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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22646/2023

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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Ligurian. 1395/03/2018, depositata il 25.10.2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di Genova , previo rigetto dell’eccezione di prescrizione della pretesa, accoglieva i l ricors o propost o da l [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di rettifica dell’accertamento , emess o per maggiori dazi e IVA,in relazione a d alcune importazion i e seguite dal CAD nel 2010 e nel 2011, in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e riguarda nti telai e parti di biciclette (forcelle, reggisella e manubri), per mancata inclusione nella dichiarazione doganale de l costo de gli stampi destinati alla realizzazione dei telai oggetto di importazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieval’appello proposto dall’ADM, rilevando, in sintesi, che: -il termine previsto per l’azione accertativa è pror ogato purché entro il triennio “l’amministrazione emetta atto nel quale venga formulata notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante”, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunciao dall’inizio dell’azione penale; - nella specie era evidente la coincidenza tra i fatti denunciati penalmente e quanto riportato nell’avviso impugnato, con conseguente regolare emissione dell’avviso di accertamento; - nel merito, il rappresentante indiretto è responsabile anche della maggiore l’IVA dovuta all’atto dell’importazione, in quanto rientra tra i diritti di confine; - i l rappresentante indiretto è solidalmente responsabile con l’importatore, in quanto dichiarante, avendo scelto liberamente tale forma di rappresentanza, che imponeva la necessaria attenzione nella compilazione della dichiarazione; - l’esimente della buona fede dello spedizioniere presuppone la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste dall’art. 220 CDC e, nella specie, non era rilevabile l’errore dell’autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto, atteso che lo spedizioniere competente era in grado di verificare la completezza dei documenti forniti dall’importatore; - non poteva essere invocata neppure l’esimente di cui all’art. 239 CDC, in quanto lo sgravio è un atto discrezionale, invocabile solo per eventi eccezionali; -il CA D impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motiv i , illustrati con memoria ; - l ’ADM si costitu iva si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, avendola CTR omesso di valutare la documentata diversità di contestazioni tra la notitia criminis prodotta dalla Dogana e l’avviso impugnato , atteso che alla base di quest’ultimo vi era il mancato inserimento nella dichiarazione doganale di numerose fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] di Taiwan nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riferibili alle importazioni di telai di biciclette e loro parti, con conseguente omessa liquidazione dei relativi diritti di confine, mentre la notitia criminis riguardava l’annotazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sicchè si trattava di rapporti giuridici del tutto distinti, privi di punti di contatto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 CDC e 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’intervenuta prescrizione/decadenza del potere accertativo, applicando erroneamente la disciplina del c.d. raddoppio dei termini, prevista in materia di imposte dirette e non quella specifica in materia di dazi doganali, e omettendo di considerare che la notitia criminis formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (utilizzo di fatture relative a costi inesistenti) non riguardava i fatti oggetto della contestazione doganale (mancata dichiarazione in dogana di costi) , tenuto conto che le operazioni di importazione erano state effettuate nel 2010 e nel 2011, mentre l’avviso di rettifica era stato notificato nel 2015; - i predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono inammissibili; - la ricorrente deduce solo apparentem ente una violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, con riferimento all’identità dei fatti oggetto di denuncia penale e quelli riportati nell’avviso impugnato, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle normeo l’omesso esame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - anche l’invocato principio del libero convin cimento di cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229); - la CTR ha stabilito, con un accertamento insindacabile in sede di legittimità, che era evidente la coincidenza tra i fatti denunciati penalmente e quelli posti a fondamento della ripresa, relativi alla mancata inclusione del valore degli stampi nella dichiarazione presentata; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di riconoscere che per la sussistenza della responsabilità professionale degli spedizionieri doganali è necessaria la dimostrazione del dolo o della colpa , nel senso che occorre provare che tali soggetti sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che i dati versati nella dichiarazione non erano corretti; nella specie, invece,la presunta difformità relativa al valore della merce è stata riscontrata solo a seguito dell’attività di indagine della Guardia di Finanza , non avendo l’importatore mai consegnato al CAD le fatture relative al rimborso del costo degli stampi, sicché lo spedizioniere era impossibilitato a verificare direttamente la correttezza dei dati; -il motivo è infondato; - ai sensi degli artt. 5, par. 2, Reg. (CEE) n. 2913/92 ( CDC ), applicabile ratione temporis, e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, par. 3, e 4, punto 18, del CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicché, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappresentante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione doganale (Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che l o impegnava con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - la responsabilità dello spedizioniere è legata, quindi, al suo ruolo di dichiarante in dogana,ovvero di autore della dichiarazione doganale a norma dell'art. 201, par. 3, CDC, gravando sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (ex multis, Cass.8 febbraio 2019, n. 3739); - a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del rappresentante indirettodi provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - diversa è l’ipotesi ( impropriamente richiamata dal ricorrente) in cui l'obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal CDC (artt. 204 e 205), posto che in questo caso l'obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, sottrazione al controllo, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime; - in dette ipotesi, infatti, il fatto generatore dell'imposta prescinde dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale ed è legato al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che non presuppone l’esistenza di una valida dichiarazione doganale; - la CTR ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, precisandoche non si ravvisavano le condizioni richieste dalla norma per escludere la responsabilità del rappresentante indiretto il quale si è limitato, anche nel ricorso, ad affermare che l’importatore non gli aveva mai consegnato le fatture relative al rimborso del costo degli stampi; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, punto 9 e 201 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto erroneamente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto anche con riferimento all’IVA all’importazione, sebbene la stessa non sia compresa nell’obbligazione doganale, in quanto rappresenta un tributo interno; -il motivo è fondato; - occorre premettere che, secondo l’orientamento seguito da questa Corte fino al 2021, «Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "dirittodi confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione» (così, da ultimo, Cass. n. 11029 del 27/04/2021; conf., Cass. n. 31611 del 04/12/2019; Cass. n. 9455 del 18/04/2018; Cass. n. 19749 del 19/09/2014; Cass. n. 7720 del27/03/2013); - tale orientamento, peraltro,, è stato oggetto di revisione a seguito della recente sentenza della Co rte di giustizia della UE, resa in data 12/05/2022 in causa C-714/20, [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiarito che l’art. 77, § 3, CDU, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, anche delrappresentante indiretto dell’importatore, si riferisce unicamente all’obbligazione doganale (definita dall’art. 5, punto 18, del CDUcome «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore» ) e non anche all’IVA all’importazione, che non fa parte dei dazi all’importazione per come definiti dall’art. 5, punto 20, CDU e, cioè i dazi doganalidovuti all’importazione delle merci (punti 43-49); -inoltre – si è precisato - l’articolo 201 della dir ettiva n. 2006/112/CE non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l’obbligo di pagare tale imposta, bensì prevede che tale obbligo incombe alla persona o alle persone designate oriconosciute dallo Stato membro di importazione (punto 50); - è vero , poi, che «dalla formulazione dell’articolo 201 della direttiva IVA, secondo cui l’IVA all’importazione “è dovuta dalla odalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”, risulta che tale articolo lascia un poterediscrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta» e che questi ultimi possono designarne più di uno, ivi compreso il rappresentante indiretto dell’importatore (punti 54-57); tuttavia, le disposizioni di una direttiva devono «essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente lacertezza del diritto (sentenza del 24 ottobre 2013, Commissione/Spagna, C ‑ 151/12, EU:C:2013:690, punto 26 egiurisprudenza ivi citata)» ; a tal fine, «è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizionedi una direttiva sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, FlachglasTorgau, C ‑ 204/09, EU:C:2012:71, punto 60)», anche in ragione delprincipio di certezza del diritto; - i n questo contesto – come bene evid enziato da questa Corte con la sentenza n. 23526 del 27/07/2022 - l’interpretazione fino ad oggi sostenuta si pone in contrasto con la menzionata decisione della Corte di giustizia in quanto, una volta venuto meno il richiamoall’art. 77, § 3, CDU (già art. 201, § 3, CDC), nell’ordinamento interno non esiste una disposizione che indichi, in manierasufficientemente chiara e precisa, che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione; - orbene, la CTR ha pertanto errone amente ritenuto che il CA D doveva rispondere anche del mancato pagamento della maggiore IVA all’importazione, mentre del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suorappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 CDC e 40 TULD, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per averela CTR rico nosciuto la responsabilità del CAD in ordine ai maggiori tributi accertati, benché la prassi nazionale di imporre, nel periodo 2005 – 2015, ai soggetti beneficiari della procedura di domiciliazione, prevista dall’art. 76, lett. c), del CDC, l’obbligo di agire in regime di rappresentanza indirett a , anziché quali rappresentanti diretti, fosse in contrast o con la normativa comunitaria; sollecita sul punto, ove si rendesse necessario, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; - preliminarmente va disatte sa l’eccezione di giudicato esterno , articolata dal CAD ricorrente in memoria, con riferimento alle sentenzenn. 417 e 418 del 14 gennaio 2020, rese d a questa Corte in altri giudizi tra le stesse parti, in quanto si tratta di o perazioni di importazione, oggetto di distinte dichiarazioni doganali e, quindi, di diversi rapporti giuridicitributari; - né il giudicato può formarsi in relazione all’interpretazione e all’individuazione della norma tributaria posta a fondamento della decisione, che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli - salvo che la situazione giuridica accertata non sia soggettivamente ed oggettivamente identica, in tal caso prevalendo il principio del “ne bis in idem” - dovendosi salvaguardare l’esigenza della tendenziale uniformità delle decisioni giurisdizionali all’attività nomofilattica rimessa alla Corte di legittimità (Cass. 21/10/2013, n. 23723); - ciò posto, il motivo è inammissibile per carenza di interesse , essendo pacifico che il CAD aveva effettuato le operazioni doganali in qualità dirappresentante indiretto; - sebbene la procedura semplificata, disciplinata dall'art. 76, par. 1, lett. c), del CDC, prevedesse all’epoca come obbligatoria la rappresentanza indiretta dello spedizioniere e, quindi, la sua responsabilità solidale con l’importatore, dalla sentenza impugnata risulta che il CAD aveva scelto liberamente tale procedura, p ur potendo optare per la procedura ordinaria che prevedeva la possibilità della rappresentanza diretta; - avendo il CAD preferito utilizzare un modello semplificato e più rapido per espletare le formalità connesse alla presentazione della dichiarazione doganale, n e ha , dunque, volontariamente accettato tutte le conseguenze, ivi compresa la rappresentanza indiretta; - neppure sussistono, dunque, i presupposti per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale, che, pertanto, va disattesa; - con il sesto mo tivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 239 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente l’applicazione dell’esimente, pur avendo il CA D agito con la massima diligenza, basandosi sui dati desumibili dalla documentazione fornitagli dall’importatore e non potendo conoscere altri rapporti, non specificatamente attinenti al la merce importata, esistenti tra l’importatore e l’esportatore estero; -a parte l’improprio accostamento dell’esimente prevista dall’art. 239 CDC a quella disciplinata dall’art. 220 CDC, trattandosi di fattispecie completamente diverse, il motivo è inammissibile per difetto di specificità; -l'articolo 239 CDC, ratione temporis vigente, così prevede: «1.

Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238: -da determinarsi secondo la procedura del comitato; - dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato.

Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato.

Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine»; - la disciplina del Regolamento di attuazione, specificamente riferita all'art. 239 CDC, è contenuta negli artt. 899-908 del DAC; - per quanto qui rileva, l'art. 899 DAC prevede che «l'autorità doganale di decisione», ossia quella competente in sede nazionale, provvede essa stessa a riconoscere il rimborso o lo sgravio se ne ricorrono i presupposti sostanziali ovvero, in loro carenza, a rigettare l'istanza, salvi i soli casi «in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905»; - l'art. 905 DAC (contenuto nella sezione 2, rubricata «Decisioni spettanti alla Commissione»), infine, prevede (paragrafi 1-3): «1.

Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909: - quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o, - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o, - l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR. [...]

2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, -alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili.

3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso.

Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova.

Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede.

Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi»; - dall’esame del predetto dettato normativo emerge che la presentazione del ricorso avverso l’atto di accertamento del debito doganale non implica, di per sé, anche la presentazione dell’istanza di rimborso o di sgravio ai sensi dell’art. 239 CDC;- come è stato già rilevato da questa Corte (Cass. 10/05/2019, n. 12477), un eventuale cumulo o contestualità delle istanze (giudiziale e amministrativa) è sicuramente consentita e possibile, ma, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, non è automatica e, anzi, a fronte del chiaro dettato dell'art. 239 CDC, una simile soluzione verrebbe ad assumere una valenza sostanzialmente abrogante della disposizione unionale, attesa la diversità dei termini per la proposizione del ricorso (sessanta giorni) rispetto a quelli previsti per l'istanza di rimborso (un anno); - nella specie, non risulta riportato nel ricorso che è stata presentata la domanda amministrati va di rimborso o di sgravio, sicché non si pone neppure, in via astratta, un problema di interferenza fra i due diversi ambiti; - occorre comunque rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la domanda di sgravio dei diritti doganali, prevista dall'art. 239 del CDC, ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli artt. 900-903 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giu stificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli artt. 905-909 di detto regolamento CEE n. 2454/93, esula dalla cognizione dell'autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico (Cass.

S.U. nn. 15381/2002 e n. 18360/2009 , Cass . n. 23686 del 2022); - in conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri; la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e , non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto , la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi accogliere negli stessi limitiil ricorso introduttivo;- ritiene il Collegio di compensare le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, in ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 13942/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultima in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, giusta procura speciale a margine del ricorso; –ricorrente – Contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; –resistente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale de l la Ligurian. 1395/03/2018, depositata il 25.10.2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del12 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Tributi–Dazi - La CTP di Genova , previo rigetto dell’eccezione di prescrizione della pretesa, accoglieva i l ricors o propost o da l [OSCURATO:SOCIETA]. contro l’avviso di rettifica dell’accertamento , emess o per maggiori dazi e IVA,in relazione a d alcune importazion i e seguite dal CAD nel 2010 e nel 2011, in qualità di rappresentante indiretto, per conto dell’importatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., e riguarda nti telai e parti di biciclette (forcelle, reggisella e manubri), per mancata inclusione nella dichiarazione doganale de l costo de gli stampi destinati alla realizzazione dei telai oggetto di importazione; - c on la sentenza indicata in epigrafe, la CTR della Lombardia accoglieval’appello proposto dall’ADM, rilevando, in sintesi, che: -il termine previsto per l’azione accertativa è pror ogato purché entro il triennio “l’amministrazione emetta atto nel quale venga formulata notitia criminis tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante”, indipendentemente dall’effettiva presentazione della denunciao dall’inizio dell’azione penale; - nella specie era evidente la coincidenza tra i fatti denunciati penalmente e quanto riportato nell’avviso impugnato, con conseguente regolare emissione dell’avviso di accertamento; - nel merito, il rappresentante indiretto è responsabile anche della maggiore l’IVA dovuta all’atto dell’importazione, in quanto rientra tra i diritti di confine; - i l rappresentante indiretto è solidalmente responsabile con l’importatore, in quanto dichiarante, avendo scelto liberamente tale forma di rappresentanza, che imponeva la necessaria attenzione nella compilazione della dichiarazione; - l’esimente della buona fede dello spedizioniere presuppone la sussistenza di tutte e tre le condizioni previste dall’art. 220 CDC e, nella specie, non era rilevabile l’errore dell’autorità doganale che non poteva essere ragionevolmente scoperto, atteso che lo spedizioniere competente era in grado di verificare la completezza dei documenti forniti dall’importatore; - non poteva essere invocata neppure l’esimente di cui all’art. 239 CDC, in quanto lo sgravio è un atto discrezionale, invocabile solo per eventi eccezionali; -il CA D impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato asei motiv i , illustrati con memoria ; - l ’ADM si costitu iva si costituiva al solo fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] -Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la violazione e /o falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per omesso esame di fatti decisivi per la risoluzione della controversia, avendola CTR omesso di valutare la documentata diversità di contestazioni tra la notitia criminis prodotta dalla Dogana e l’avviso impugnato , atteso che alla base di quest’ultimo vi era il mancato inserimento nella dichiarazione doganale di numerose fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] di Taiwan nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., riferibili alle importazioni di telai di biciclette e loro parti, con conseguente omessa liquidazione dei relativi diritti di confine, mentre la notitia criminis riguardava l’annotazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, sicchè si trattava di rapporti giuridici del tutto distinti, privi di punti di contatto; - con il secondo motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 221 CDC e 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non avere la CTR rilevato l’intervenuta prescrizione/decadenza del potere accertativo, applicando erroneamente la disciplina del c.d. raddoppio dei termini, prevista in materia di imposte dirette e non quella specifica in materia di dazi doganali, e omettendo di considerare che la notitia criminis formulata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (utilizzo di fatture relative a costi inesistenti) non riguardava i fatti oggetto della contestazione doganale (mancata dichiarazione in dogana di costi) , tenuto conto che le operazioni di importazione erano state effettuate nel 2010 e nel 2011, mentre l’avviso di rettifica era stato notificato nel 2015; - i predetti motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi, sono inammissibili; - la ricorrente deduce solo apparentem ente una violazione di norme di legge e l’omesso esame di un fatto decisivo, ma in realtà mira alla rivalutazione dei fatti, operata dal giudice di merito, con riferimento all’identità dei fatti oggetto di denuncia penale e quelli riportati nell’avviso impugnato, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. n. 8758 del 4/07/2017), prospettando nel ricorso non l’analisi e l’applicazione delle normeo l’omesso esame di fatti decisivi, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla esclusiva valutazione del giudice di merito (ex multis, Cass. n. 3340 del 5/02/2019; Cass. n. 640 del 14/01/2019; Cass. n. 24155 del 13/10/2017); - anche l’invocato principio del libero convin cimento di cui agli artt.115 e 116 cod. proc. civ. opera interamente sul piano dell'apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1229); - la CTR ha stabilito, con un accertamento insindacabile in sede di legittimità, che era evidente la coincidenza tra i fatti denunciati penalmente e quelli posti a fondamento della ripresa, relativi alla mancata inclusione del valore degli stampi nella dichiarazione presentata; -con il terzo motivo, denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 201 e 202 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR omesso di riconoscere che per la sussistenza della responsabilità professionale degli spedizionieri doganali è necessaria la dimostrazione del dolo o della colpa , nel senso che occorre provare che tali soggetti sapessero o dovessero ragionevolmente sapere che i dati versati nella dichiarazione non erano corretti; nella specie, invece,la presunta difformità relativa al valore della merce è stata riscontrata solo a seguito dell’attività di indagine della Guardia di Finanza , non avendo l’importatore mai consegnato al CAD le fatture relative al rimborso del costo degli stampi, sicché lo spedizioniere era impossibilitato a verificare direttamente la correttezza dei dati; -il motivo è infondato; - ai sensi degli artt. 5, par. 2, Reg. (CEE) n. 2913/92 ( CDC ), applicabile ratione temporis, e 40, comma 1, TULD, la dichiarazione doganale può essere fatta personalmente dall'importatore ovvero a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto; nel caso di rappresentanza diretta, il rappresentante agisce a nome e per conto di terzi, mentre quella indiretta si ha quando il rappresentante agisce a nome proprio, ma per conto di terzi ed implica l'iscrizione in un apposito albo professionale istituito con la l. n. 1612 del 1960, nel rispetto della disciplina prevista dalla legge medesima e dalla successiva l. n. 213 del 2000; - dal combinato disposto degli artt. 201, par. 3, e 4, punto 18, del CDC si evince, poi, che l'obbligazione doganale sorge in capo a chi fa la dichiarazione a nome proprio ovvero alla persona in nome della quale la dichiarazione è fatta, sicché, in caso di rappresentanza diretta, la responsabilità grava, in via di principio, sul solo importatore, mentre in caso di rappresentanza indiretta è specificamente prevista la responsabilità sia dello spedizioniere che dell'importatore (Cass. n. 9773 del 23/04/2010; Cass. n. 7720 del 27/03/2013; Cass. n. 9270 del 17/04/2013); - nella specie è pacifico che il CAD era rappresentante indiretto dell'importatore, sicché risponde in solido con quest'ultimo dell'obbligazione doganale per il semplice fatto di avere presentato la dichiarazione doganale (Cass. n. 5560 del 26/02/2019), che l o impegnava con riferimento all'esattezza delle indicazioni ivi contenute, all'autenticità dei documenti presentati e all'osservanza di tutti gli obblighi che scaturiscono dal vincolo delle merci importate (cfr. art. 199 del regolamento (CEE) n. 2454 del 1993); - la responsabilità dello spedizioniere è legata, quindi, al suo ruolo di dichiarante in dogana,ovvero di autore della dichiarazione doganale a norma dell'art. 201, par. 3, CDC, gravando sul rappresentante indiretto l'obbligo di vigilare - con la diligenza qualificata da ragguagliare, ex art. 1176, comma 2, cod. civ., alla natura dell'attività esercitata - sull'esattezza delle informazioni fornite dall'esportatore allo Stato di esportazione, al fine di evitare abusi, posto che l'Unione Europea non è tenuta a subire le conseguenze di comportamenti scorretti dei fornitori dei suoi cittadini, rientranti nel rischio dell'attività commerciale, e contro i quali gli operatori economici ben possono premunirsi nell'ambito dei loro rapporti negoziali (ex multis, Cass.8 febbraio 2019, n. 3739); - a tale obbligo di vigilanza corrisponde l’onere del rappresentante indirettodi provare la ricorrenza delle condizioni idonee a soddisfare i richiesti parametri di diligenza (Cass. 11 novembre 2020, n. 25347); - diversa è l’ipotesi ( impropriamente richiamata dal ricorrente) in cui l'obbligazione doganale sorga per effetto della inosservanza della normativa doganale, ossia in caso di introduzione irregolare (art. 202 CDC), di sottrazione al controllo doganale (art. 203 CDC) e delle altre ipotesi previste dal CDC (artt. 204 e 205), posto che in questo caso l'obbligazione doganale emerge non per effetto della presentazione di una dichiarazione, poi rivelatasi erronea, ma a causa del verificarsi di alcuni fatti (introduzione di merci senza dichiarazione doganale, sottrazione al controllo, inosservanza di obblighi previsti dalla normativa doganale per i regimi speciali ecc.), che inducono una presunzione legale di immissione al consumo delle merci medesime; - in dette ipotesi, infatti, il fatto generatore dell'imposta prescinde dalla esistenza di una valida dichiarazione doganale ed è legato al verificarsi di un fatto, configurandosi una importazione di merci che non presuppone l’esistenza di una valida dichiarazione doganale; - la CTR ha fatto buon governo dei principi sopra richiamati, precisandoche non si ravvisavano le condizioni richieste dalla norma per escludere la responsabilità del rappresentante indiretto il quale si è limitato, anche nel ricorso, ad affermare che l’importatore non gli aveva mai consegnato le fatture relative al rimborso del costo degli stampi; - con il quarto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, comma 1, punto 9 e 201 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR riconosciuto erroneamente la responsabilità solidale del rappresentante indiretto anche con riferimento all’IVA all’importazione, sebbene la stessa non sia compresa nell’obbligazione doganale, in quanto rappresenta un tributo interno; -il motivo è fondato; - occorre premettere che, secondo l’orientamento seguito da questa Corte fino al 2021, «Del pagamento dell'IVA all'importazione risponde non soltanto l'importatore, ma anche solidalmente il suo rappresentante indiretto, che abbia presentato la dichiarazione doganale, stante la previsione di cui all'art. 201, par. 3, CDC, dovendo tale obbligazione ricomprendersi tra gli oneri doganali (ancorché non sia classificabile come "dirittodi confine"), sicché deve essere accertata e riscossa nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo, ossia il fatto dell'importazione» (così, da ultimo, Cass. n. 11029 del 27/04/2021; conf., Cass. n. 31611 del 04/12/2019; Cass. n. 9455 del 18/04/2018; Cass. n. 19749 del 19/09/2014; Cass. n. 7720 del27/03/2013); - tale orientamento, peraltro,, è stato oggetto di revisione a seguito della recente sentenza della Co rte di giustizia della UE, resa in data 12/05/2022 in causa C-714/20, [OSCURATO:SOCIETA]., che ha chiarito che l’art. 77, § 3, CDU, nel prevedere la responsabilità del dichiarante e, quindi, anche delrappresentante indiretto dell’importatore, si riferisce unicamente all’obbligazione doganale (definita dall’art. 5, punto 18, del CDUcome «l’obbligo di una persona di corrispondere l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile ad una determinata merce in virtù della normativa doganale in vigore» ) e non anche all’IVA all’importazione, che non fa parte dei dazi all’importazione per come definiti dall’art. 5, punto 20, CDU e, cioè i dazi doganalidovuti all’importazione delle merci (punti 43-49); -inoltre – si è precisato - l’articolo 201 della dir ettiva n. 2006/112/CE non opera un rinvio alle disposizioni del codice doganale per quanto riguarda l’obbligo di pagare tale imposta, bensì prevede che tale obbligo incombe alla persona o alle persone designate oriconosciute dallo Stato membro di importazione (punto 50); - è vero , poi, che «dalla formulazione dell’articolo 201 della direttiva IVA, secondo cui l’IVA all’importazione “è dovuta dalla odalle persone designate o riconosciute come debitrici dallo Stato membro d’importazione”, risulta che tale articolo lascia un poterediscrezionale agli Stati membri per designare i soggetti debitori di tale imposta» e che questi ultimi possono designarne più di uno, ivi compreso il rappresentante indiretto dell’importatore (punti 54-57); tuttavia, le disposizioni di una direttiva devono «essere attuate con un’efficacia cogente incontestabile, con la specificità, la precisione e la chiarezza necessarie per garantire pienamente lacertezza del diritto (sentenza del 24 ottobre 2013, Commissione/Spagna, C ‑ 151/12, EU:C:2013:690, punto 26 egiurisprudenza ivi citata)» ; a tal fine, «è indispensabile che la situazione giuridica derivante dalle misure nazionali di trasposizionedi una direttiva sia sufficientemente precisa e chiara da permettere ai singoli interessati di conoscere l’ampiezza dei loro diritti e obblighi (v., in tal senso, sentenza del 14 febbraio 2012, FlachglasTorgau, C ‑ 204/09, EU:C:2012:71, punto 60)», anche in ragione delprincipio di certezza del diritto; - i n questo contesto – come bene evid enziato da questa Corte con la sentenza n. 23526 del 27/07/2022 - l’interpretazione fino ad oggi sostenuta si pone in contrasto con la menzionata decisione della Corte di giustizia in quanto, una volta venuto meno il richiamoall’art. 77, § 3, CDU (già art. 201, § 3, CDC), nell’ordinamento interno non esiste una disposizione che indichi, in manierasufficientemente chiara e precisa, che il rappresentante indiretto doganale debba rispondere anche dell’IVA all’importazione; - orbene, la CTR ha pertanto errone amente ritenuto che il CA D doveva rispondere anche del mancato pagamento della maggiore IVA all’importazione, mentre del suo mancato pagamento risponde unicamente l'importatore e non anche il suorappresentante indiretto, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che ne prevedano la responsabilità solidale; - con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 76 CDC e 40 TULD, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod.proc. civ., per averela CTR rico nosciuto la responsabilità del CAD in ordine ai maggiori tributi accertati, benché la prassi nazionale di imporre, nel periodo 2005 – 2015, ai soggetti beneficiari della procedura di domiciliazione, prevista dall’art. 76, lett. c), del CDC, l’obbligo di agire in regime di rappresentanza indirett a , anziché quali rappresentanti diretti, fosse in contrast o con la normativa comunitaria; sollecita sul punto, ove si rendesse necessario, un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia; - preliminarmente va disatte sa l’eccezione di giudicato esterno , articolata dal CAD ricorrente in memoria, con riferimento alle sentenzenn. 417 e 418 del 14 gennaio 2020, rese d a questa Corte in altri giudizi tra le stesse parti, in quanto si tratta di o perazioni di importazione, oggetto di distinte dichiarazioni doganali e, quindi, di diversi rapporti giuridicitributari; - né il giudicato può formarsi in relazione all’interpretazione e all’individuazione della norma tributaria posta a fondamento della decisione, che nell’ordinamento processuale non può incontrare vincoli - salvo che la situazione giuridica accertata non sia soggettivamente ed oggettivamente identica, in tal caso prevalendo il principio del “ne bis in idem” - dovendosi salvaguardare l’esigenza della tendenziale uniformità delle decisioni giurisdizionali all’attività nomofilattica rimessa alla Corte di legittimità (Cass. 21/10/2013, n. 23723); - ciò posto, il motivo è inammissibile per carenza di interesse , essendo pacifico che il CAD aveva effettuato le operazioni doganali in qualità dirappresentante indiretto; - sebbene la procedura semplificata, disciplinata dall'art. 76, par. 1, lett. c), del CDC, prevedesse all’epoca come obbligatoria la rappresentanza indiretta dello spedizioniere e, quindi, la sua responsabilità solidale con l’importatore, dalla sentenza impugnata risulta che il CAD aveva scelto liberamente tale procedura, p ur potendo optare per la procedura ordinaria che prevedeva la possibilità della rappresentanza diretta; - avendo il CAD preferito utilizzare un modello semplificato e più rapido per espletare le formalità connesse alla presentazione della dichiarazione doganale, n e ha , dunque, volontariamente accettato tutte le conseguenze, ivi compresa la rappresentanza indiretta; - neppure sussistono, dunque, i presupposti per accedere alla richiesta di rinvio pregiudiziale, che, pertanto, va disattesa; - con il sesto mo tivo, deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 239 CDC, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per avere la CTR escluso erroneamente l’applicazione dell’esimente, pur avendo il CA D agito con la massima diligenza, basandosi sui dati desumibili dalla documentazione fornitagli dall’importatore e non potendo conoscere altri rapporti, non specificatamente attinenti al la merce importata, esistenti tra l’importatore e l’esportatore estero; -a parte l’improprio accostamento dell’esimente prevista dall’art. 239 CDC a quella disciplinata dall’art. 220 CDC, trattandosi di fattispecie completamente diverse, il motivo è inammissibile per difetto di specificità; -l'articolo 239 CDC, ratione temporis vigente, così prevede: «1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni diverse da quelle di cui agli articoli 236, 237 e 238: -da determinarsi secondo la procedura del comitato; - dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato. Le situazioni in cui si applica la presente disposizione e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari. 2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi. Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine»; - la disciplina del Regolamento di attuazione, specificamente riferita all'art. 239 CDC, è contenuta negli artt. 899-908 del DAC; - per quanto qui rileva, l'art. 899 DAC prevede che «l'autorità doganale di decisione», ossia quella competente in sede nazionale, provvede essa stessa a riconoscere il rimborso o lo sgravio se ne ricorrono i presupposti sostanziali ovvero, in loro carenza, a rigettare l'istanza, salvi i soli casi «in cui la pratica va sottoposta alla Commissione conformemente all'articolo 905»; - l'art. 905 DAC (contenuto nella sezione 2, rubricata «Decisioni spettanti alla Commissione»), infine, prevede (paragrafi 1-3): «1. Quando la domanda di rimborso o di sgravio di cui all'articolo 239, paragrafo 2, del codice sia corredata di giustificazioni tali da costituire una situazione particolare risultante da circostanze che non implicano alcuna manovra fraudolenta o negligenza manifesta da parte dell'interessato, lo Stato membro da cui dipende l'autorità doganale di decisione trasmette il caso alla Commissione affinché sia evaso conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909: - quando tale autorità ritenga che la situazione particolare risulti da un'inadempienza della Commissione agli obblighi ad essa incombenti o, - le circostanze del caso siano legate ai risultati di un'inchiesta comunitaria effettuata conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 515/97 o effettuata sulla base di un'altra disposizione comunitaria o accordo conclusi dalla Comunità con taluni paesi o gruppi di paesi, in cui sia prevista la possibilità di procedere ad inchieste comunitarie del genere o, - l'importo che riguarda l'interessato in seguito a una stessa situazione particolare e riferito, all'occorrenza, a diverse operazioni d'importazione o d'esportazione, sia superiore o uguale a 500 000 EUR. [...] 2. Non si procede alla trasmissione di cui al paragrafo 1 quando: - la Commissione abbia già adottato una decisione conformemente alla procedura di cui agli articoli da 906 a 909 su un caso in cui si era in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili, -alla Commissione sia già sottoposto un caso in cui si sia in presenza di elementi di fatto e di diritto comparabili. 3. La pratica trasmessa alla Commissione deve recare tutti gli elementi necessari per un esame esauriente del caso. Essa deve includere una valutazione circostanziata sul comportamento dell'operatore interessato, in particolare sulla sua esperienza professionale, la sua buona fede e la diligenza di cui ha dato prova. Tale valutazione dev'essere corredata di tutti gli elementi atti a comprovare che l'operatore ha agito in buona fede. Essa deve inoltre contenere una dichiarazione, sottoscritta da colui che domanda il rimborso o lo sgravio, dove si attesti che il richiedente ha potuto prendere conoscenza della pratica e che indichi o che non ha nulla da aggiungere oppure tutti gli ulteriori elementi che ritiene debbano figurarvi»; - dall’esame del predetto dettato normativo emerge che la presentazione del ricorso avverso l’atto di accertamento del debito doganale non implica, di per sé, anche la presentazione dell’istanza di rimborso o di sgravio ai sensi dell’art. 239 CDC;- come è stato già rilevato da questa Corte (Cass. 10/05/2019, n. 12477), un eventuale cumulo o contestualità delle istanze (giudiziale e amministrativa) è sicuramente consentita e possibile, ma, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis, non è automatica e, anzi, a fronte del chiaro dettato dell'art. 239 CDC, una simile soluzione verrebbe ad assumere una valenza sostanzialmente abrogante della disposizione unionale, attesa la diversità dei termini per la proposizione del ricorso (sessanta giorni) rispetto a quelli previsti per l'istanza di rimborso (un anno); - nella specie, non risulta riportato nel ricorso che è stata presentata la domanda amministrati va di rimborso o di sgravio, sicché non si pone neppure, in via astratta, un problema di interferenza fra i due diversi ambiti; - occorre comunque rammentare che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la domanda di sgravio dei diritti doganali, prevista dall'art. 239 del CDC, ove non sia fondata sulla deduzione del verificarsi di uno dei casi previsti dagli artt. 900-903 del regolamento CEE n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, ma sia rivolta a far valere una situazione particolare giu stificativa dello sgravio medesimo ai sensi degli artt. 905-909 di detto regolamento CEE n. 2454/93, esula dalla cognizione dell'autorità giudiziaria, investendo scelte e determinazioni di carattere politico (Cass. S.U. nn. 15381/2002 e n. 18360/2009 , Cass . n. 23686 del 2022); - in conclusione, va accolto il quarto motivo, rigettati gli altri; la sentenza va, pertanto, cassata in relazione al motivo accolto e , non essendo necessari ulterioriaccertamenti di fatto , la causa può essere decisa anche nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, cod. proc. civ., dovendosi accogliere negli stessi limitiil ricorso introduttivo;- ritiene il Collegio di compensare le spese dell’intero giudizio, in ragione del consolidarsi in corso di causa dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sopra richiamato, in ma
Sentenza Cassazione n. 22646/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris