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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 gennaio 2023

Cassazione n. 00804/2024

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t o al n. 33846 / 20 1 9 R.G., propost o DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzionenel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 20 T.U.R. 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledella Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’impostadi registro, in relazione alla riqualificazioneex art. 20 del d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , della cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella “[OSCURATO:SOCIETA].”(per un valore nominale complessivo di € 500.000,00) da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (atto del 15 ottobre 2014) nei termini di cessione indiretta di azienda, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 23 marzo 2017, n. 6562/03/2017, con compensazione delle spese giudiziali;

2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’ avviso di liquidazione fosse nullo per l’omessa instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale ex art. 10-bisdel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo stato configurato dall’amministrazione finanziaria un abuso di diritto da parte del contribuente;

3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza;

4. dopo il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la causa pendente dinanzi a questa Corte col n. 33860/2019 R.G. (la quale aveva ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di liquidazione da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), essendo stato chiesto di avvalersi ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. del giudicato favorevole formatosi nei soli confronti dei coobbligati “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e [OSCURATO:PERSONA] sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3428/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di avvalersi in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130,da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, la quale ha depositato la relativa domanda il 12 gennaio 2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta in misura di € 3.407,00 il 5 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge;

5. nelle more, la causa iscritta al n. 33860/2019 R.G. è stata estinta con decreto reso il 13 giugno 2023, n. 16874, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; [OSCURATO:PERSONA]:

1. come si è detto, premesso che la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ” ha presentato d omanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5 della legge31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma previst a per il relativo perfezionamento, [OSCURATO:PERSONA] chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere;

2. nella specie, non risulta esserestato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata , che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022 ), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 12 gennaio 2023);3. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti della definizione agevolata anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligato per il medesimo titolo;

4. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5 , comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 5.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130;

6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d.

"doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso a Romanel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
t o al n. 33846 / 20 1 9 R.G., propost o DA l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], entrambi con studio in Napoli, elettivamente domiciliato presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzionenel presente procedimento; CONTRORICORRENTE/RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19 dicembre 2023 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]. 20 T.U.R. 1.l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricors o per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione t ributaria regionaledella Campania il 17 aprile 2019, n. 3429/10/2019 , la quale, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avviso di liquidazione dell’impostadi registro, in relazione alla riqualificazioneex art. 20 del d .P.R. 26 aprile 1986 , n. 131 , della cessione della quota totalitaria di compartecipazione nella “[OSCURATO:SOCIETA].”(per un valore nominale complessivo di € 500.000,00) da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.” e di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] (atto del 15 ottobre 2014) nei termini di cessione indiretta di azienda, ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione tributaria provinciale diNapoli il 23 marzo 2017, n. 6562/03/2017, con compensazione delle spese giudiziali; 2. il giudice di appello ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che l’ avviso di liquidazione fosse nullo per l’omessa instaurazione del contraddittorio endo- procedimentale ex art. 10-bisdel d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo stato configurato dall’amministrazione finanziaria un abuso di diritto da parte del contribuente; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la medesima sentenza; 4. dopo il rinvio della causa a nuovo ruolo per consentire la trattazione congiunta con la causa pendente dinanzi a questa Corte col n. 33860/2019 R.G. (la quale aveva ad oggetto l’impugnazione del medesimo avviso di liquidazione da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”), essendo stato chiesto di avvalersi ex art. 1306, secondo comma, cod. civ. del giudicato favorevole formatosi nei soli confronti dei coobbligati “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.” e [OSCURATO:PERSONA] sulla sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale della Campania il 17 aprile 2019, n. 3428/10/2019, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto di avvalersi in via estensiva dell’adesione alla definizione agevolata ex art. 5 della legge 31 agosto 2022, n. 130,da parte della “[OSCURATO:PERSONA] S.r.l.”, la quale ha depositato la relativa domanda il 12 gennaio 2023 ed ha adempiuto al versamento integrale della somma dovuta in misura di € 3.407,00 il 5 gennaio 2023, senza la comunicazione di alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate nel termine di legge; 5. nelle more, la causa iscritta al n. 33860/2019 R.G. è stata estinta con decreto reso il 13 giugno 2023, n. 16874, ex art. 5, comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; [OSCURATO:PERSONA]: 1. come si è detto, premesso che la “ [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ” ha presentato d omanda di definizione agevolata della controversia, ai sensi dell'art. 5 della legge31 agosto 2022, n. 130, con il pagamento della somma previst a per il relativo perfezionamento, [OSCURATO:PERSONA] chiesto di dichiarare l’estinzione del presente procedimento per cessazione della materia del contendere; 2. nella specie, non risulta esserestato adottato nel termine di legge il diniego della definizione agevolata , che, ai sensi dell’art. 5, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130 (secondo l’interpretazione datane dal provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate il 16 settembre 2022, prot. n. 356446/2022 ), poteva essere notificato alla contribuente entro trenta giorni dalla presentazione della domanda (che, peraltro, era stata notificata ad abundantiam all’amministrazione finanziaria a mezzo pec del 12 gennaio 2023);3. pertanto, non essendo stato opposto il diniego dall’amministrazione finanziaria, il collegio valuta la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di estinzione del procedimento ai sensi dell’art. 5, commi 12 e 13, della legge 31 agosto 2022, n. 130, estendendosi gli effetti della definizione agevolata anche a [OSCURATO:PERSONA], in qualità di coobbligato per il medesimo titolo; 4. in sintonia con la recente giurisprudenza di questa Sezione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 28 settembre 2023, n. 27529; Cass., Sez. 5^, 20 ottobre 2023, n. 29218), va, dunque, dichiarata l’estinzione del procedimento, ai sensi dell’art. 5 , comma 12, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 5.l e spese giudiziali restano a carico d i chi le ha anticipate , stante la specifica previsione dell’art. 5, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130; 6. in ragione della definizione agevolata della controversia, non si ravvisano i presupposti per imporre il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato", siccome misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e, pertanto, non suscettibile, per la sua natura latu sensusanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 18 gennaio 2022, n. 1420). P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del procedimento per cessazione della materia del contendere e pone le spese giudiziali a carico di chi le ha anticipate. Così deciso a Romanel
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