Stato o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione dell'Agenzia a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità »( Cass. Sez. U. 30008 del 2019). 2.3. Gli stessi principi valgono anche con riferimento al patrocinio innanzi alle Corti di giustizia tributaria di meritocome chiarito dalla giurisprudenza della Corte che, ricostruito il complesso quadro normativoanche attraverso l’esame delle norme di interpretazione autentica, ha concluso riconoscendo all’amministrazione finanziaria la facoltà di avvalersi, alle stesse condizioni, per la difesa innanzi alle commissioni tributarie o alle corti di giustizia tributaria del patrocinio degli avvocati del libero foro. Afferma, in particolare, la Cortein materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle Entrate e Riscossioneche « Quanto alla difesa in giudizio, il comma 8 dell'articolo 1 del d.l. n.193/2016, conv . dalla legge n.225/2016, dispone: "L'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale. Lo stesso ente può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davantial tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente; in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa. Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546". Deve, inoltre, rilevarsi che la norma di interpretazione autentica dell'articolo 4-nonies, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, prevede che "il comma 8 citato si interpreta nel senso che la disposizione dell'articolo 43, quarto comma, del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n.1611, si applica esclusivamente nei casi in cui l'Agenzia delle entrate [OSCURATO:PERSONA], per la propria rappresentanza e difesa in giudizio, intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi a quest'ultima riservati su base convenzionale; la medesima disposizione non si applica nei casi di indisponibilità della stessa Avvocatura dello Stato ad assumere il patrocinio". Tale ultimo articolo, quindi, chiarisce, con validità ex tunc, che la delibera motivata è necessaria esclusivamente nei casi in cui le controversie vertanosu tematiche riservate all'Avvocatura di Stato su base convenzionale ed essa sia disponibile ad assumerle. Il legislatore ha voluto affermare che la fonte primaria della difesa erariale, in forza dell'art. 1, comma 8, è la convenzione, cui occorre in primo luogo fare riferimento onde verificare la validità del mandato difensivo. L'art. 43, comma 4, del r.d. n. 1611/1933 - con la necessità di adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza - opera dunque solo nel caso in cui A.d.E.R., nonostante la specifica controversia rientri, in forza della convenzione, tra quelle di competenza dell'Avvocatura dello Stato, non intenda di essa avvalersi. In sostanza, non è più sostenibile che la regola generale sia l'avvalimento dell'avvocatura erariale e che quello di avvocati del libero foro sia un'eccezione, perché il tenore testuale della norma -a differenza di quanto solo in apparenza risulta dalle previsioni regolamentari e che oltretutto, per principio generale, non sono in grado di interferire sulle norme di rango primario - esclude con chiarezza sia l'organicità che la stessa esclusività del patrocinio erariale, per quanto «autorizzato», per la chiara alternatività (con l'utilizzo dell'avverbio "altresì") tra le due facoltà radicate in capo all'A.d.E.R.Pertanto, il richiamo, operato dall'art. 1, comma 8, all'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui l’Ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata, non esclude che si applichino le nuove disposizioni sulla difesa tecnica (nella dicotomia "pubblica-del libero foro") dettate dalla prima parte dello stesso comma 8. Detta soluzione interpretativa pare conforme al Protocollo d'intesa del 22.6.2017, stipulato tra l'Avvocatura dello Stato e AdER proprio in forza del disposto dell'art. 1, comma 8, cit., secondo cui, in subiecta materia, «3.4.2 L'Ente sta in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro, iscritti nel proprio Elenco avvocati, nelle controversie relative a: - liti innanzi al Giudice di Pace (compresa la fase di appello); - liti innanzi alle Sezion i Lavoro di Tribunale e Corte d'Appello; - liti innanzi alle [OSCURATO:PERSONA]» ( Cass. n. 31241 del 2019in motivazione; Cass. n. 24967 del 2022 ; Cass. n. 28199 del 2024 ; Cass. n. 10661 del 2025). 2.4. In sintesi, dunque, non sussistono ostacoli normativi alla facoltà dell’Agenzia delle Entrate e Riscossionedi costituirsi nel giudizio di merito tributario con avvocati del libero foro né speciali oneri di documentazione del potere di rappresentanza e assistenza, dal momento che la Convenzione stipulata conl’ Avvocatura dello Stato non riserva il patrocinio dell’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] all’Avvocatura dello Stato ma prevede espressamente la facoltà dell’ente di stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di avvocati del libero foro per le controversie innanzi alle Commissioni tributarie. 2.5. La CGT di II grado si è uniformata ai principi enunciati dalla Corte in materia anche richiamandoli espressamente in motivazione e non sussiste, pertanto, il vizio di violazione di norma di diritto lamentato dal ricorrente con riferimento alla costituzione dell’Agenzia delle Entrate e Riscossionecon avvocato del libero foronel giudizio di merito che , correttamente, è stata ritenuta rituale senza alcun onere di documentare le fonti del potere di rappresentanza e assistenza diverse dalla procura alle liti . 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1n. 3 c.p.c., la v iolazione dell'art. 97 comma 4 Cost . censurando la sentenza della CGT di II grado della Campania nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di nullità dell’intimazione di pagamento impugnata per l’ “a competenza ” o il difetto di attribuzione ai sensi dell’ art. 21 - septies legge 241 del 19 90, in capo al soggetto , Dr. [OSCURATO:PERSONA] , che, qualificandosi come “responsabile del procedimento di emissionee notifica”, avevaprovveduto ad emetterla e notificarla. Contestualmente alla censura il ricorrente ha prospettato la questione di illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 97 comma 4 Cost.,dell'art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016, convertito dalla legge n. 225 del 2016 , relativo al trasferimento del personale delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA] all’Agenzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA],” ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente”senza espletamento di concorso pubblico. 3.1. Il motivo è infondato. 3.2. L’attribuzione al personale trasmigrato da lle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. a ll’ A genzia delle Entrate e [OSCURATO:PERSONA] del potere di sottoscrivere gli atti di riscossione si desume dalla previsione dell’art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016 , convertito dalla Legge n. 225 del 2016 secondo cui “ Tenuto conto della specificità delle funzioni proprie della riscossione fiscale e delle competenze tecniche necessarie al loro svolgimento, per assicurarle senza soluzione di continuità, a decorrere dalla data di cui al comma 1 il personale delle società del [OSCURATO:PERSONA] con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, fino a scadenza, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del trasferimento, è trasferito all'ente pubblico economico di cui al comma 3, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. A tale personale si applica l'articolo 2112 del codicecivile.” 3.3. La norma, contestualmente all’estinzione delle società del gruppo [OSCURATO:SOCIETA]. ed al trasferimento senza soluzione di continuità dei rapporti giuridici e delle funzioni di riscossione all’Agenzia delle Entrate e Riscossioneha previsto anche il trasferimento in blocco de i rapporti con il personale, regolat i da contratto di diritto privato , stabilendo l’automatica ricognizione delle competenze necessarie ai fini dell’attribuzione delle funzioni all’interno dell’ente a salvaguardia delle esigenze di continuità dell’attività di riscossione. 3.4. Il soggetto che ha sottoscritto l’intimazione di pagamento nella sua veste di dipendente trasferito da [OSCURATO:SOCIETA] all’Agenzia delle Entrate e Riscossioneè stato, quindi, investito del relativo potere in forza della norma richiamata senza che rilevi, in alcun modo, ai fini della validità dell’atto di riscossione la sua qualifica o la fonte concorsuale o meno del suo rapporto di lavoro con l’ente. 3.5. La giurisprudenza della Corte ha, infatti, ripetutamente affermato l’irrilevanza ai fini della validità dell’atto della riscossione dell’esistenza stessa della sottoscrizione del funzionario e della sua qualifica purché sia chiara la provenienza dell’atto dall’ente e, comunque, l’irrilevanza ai fini della validità, anche degli atti impositivi, delle questioni relative alla fonte del loro rapporto di lavoro con l’amministrazione finanziaria. 3.6. Sotto il primo profilo la giurisprudenza di legittimità ha efficacemente chiarito che, in forza della espressa previsione dell’art. 42 comma 1 e 3 d.P.R. n. 600 del 1973- secondo cui g li accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficiosono, a pena di nullità, sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato-, «[…] soltanto l’avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato e, in caso di contestazione del contribuente, incombe all'amministrazione finanziaria dimostrare ilcorretto esercizio del potere, ma, atteso il principio della tassatività delle nullità, in mancanza di una disposizione espressa, tale sanzione non trova applicazione per la cartella di pagamento, il diniego di condono, l'avviso di mora [equiparato all’intimazione di pagamento] e l'attribuzione di rendita, per cui opera la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2018, n. 27871; Cass., Sez. 5^, 8 luglio 2022, n. 21767; Cass., Sez. Trib., 13 aprile 2023, n. 9845; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre 2024, n. 32657; Cass., Sez. Trib., 12 luglio 2025, n. 19193; Cass., Sez. Trib., 22 settembre 2025, n. 25790), gravando sul contribuente l’onere di provarne la non imputabilità» ( Cass. n. 29293 de l 2025 in motivazione ; Cass. n . 21290 del 2018; Cass.4283 del 2010). 3.7. In ogni caso, poi,con riferimento al secondo profilo la giurisprudenza della Corte, anche nell’ipotesi in cui la sottoscrizione e la qualifica del funzionariodelegato, sono stabilite a pena di nullità dell’atto impositivo , ha negato ogni incidenza sulla validità dell’atto impositivo alle questioni di illegittimità costituzionale relative alla fonte del suo rapporto di lavoro con l’ente e alla sua assunzione in mancanza di concorso pubblico ( Cass. n. 5177 del 2020). 3.8. La sentenza impugnato ha fatto corretta applicazione dei principi richiamati laddove ha rigettato il motivo di appello relativo al difetto di attribuzioni del funzionario che ha sottoscritto l’intimazione di pagamento richiamando la previsione dell’art. 1 comma 9 del d.l. n. 193 del 2016 , convertito dalla Legge n. 225 del 2016 mentre la questione di illegittimità della norma proposta dal ricorrente è inammissibile in quanto irrilevante ai fini della decisione sulla sua domanda di annullamento dell’atto di intimazione impugnato. 4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto nei soli limiti delineati al punto 1.10,essendo inammissibile e infondato quanto al resto,il secondo ed il terzo motivo devono essere rigettati perché infondati ela sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio per nuovo esame alla CGT di II grado della Campania che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimi
Sentenza Cassazione n. 01043/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris