CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22671/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciare la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2014/2017 del ruolo generale, proposto DA l’A GENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO C ARRINO A NTONIO (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 64L23 B519 I) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23 luglio 1964 ed ivi residente al Viale (o via ) Manzoni, n. 195, in proprio e quale amministratore unico della società C ARRINO I [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), con sede legale in Campobasso, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 195, T RIVISONNO S ILVANA (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 42S52 B519 V), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 novembre 1942 ed ivi residente alla [OSCURATO:PERSONA], n. R EGISTRO -A GEVOLAZIONE L . 168/1982-Z [OSCURATO:PERSONA] – P [OSCURATO:PERSONA] 195, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale e nomina poste a margine del controricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56R15 H273 M) e [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 58D25 B519 Q), domiciliati ai sensi dell’art. 366, secondo comma, cod. proc. civ, presso la cancelleria della Corte di cassazione. - CONTRORICORRENTE – per la cassazione della sentenza n. 287/3/2016 della Commissione tributaria regionale del Molise (Campobasso), depositata l’8 giugno 2016, non notificata; U DITA la relazione svolta all’udienza camerale del 26 marzo 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] : 1. oggetto di controversia è l’agevolazione prevista dall’art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168, che l’Ufficio ha negato in relazione all’atto di conferimento immobiliare del 18 marzo 2009, in quanto, pur rientrando il relativo bene in zona di recupero secondo le indicazioni del [OSCURATO:PERSONA] e, pur essendo state individuate le aree con atto amministrativo, non era stato varato il relativo piano attuativo per il recupero di edilizia urbana previsto dagli artt. 27 e ss. della legge 5 agosto 1978, n. 457; 2. la Commissione tributaria regionale del Molise (Campobasso) rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza 20/3/2011 della Commissione tributaria provinciale di Campobasso, assumendo che: - il presupposto per la tassazione agevolata è costituito dall'esistenza di zone di recupero edilizio, che vanno esattamente individuate dagli enti territoriali; - con delibera numero 113/1996 il Comune di Campobasso aveva individuato le predette zone e tale atto era sufficiente per il riconoscimento dell’agevolazione in oggetto, non essendo necessaria l’adozione del successivo piano attuativo, ritenendosi applicabile anche nella fattispecie in rassegna il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la pronuncia del 16 luglio 2015, n. 14995, in tema di imposta di registro per i trasferimenti di beni immobili situati in aree soggette a piani particolareggiati, secondo cui l'agevolazione si applica anche nel caso in cui al momento della realizzazione dell'atto, pur sussistendo l'inserimento dell'immobile di un piano particolareggiato, non sia stata ancora stipulata la convenzione attuativa con il comune; 3. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, con atto notificato il 9 gennaio 2017,sulla base di un unico motivo; 4. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] resistevano con controricorso notificato il 6/15 febbraio 2017; [OSCURATO:PERSONA] : 1. con il motivo di impugnazione la ricorrente ha dedotto, con riferimento all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 e 27/28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, evidenziando che la prima disposizione colloca l’agevolazione nell’ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica o di iniziativa privata, con ciò subordinandola all’esistenza ed all’efficacia del piano attuativo, come è altresì ragionevole ritenere in considerazione del fatto che l’art. 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457 prevede la decadenza della predetta individuazione dell’area in zona di recupero, laddove il piano attuativo non sia adottato entro tre anni da tale individuazione o non sia divenuta esecutiva entro un anno dalla predetta scadenza, per cui l’agevolazione -a dire della difesa erariale - ove concessa ex ante (ovvero prima del piano attuativo), potrebbe risultare privata, a posteriore, del suo stesso presupposto nel caso di mancata attuazione del piano; 1.1. a dire dell’Agenzia, quindi, condizione dell’agevolazione è la sussistenza di un piano approvato ed esecutivo, come ritenuto dal Giudice di legittimità (v. Cass. nn. 7046/2014, 20259/2010, 11786/2008, 14478/2003), mentre non risulterebbe, al riguardo, conferente la pronuncia della Corte di cassazione n. 14995/2015 citata dal Giudice regionale, in quanto concernente un diverso strumento urbanistico (il piano particolareggiato) ed una diversa agevolazione (ex art. 33 L. 388/2000), peraltro postulando pur sempre l’esistenza del piano, pur in mancanza della convenzione attuativa; 2. il ricorso va accolto; 3. l’art. 5 della legge 22 aprile 1982, n. 168 (Misure fiscali per lo sviluppo dell'edilizia abitativa) dispone che «Nell'ambito dei piani di recupero di iniziativa pubblica, o di iniziativa privata purchè convenzionati, di cui alla L. 5 agosto 1978, n. 457, art. 27 e segg., ai trasferimenti di immobili nei confronti dei soggetti che attuano il recupero, si applicano le imposte di registro, catastali e ipotecarie in misura fissa. Nello stesso ambito le permute sono esenti dall'imposta sull'incremento del valore sugli immobili e sono soggette alle imposte di registro, catastale e ipotecaria in misura fissa»; 4. L’art. 28 (Piani di recupero del patrimonio edilizio esistente) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (recante Norme per l'edilizia residenziale), a sua volta, prescrive che «I piani di recupero prevedono la disciplina per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree di cui al precedente art. 27, comma 3, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani di recupero sono approvati con la deliberazione del consiglio comunale con la quale vengono decise le opposizioni presentate al piano, ed hanno efficacia dal momento in cui questa abbia riportato il visto di legittimità di cui alla L. 10 febbraio 1953, n. 62, art. 59. Ove la deliberazione del consiglio comunale di cui al comma precedente non sia assunta, per ciascun piano di recupero, entro tre anni dalla individuazione di cui al precedente art. 27, comma 3, ovvero non sia divenuta esecutiva entro il termine di un anno dalla predetta scadenza, l'individuazione stessa decade ad ogni effetto. In tal caso, sono consentiti gli interventi edilizi previsti dal precedente art. 27, commi 4 e 5. Per quanto non stabilito dal presente titolo si applicano ai piani di recupero le disposizioni previste per i piani particolareggiati dalla vigente legislazione regionale e, in mancanza, da quella statale»; 5. in tale contesto normativo, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: - il predetto art. 5 subordina la menzionata agevolazione fiscale all'esistenza di un duplice requisito: il primo, avente carattere oggettivo, costituito dall'inserimento dell'immobile in un piano di recupero di iniziativa pubblica o privata convenzionato; il secondo, di natura soggettiva, rappresentato dall'essere l'acquirente uno dei soggetti che attuano il recupero; - da questa prospettiva, in coerenza con le finalità perseguite dal legislatore, discende che il beneficio spetta soltanto quando si realizzano tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa e che l'agevolazione è correlata alla effettiva attuazione del piano di recupero previsto all'atto del trasferimento dell'immobile. Perciò, ne resta giustificata la revoca ove si accerti la insussistenza dei prescritti requisiti, persino qualora la mancata attuazione in concreto del detto piano non sia imputabile a comportamento omissivo del contribuente (così Cass., Sez. T., 16 ottobre 2020, n. 22493, che richiama Cass., Sez. 5, 12 maggio 2008, n. 11786); -in altri termini, tenendo altresì conto che le norme agevolatrici sono di stretta interpretazione, il beneficio può esser riconosciuto, solo, quando si realizzino tutti gli elementi che integrano la fattispecie normativa, e, in concreto, che l'intervento di recupero sia realizzato in attuazione del piano indicato all'atto del trasferimento dell'immobili (cfr. Cass. Sez. T., 26 marzo 2014, n. 7046, che richiama Cass. Sez. V, 29 settembre 2003, n. 14478; nello stesso senso Cass., Sez. T, 24 settembre 2010, n. 20259); - la natura eccezionale dell’agevolazione, come tale da interpretarsi restrittivamente, comporta che l'equipollenza tra piano di recupero ed altri strumenti urbanistici non può intendersi generalizzata, ma va limitata, come stabilito dalla L. n. 457 del 1978, art. 34, solo ai piani (particolareggiati) già approvati alla data di entrata in vigore della legge e finalizzati al risanamento del piano edilizio esistente (così Cass., Sez. T., 16 ottobre 2020, n. 22493, cit. che richiama Cass., Sez. 5, 31 gennaio 2017, n. 2397; Cass., Sez. 2, 8 luglio 2000, n. 9175); 6. tale ultima circostanza nella specie non risulta, emergendo solo che l’area era stata destinata dal [OSCURATO:PERSONA] a zona di recupero urbanistico, senza che venisse poi approvato il piano attuativo; 7. correttamente, quindi, la difesa erariale ha ritenuto errata la valutazione della Commissione nella parte in cui ha considerato sufficiente, ai fini che occupano, la mera individuazione, da parte dell’ente territoriale, delle zone da includere nel piano di recupero e non necessaria anche la sua approvazione ed attuazione, così come condivisibilmente ha reputato non pertinente il riferimento operato dal Giudice dell’appello alla sentenza di questa Corte n. 14995/2015, la quale non solo ha riguardato un diverso strumento urbanistico (il piano particolareggiato), ma ne ha postulato l’esistenza, pur in mancanza di convenzione attuativa, e non anche la sua assoluta mancanza, come ha, invece, inteso la sentenza impugnata con riferimento al piano di recupero, la cui omessa adozione è stata riconosciuta anche dai controricorrenti (v. pagina n. 4 del controricorso), il che vale a rendere privodi concludenza anche il rilievo secondo cui «[…] il piano di recupero ha natura di piano particolareggiato» (v. pagina n. 5 del controricorso); 8. le riflessioni svolte valgono, pertanto, a rendere non conferente il richiamo effettuato dal Giudice regionale alla pronuncia di questa Corte 16 luglio 2015, n. 14995 ed anche il riferimento, operato dai contribuenti, all’art. 33, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, comunque riferita ai piani particolareggiati, appena aggiungendo sul punto che – a tacer d’altro – non possono trovare ingresso nella sede che occupa i profili fattuali evidenziati dai controricorrenti nella propria difesa circa il parere favorevole espresso dal Comune di Campobasso, con atto del 15 dicembre 2010 (prot. 0027907) ed a favore di altri soggetti, al piano di recupero sul medesimo complesso immobiliare in cui insiste l’unità immobiliare dei ricorrenti, ipotizzando da tale intervento che la citata delibera n. 113/96 del Consiglio comunale non avrebbe preso efficacia; 9. le riflessioni che precedono comportano l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, rigettando l’originario ricorso dei contribuenti; 10. le diverse interpretazione emerse nella giurisprudenza di merito sul tema esaminato, di cui anche l’Agenzia ha dato atto, il chiarimento fornito dalla pronuncia di questa Corte n. 22493/2020 dopo la proposizione del ricorso, la non imputabilità ai ricorrenti della sopravvenuta condizione ostativa (mancata adozione del piano attuativo) al beneficio provvisoriamente goduto, concorrono a giustificarel’integrale compensazione delle spese dell’intero