Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23461/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 24/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 28/04/2021, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo A) perché estinto per decorso della prescrizione ed escludendo la continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo per il capo B) dell'imputazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 340,00 di multa.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria: invero, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato dalla Corte di appello, che a pag. 2 della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere il percorso motivazionale del Tribunale di primo grado; talché, la determinazione della pena, contrariamente a quanto assunto dalla difesa che lamenta la mancanza di motivazione del processo logico che ha condotto alla precisa determinazione del quantum, è stata adeguatamente motivata (dopo l'elisione dell'aumento per la continuazione) e deve ritenersi immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, insindacabile in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( SENEGAL) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza emessa in data 24/10/2022, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Noia in data 28/04/2021, dichiarando il non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato ascrittogli al capo A) perché estinto per decorso della prescrizione ed escludendo la continuazione, ha rideterminato la pena nei confronti del medesimo per il capo B) dell'imputazione ai sensi dell'art. 648 cod. pen. nella misura di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 340,00 di multa. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta genericamente la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale del prevenuto, è inammissibile poiché non sorretto da alcuna specificità e pertinenza censoria: invero, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata congrua e logicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata), il motivo non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; osservato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché il trattamento sanzionatorio è stato correttamente determinato dalla Corte di appello, che a pag. 2 della sentenza impugnata, ha dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto di condividere il percorso motivazionale del Tribunale di primo grado; talché, la determinazione della pena, contrariamente a quanto assunto dalla difesa che lamenta la mancanza di motivazione del processo logico che ha condotto alla precisa determinazione del quantum, è stata adeguatamente motivata (dopo l'elisione dell'aumento per la continuazione) e deve ritenersi immune da vizi logici e giuridici e, pertanto, insindacabile in Cassazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023
Sentenza Cassazione n. 23461/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris