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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 maggio 2024

Cassazione n. 22560/2024

Testo disponibile della fonte

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PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24192/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

ROMA n. 3919/2016 depositata il17/06/2016.

Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere o, in subordine,per l’accoglimento del ricorso; Uditi per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’intimata l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA]Alò. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto n.

TJBCO0200106/2013 l’Agenzia delle entrate ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sull’acquisto, sia nazionale sia intracomunitario, per gli anni 2008-2012 di materiale fotovoltaico in forma di elementi singoli e non di impianto e in veste non di acquirente ma solo come intermediaria, applicando le relative sanzioni.

2. La società ha impugnato l’atto e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma ha accolto il ricorso.

3. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio con la sentenza in epigrafe.

4. L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su undici motivi e ha depositato memoria.

5. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Va preliminarmente osservato che l’Agenzia delle entrate, pur essendo rimasta intimata, ha partecipato tramite l’Avvocatura dello Stato all’udienza di discussione, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, dal secondo periodo del primo comma dell’art. 370, c.p.c., il quale (nella versione applicabile ratione temporisa questo giudizio), così dispone: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso.

In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

2. Vale il principio recentemente affermato secondo cui «In materia di ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dalla Commissioni tributarie regionali (ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado), l’Agenzia delle entrate intimata, che pure non abbia già contraddetto mediante rituale controricorso, può partecipare alla discussione orale avvalendosi del ministero dell'Avvocatura dello Stato, senza che sia necessario che a quest’ultima sia stata rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio» (Cass. n. 2465 del 2024).

T rattando si di fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non è necessario che l'ente rilasci una specifica procura all'Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma dell'art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la disposizione dell'art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass . sez. un. n. 23020 del 2005 ).

Pertanto, l'Agenzia delle entrate che si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell'Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass. n. 14785 del 2011 ; Cass. n. 2606del 2012; Cass. n. 23865 del 2020 ).

3. Tanto premesso, va rilevato che con la memoria depositata telematicamente il 30.5.2024 la contribuente ha comunicato l’intervenuta definizione della lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con l. n. 225/2016, chiedendo l’estinzione del presente giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016.

4. La domanda è fondata.

5. Anche le sanzioni amministrative tributarie possono essere oggetto di definizione agevolata della lite pendente, come ammesso da atti di prassi (Circolare del 8.3.2017, n. 2/E dell’Agenzia delle entrate, pag. 12) e confermato dal la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2995 del 2024; Cass. n. 20970 del 2021).

6. In questo caso, poi, la ricorrente ha documentato l’integrale pagamento delle somme dovute: a seguito della sentenza della CTR favorevole all’Ufficio, è stata emessa, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 con cui è stato intimato il pagamento dell’intero importo della sanzione pecuniaria di cui a l provvedimento sanzionatorio impugnato; lacontribuente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 e l’Agente della Riscossione , in data 9.6.2017, ha comunicato alla ricorrente l’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione delle n. 6 cartelle di pagamento con riferimento alle quali la Società aveva proposto domanda di adesione alla definizione agevolata, inclusa la sopraindicata cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 (si veda riga n. 3 del “prospetto di sintesi” allegato alla comunicazione); in data 23.6.2017, la ricorrente ha effettuato il bonifico di pagamento della somma di euro 1.547,21, dovuta ai fini della definizione della pretesa recata nella cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000e l’Agente della Riscossione, con missiva via posta elettronica del 5.7.2017, ha pure confermato l’avvenuta definizione della pendenza relativa a quella cartella.

7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, che contempla l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata lacessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019).

8. In questo, caso, risultando l’integrale pagamento del dovuto ai fini della definizione agevolata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

9. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2018). p.q.m. dic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24192/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] (-) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE; -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. ROMA n. 3919/2016 depositata il17/06/2016. Udita la relazione svolta nell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per la dichiarazione di estinzione per cessazione della materia del contendere o, in subordine,per l’accoglimento del ricorso; Uditi per la ricorrente l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e per l’intimata l’avv. dello [OSCURATO:PERSONA]Alò. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto n. TJBCO0200106/2013 l’Agenzia delle entrate ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% sull’acquisto, sia nazionale sia intracomunitario, per gli anni 2008-2012 di materiale fotovoltaico in forma di elementi singoli e non di impianto e in veste non di acquirente ma solo come intermediaria, applicando le relative sanzioni. 2. La società ha impugnato l’atto e la [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Roma ha accolto il ricorso. 3. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello, accolto dalla [OSCURATO:PERSONA] (CTR) del Lazio con la sentenza in epigrafe. 4. L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza fondato su undici motivi e ha depositato memoria. 5. E’ rimasta intimata l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente osservato che l’Agenzia delle entrate, pur essendo rimasta intimata, ha partecipato tramite l’Avvocatura dello Stato all’udienza di discussione, esercitando la facoltà processuale espressamente consentita, dal secondo periodo del primo comma dell’art. 370, c.p.c., il quale (nella versione applicabile ratione temporisa questo giudizio), così dispone: «La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente nel domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale». 2. Vale il principio recentemente affermato secondo cui «In materia di ricorso per cassazione avverso sentenze emesse dalla Commissioni tributarie regionali (ora Corti di giustizia tributaria di secondo grado), l’Agenzia delle entrate intimata, che pure non abbia già contraddetto mediante rituale controricorso, può partecipare alla discussione orale avvalendosi del ministero dell'Avvocatura dello Stato, senza che sia necessario che a quest’ultima sia stata rilasciata una specifica procura per il singolo giudizio» (Cass. n. 2465 del 2024). T rattando si di fattispecie relativa ad agenzia fiscale, in rapporto alla quale è previsto il patrocinio facoltativo dell'Avvocatura dello Stato dall'art. 72 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300, non è necessario che l'ente rilasci una specifica procura all'Avvocatura medesima per il singolo giudizio, risultando applicabile anche a tale ipotesi, a norma dell'art. 45 del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, la disposizione dell'art. 1, secondo comma, del r.d. cit., secondo cui gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato (Cass . sez. un. n. 23020 del 2005 ). Pertanto, l'Agenzia delle entrate che si avvalga, nel giudizio di cassazione, del ministero dell'Avvocatura dello Stato, non è tenuta a conferire a quest'ultima una procura alle liti, essendo applicabile a tale ipotesi la disposizione dell'art. 1, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, secondo il quale gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni e non hanno bisogno di mandato (Cass. n. 14785 del 2011 ; Cass. n. 2606del 2012; Cass. n. 23865 del 2020 ). 3. Tanto premesso, va rilevato che con la memoria depositata telematicamente il 30.5.2024 la contribuente ha comunicato l’intervenuta definizione della lite ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, conv. con l. n. 225/2016, chiedendo l’estinzione del presente giudizio per intervenuta definizione della lite ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 193/2016. 4. La domanda è fondata. 5. Anche le sanzioni amministrative tributarie possono essere oggetto di definizione agevolata della lite pendente, come ammesso da atti di prassi (Circolare del 8.3.2017, n. 2/E dell’Agenzia delle entrate, pag. 12) e confermato dal la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 2995 del 2024; Cass. n. 20970 del 2021). 6. In questo caso, poi, la ricorrente ha documentato l’integrale pagamento delle somme dovute: a seguito della sentenza della CTR favorevole all’Ufficio, è stata emessa, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, la cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 con cui è stato intimato il pagamento dell’intero importo della sanzione pecuniaria di cui a l provvedimento sanzionatorio impugnato; lacontribuente ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del D.L. n. 193/2016 e l’Agente della Riscossione , in data 9.6.2017, ha comunicato alla ricorrente l’ammontare complessivo dovuto ai fini della definizione delle n. 6 cartelle di pagamento con riferimento alle quali la Società aveva proposto domanda di adesione alla definizione agevolata, inclusa la sopraindicata cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000 (si veda riga n. 3 del “prospetto di sintesi” allegato alla comunicazione); in data 23.6.2017, la ricorrente ha effettuato il bonifico di pagamento della somma di euro 1.547,21, dovuta ai fini della definizione della pretesa recata nella cartella di pagamento n. 097 2016 0167769940000e l’Agente della Riscossione, con missiva via posta elettronica del 5.7.2017, ha pure confermato l’avvenuta definizione della pendenza relativa a quella cartella. 7. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l n. 193 del 2016, conv. con modif. in l. n. 225 del 2016, che contempla l’impegno a rinunciare al giudizio, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata lacessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. n. 24083 del 2018; Cass. n. 11540 del 2019). 8. In questo, caso, risultando l’integrale pagamento del dovuto ai fini della definizione agevolata, deve dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. 9. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese (Cass. n. 10198 del 2018; Cass. n. 28311 del 2018). p.q.m. dic