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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 2023

Cassazione n. 32026/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 9

I. n. 1423 del 1956 (oggi art. 75 d.

Igs. n. 159 del 2011) e, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della scriminante; ritenuto che il ricorso riproduce pedissequamente la medesima censura dedotta con l'appello e adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'eventuale deterioramento dei rapporti con le persone conviventi non determina un pericolo di danno alla persona e, comunque, si tratterebbe di pericolo agevolmente evitabile chiedendo il mutamento della sede della misura di prevenzione; ritenuto che tale motivazione si profila rispettosa del consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l'esimente dello stato di necessità prevista dall'art. 54 cod. pen. richiede la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata da ll'indilazionabilità e dalla cogenza, tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge, con la conseguenza che l'esimente in esame non è ipotizzabile in presenza di uno stato di bisogno non caratterizzato da tali qualità, quale può essere l'alterco con un familiare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in preambolo con la quale la Corte di appello di Salerno ha confermato ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 9 I. n. 1423 del 1956 (oggi art. 75 d. Igs. n. 159 del 2011) e, con l'unico motivo di ricorso, deduce la violazione dell'art. 54 cod. pen. e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento della scriminante; ritenuto che il ricorso riproduce pedissequamente la medesima censura dedotta con l'appello e adeguatamente vagliata e superata dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'eventuale deterioramento dei rapporti con le persone conviventi non determina un pericolo di danno alla persona e, comunque, si tratterebbe di pericolo agevolmente evitabile chiedendo il mutamento della sede della misura di prevenzione; ritenuto che tale motivazione si profila rispettosa del consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte secondo cui l'esimente dello stato di necessità prevista dall'art. 54 cod. pen. richiede la concreta immanenza di una situazione di grave pericolo alle persone, caratterizzata da ll'indilazionabilità e dalla cogenza, tali da non lasciare all'agente altra alternativa che quella di violare la legge, con la conseguenza che l'esimente in esame non è ipotizzabile in presenza di uno stato di bisogno non caratterizzato da tali qualità, quale può essere l'alterco con un familiare; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il P
Sentenza Cassazione n. 32026/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris