CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26700/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con il medesimo atto a firma del comune difensore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna dei predetti imputati per il reato di furto monoaggravato, nonché di Petre anche per quello di ricettazione, commessi il 29 aprile 2021; Considerato che i primi due motivi di ricorso - che contestano la sussistenza del "concorso formale ex art. 110 c.p.p." e la mancata esclusione "della aggravante di cui all'art. 625, n. 5 c.p per il capo A), nonché la "mancata assoluzione" di Petre da reato di cui al capo B) - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Ritenuto che il secondo motivo - nella parte in cui contesta il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato, perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego dei benefici richiesti, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ostativi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda pagina 9, paragrafi 4.4. e 4.5.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deci